Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 75- Rapporto tra Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico

1. Nella redazione del Regolamento Urbanistico sono consentite parziali e limitate modifiche alle indicazioni contenute nel Piano Strutturale sulla base di conoscenze di dettaglio ed ulteriori approfondimenti. In particolare sono ammesse variazioni conseguenti all'uso di basi cartografiche a scala maggiore.

2. La definizione dei sistemi funzionali, per quanto attiene ai sistemi della residenza, dei luoghi centrali e della produzione, potrà essere modificata in sede di Regolamento Urbanistico tenendo conto delle previsioni di completamento ed espansione delle aree insediate attuabili secondo le prescrizioni, le limitazioni ed criteri individuati al Titolo IX.

Art. 76- Aree di trasformazione

1. Per la trasformazione degli assetti urbanistico-edilizi dovranno essere stabilite norme di dettaglio, anche attraverso la redazione di schede-norma, per orientare la progettazione dei nuovi interventi verso una maggiore qualità degli spazi urbani con particolare riferimento all'inserimento nel contesto ed alle relazioni con la morfologia dei luoghi, alla disposizione e fruizione degli spazi pubblici e collettivi, alla corretta esposizione ed in generale alle prestazioni di comfort e benessere ambientale, al risparmio energetico ed alla accessibilità.

2. Per la definizione delle aree di trasformazione da inserire nel quadro previsionale quinquennale del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dello strumento dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'attuazione degli obiettivi e delle strategie del Piano Strutturale da parte dei soggetti interessati.
In tale caso nell'avviso dovranno essere esplicitati i criteri di selezione e valutazione delle proposte, che dovranno privilegiare in particolare la qualità progettuale in relazione agli elementi citati al comma precedente ed i benefici collettivi attesi, tenendo altresì conto della fattibilità tecnica ed economica e degli impegni assunti a garanzia della corretta e completa realizzazione degli interventi proposti.

Art. 77- Perequazione

1. Al fine di garantire un'equa distribuzione dei diritti edificatori ed il perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano, in termini di dotazione di infrastrutture, di attrezzature e di standard e di un corretto sviluppo insediativo, secondo i principi di sostenibilità precedentemente richiamati, il Regolamento Urbanistico adotterà specifici criteri di perequazione. Attraverso tali criteri saranno in particolare disciplinate le modalità di cessione delle aree da acquisire al patrimonio pubblico, e quelle di trasferimento delle potenzialità edificatorie.

2. La perequazione urbanistica si applicherà alle aree interessate da interventi di trasformazione urbanistica secondo il principio per il quale i proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana.

3. La perequazione fondiaria permetterà di acquisire al patrimonio comunale terreni da destinare alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e dotazioni ambientali.

4. Nel caso di situazioni di degrado appartenenti al territorio rurale, in presenza di edifici incongrui e/o fatiscenti per i quali non sia ipotizzabile una riconversione funzionale nella stessa posizione, nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse, il Regolamento Urbanistico potrà disciplinare con meccanismi di perequazione operazioni di trasferimento verso le aree urbane o quelle ad esse limitrofe nel rispetto delle prescrizioni del precedente Titolo IX.
Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere l'istituzione del "registro dei crediti edilizi" al fine di riconoscere i diritti edificatori derivanti dalla demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui e/o fatiscenti, autorizzati o comunque risultanti da atti pubblici, da utilizzare nelle aree candidate ad accogliere la superficie in trasferimento; l'efficacia del credito edilizio sarà comunque condizionata alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di ripristino dello stato dei luoghi nelle aree cedenti capacità edificatoria.

Art. 78- Edilizia sociale

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare meccanismi procedurali ed amministrativi ed eventuali incentivi che agevolino la realizzazione di alloggi in affitto concordato con l'Amministrazione comunale o altre forme di edilizia convenzionata, sia negli interventi di trasformazione sia di recupero.

2. Potranno inoltre essere adottati criteri di perequazione integrata al fine di coinvolgere il privato nel finanziamento dell'edilizia sociale, così come delle attrezzature collettive.

Art. 79- Criteri per gli standard urbanistici e dotazioni di parcheggi

1. Per la verifica delle dotazioni di standard urbanistici nei nuovi insediamenti - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione urbanistica - oggetto di piano attuativo il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere i seguenti parametri minimi:

  • - per insediamenti prevalentemente residenziali 30 mq./37 mq. di SUL, dei quali 5 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per insediamenti prevalentemente terziari 80 mq./100 mq. di SUL, dei quali 40 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per insediamenti prevalentemente produttivi 20 mq./100 mq. di ST, dei quali 10 mq. per parcheggi pubblici.

2. Il Regolamento Urbanistico definirà inoltre le dotazioni minime di aree per gli standard urbanistici richieste per gli interventi che comunque comportino incremento del carico urbanistico.

3. Analogamente le quantità minime richieste per la dotazione di parcheggi privati pertinenziali e di parcheggi per la sosta di relazione saranno stabilite tenendo conto dell'incremento di carico urbanistico. Nel caso di destinazione residenziale dovrà essere di norma assicurata la dotazione di un posto auto per ogni alloggio.

Art. 80- Aree connotate da condizioni di degrado

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare le aree connotate da condizioni di degrado da sottoporre ad interventi di recupero secondo i seguenti criteri:

  1. a) degrado urbanistico, dove ci sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano, dovuta all'insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria presenti;
  2. b) degrado edilizio, dove ci siano ridotte condizioni di abitabilità o d'utilizzazione degli edifici a causa di precarie condizioni statiche, fatiscenza di finiture ed impianti o inadeguatezza tipologica;
  3. c) degrado socioeconomico, dove sussistano condizioni di abbandono o sovraffollamento degli immobili oppure siano presenti destinazioni improprie e non compatibili con l'intorno insediativo;
  4. d) degrado ambientale, dove sussistano condizioni di dissesto fisico legate alle risorse essenziali del territorio o nei casi di presenza di ampie aree libere impropriamente utilizzate e abbandonate.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34