Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 54- Generalità

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza.

2. La rappresentazione contenuta nella Tavola C.01 corrisponde allo stato di fatto delle aree insediate; l'attuazione delle previsioni del Piano potrà completare e modificare tale assetto secondo le prescrizioni, le limitazioni ed criteri individuati al Titolo IX.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovranno essere incentivati interventi ed opere che attuino e garantiscano la connessione delle abitazioni con i servizi e le aree di approvvigionamento dei generi di prima necessità, con le aree per il tempo libero e lo sport ed in generale con le aree centrali del territorio.
  2. b) Gli interventi trasformativi previsti dovranno perseguire l'obiettivo di riqualificare anche le aree limitrofe, in particolare dal punto di vista degli spazi pubblici e collettivi, e di qualificare i margini degli insediamenti, in relazione al contesto rurale, anche attraverso la predisposizione di opportune fasce verdi.

Essi dovranno ottimizzare le dotazioni infrastrutturali esistenti, non richiedendone di nuove oppure garantendone un razionale compimento. Sono comunque da evitare interventi di saturazione dei lotti interclusi in seconda schiera, che non consentono facile accessibilità, soprattutto nelle aree in pendio.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34