Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Titolo XI- Salvaguardie

Art. 83- Misure generali di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera h della L.R. 1/2005 fino all'adeguamento del Regolamento Urbanistico e comunque non oltre tre anni dall'approvazione del presente Piano Strutturale, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, sulle richieste di permesso di costruire oppure di attestazione di conformità in sanatoria e sugli strumenti urbanistici attuativi (Piani Attuativi, Progetti Unitari d'Attuazione, Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, Piani Complessi di Intervento e Piani Unitari di Intervento) quando siano in contrasto con il presente Piano Strutturale e con le eventuali salvaguardie contenute nel P.I.T. e nel P.T.C.P. ovvero con le misure cautelari di cui all'art. 49 della L.R. 1/2005.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme e più in particolare con le disposizioni e le prescrizioni definite per l'integrità fisica ed ambientale e la gestione delle risorse (Titoli III e IV) e per le invarianti (Titolo VI), e non in contrasto con le misure di salvaguardia specifiche definite ai successivi artt. 84, 85 e 86.

3. Sono inoltre fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi approvati e, ove sia prevista la sottoscrizione di convenzione (o atto d'obbligo), convenzionati alla data di adozione del presente Piano Strutturale.
Eventuali varianti a tali strumenti urbanistici, qualora le volumetrie interessate dai piani attuativi siano superiori a 500 mc., sono invece subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del Piano Strutturale individuati al comma 2, nonché alla verifica degli standard urbanistici previsti all'art. 79 delle presenti norme per quanto riguarda i nuovi insediamenti.

4. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire già rilasciati e le Denunce di Inizio Attività per le quali sia intervenuta l'efficacia alla data di adozione del Piano Strutturale, così come le varianti in corso d'opera, nonché le domande di permesso di costruire che abbiano acquisito parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale prima dell'adozione del presente Piano Strutturale.

5. Al fine di garantire il dimensionamento massimo sostenibile disposto dal Piano Strutturale, fino all'adeguamento del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad effettuare il costante monitoraggio dell'attuazione delle previsioni vigenti, verificando il rispetto delle quantità totali in progetto definite relativamente all'intero territorio comunale per la residenza, per l'industria e l'artigianato, le attività direzionali ed il commercio e per le attività ricettive.

6. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme di integrità fisica ed ambientale e di gestione delle risorse (Titoli III e IV):

  1. a. gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto dei luoghi;
  2. b. gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  3. c. gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  4. d. gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto dei luoghi.

7. Tutti gli interventi dovranno comunque contribuire ad innalzare la qualità degli insediamenti e del territorio rurale ed alla tutela delle risorse del territorio attraverso:

  • - un corretto rapporto con la struttura del tessuto urbano e con il patrimonio edilizio esistente
  • - il raccordo con i caratteri del paesaggio agrario e naturale
  • - un orientamento che favorisca l'ottimizzazione delle caratteristiche climatiche del luogo al fine del risparmio energetico
  • - la fruibilità degli spazi pubblici e collettivi
  • - la progettazione del verde e dei collegamenti pedonali.

Art. 84- Misure di salvaguardia specifiche per il patrimonio edilizio di interesse architettonico, storico e documentale

1. Sul patrimonio edilizio esistente di interesse architettonico, storico e documentale, corrispondente a nuclei ed aggregati, ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio di cui all'art. 37, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo, con esclusione di modifiche che comportino un aumento del numero di unità immobiliari.

2. Sul patrimonio edilizio esistente di interesse architettonico, storico e documentale, corrispondente agli altri insediamenti rurali di antico impianto di cui all'art. 37, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ad esclusione di quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) del comma 2, lettera d) dell'art. 79 della L.R. 1/2005.

3. Nelle aree agricole sottoposte a tutela paesistica, di cui all'art. 37, fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico non si applicano le disposizioni del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

Art. 85- Misure di salvaguardia specifiche per il territorio rurale

1. Sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, fermo restando quanto precisato al precedente articolo, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione di quelli che comportino il cambio di destinazione d'uso e con esclusione di modifiche che comportino un aumento del numero di unità immobiliari.

2. Sulle aree individuate nella Tavola "Sistemi funzionali" come ambiti per l'individuazione di eventuali nuovi tracciati della viabilità principale è istituita una fascia di salvaguardia di 300 ml., entro la quale sono sospesi gli interventi la cui attuazione possa pregiudicare la realizzazione dei progetti di viabilità.

3. I Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale inoltrati successivamente alla data di adozione del Piano Strutturale sono subordinati alla verifica di conformità con la disciplina definita dal Piano Strutturale, con particolare riferimento alle disposizioni per il Sistema ambientale (Capo I del Titolo VII).

Art. 86- Misure di salvaguardia specifiche per le zone produttive

1. Quale anticipazione delle strategie del Piano Strutturale, al fine di perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e riqualificazione delle zone produttive garantendo in particolare adeguati standard funzionali e prestazionali, la realizzazione di interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia ed ampliamento nelle zone D e D2, nelle aree del Palagio, di via Carducci e via Neruda e in località Le Chiuse, è soggetta al rispetto dei seguenti parametri:

  1. a) nel caso di intervento diretto
    • - indice di utilizzazione fondiaria (U.f.) 0,5 mq./mq.
    • - dotazione minima di aree a standard pari a 5 mq./100 mq. di SF, dei quali 2,5 mq. per parcheggi pubblici, per destinazioni industriali ed artigianali
    • - dotazione minima di aree a standard pari a 20 mq./100 mq. di SF, dei quali 10 mq. per parcheggi pubblici, per destinazioni direzionali e commerciali;
  2. b) nel caso di Piano Attuativo o di intervento diretto convenzionato con ST non inferiore a 2.000 mq.
    • - indice di utilizzazione fondiaria (U.f.) 0,6 mq./mq.
    • - dotazione minima di aree a standard pari a 20 mq./100 mq. di ST, dei quali 10 mq. per parcheggi pubblici, per destinazioni industriali ed artigianali
    • - dotazione minima di aree a standard pari a 80 mq./100 mq. di ST, dei quali 40 mq. per parcheggi pubblici, per destinazioni direzionali e commerciali;
  3. c) in tutti i casi
    • - dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali pari a 30 mq./100 mq. SU
    • - dotazione minima di parcheggi privati per la sosta di relazione pari a 1 mq./1 mq. di superficie di vendita per gli esercizi commerciali di vicinato e pari a 1,5 mq./1 mq. di superficie di vendita e pari a 1 mq./1 mq. di altre superfici utili aperte al pubblico per le medie strutture di vendita, come previsto dal Regolamento di attuazione della L.R. 28/05 Codice del commercio (D.P.R. 15/R del 2009).

2. Fino all'adeguamento del Regolamento Urbanistico, l'Amministrazione Comunale sospende inoltre ogni determinazione sui Piani di Ristrutturazione Urbanistica e sui Piani di Recupero per la riconversione ad aree con destinazione residenziale e terziaria previsti dal vigente R.U. all'art. 21bis.

Titolo XII- Disposizioni finali

Art. 87- Norme finali

1. Non costituiscono variante al Piano Strutturale le modifiche introdotte al fine di recepire disposizioni, piani o progetti immediatamente prevalenti o direttamente operativi contenuti in leggi o in atti amministrativi di altri Enti territoriali per i settori di competenza. Il Comune, al fine di recepirli, dovrà assumere un'apposita deliberazione per l'adeguamento degli elaborati del Piano Strutturale, valutandone gli eventuali effetti sulle disposizioni contenute in esso o negli atti di governo ed assumendo le conseguenti decisioni.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34