Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Titolo III- Integrità fisica ed ambientale (norme per la difesa dal rischio)

Art. 8- Disposizioni generali

1. In relazione alle peculiarità del territorio comunale, la zonizzazione delle pericolosità geologiche e geomorfologiche, idrauliche e, per i centri abitati, sismiche individua, attraverso gli studi effettuati, le criticità del territorio stesso e le aree potenzialmente a rischio, in particolare per quanto attiene alla realizzazione di eventuali interventi, ed i criteri per la salvaguardia.

Art. 9- Pericolosità geomorfologica

1. La perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica è individuata secondo le seguenti definizioni:

  1. a) pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) - aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza;
  2. b) pericolosità geomorfologica elevata (G.3) - aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza e relative aree di influenza;
  3. c) pericolosità geomorfologica media (G.2) - aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
  4. d) pericolosità geomorfologica bassa (G.1) - aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

Nella classificazione si tiene conto delle aree di possibile evoluzione del dissesto, che sono state valutate coerentemente con la tipologia del fenomeno e con le ipotesi cinematiche ad esso connesse.

2. In sede di redazione del Regolamento Urbanistico, sulla base della perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica, dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:

  1. a) nelle aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4)
    • - non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
    • - gli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area potranno essere realizzati, a condizione che siano previsti interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
  2. b) nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (G.3)
    • - l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
      in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
    • - possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

Art. 10- Pericolosità idraulica

1. La perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica è individuata secondo le seguenti definizioni:

  1. a) pericolosità idraulica molto elevata (I.4) - aree interessate da allagamenti per eventi con Tr <e; 30 anni; fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in tale classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
    • - vi sono notizie storiche di inondazioni
    • - sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda;
  2. b) pericolosità idraulica elevata (I.3) - aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 ≤ Tr ≤ 200 anni; fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in tale classe le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    • - vi sono notizie storiche di inondazioni
    • - sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda;
  3. c) pericolosità idraulica media (I.2) - aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 ≤ Tr ≤ 500 anni; fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in tale classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
    • - non vi sono notizie storiche di inondazioni
    • - sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda;
  4. d) pericolosità idraulica bassa (I.1) - aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • - non vi sono notizie storiche di inondazioni
    • - sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2. In sede di redazione del Regolamento Urbanistico, sulla base della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, per quanto riguarda le situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata ed elevata (I.4 e I.3), dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:

  • - non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  • - nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  • - gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • - relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni; 2) dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • - possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità;
  • - della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
  • - deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

Inoltre, dovranno essere considerate le seguenti indicazioni:

  • - considerare una quota di sicurezza idraulica convenzionalmente incrementata di 50 cm. di franco rispetto al massimo battente atteso; il franco può essere ridotto a 30 cm, in caso di battente contenuto entro i 30 cm.;
  • - per le opere idrauliche necessarie alla messa in sicurezza delle nuove previsioni il franco di sicurezza deve essere di almeno 50 cm. oltre il massimo battente con tempo di ritorno di 200 anni;
  • - dovrà essere soddisfatto il "principio del non aggravio" prevedendo, per le trasformazioni urbanistiche tese ad aumentare l'impermeabilizzazione del territorio, degli interventi di compensazione per non incrementare le portate nel corpo idrico recettore; gli interventi di compensazione idraulica dovranno essere di comprovata efficacia e pertanto sono da escludere i volumi di auto-compenso situati sotto gli edifici a meno che non possano essere scaricati per gravità dopo l'evento alluvionale;
  • - l'auto-sicurezza idraulica può essere ammessa soltanto nel tessuto insediativo esistente, cioè in caso di ampliamento di edifici esistenti o di realizzazione di nuovi edifici su lotti interclusi (e quindi di modesta estensione);
  • - tra gli interventi di auto-sicurezza sono da privilegiare quelli che prevedono soglie o livelli di sicurezza strutturali posti al di sopra del battente comprensivo del franco di sicurezza; al di sotto del battente duecentennale potranno essere realizzate solo finestre non apribili e a tenuta stagna;
  • - gli interventi di auto-sicurezza con paratoie mobili e/o porte stagne potranno essere ammissibili solo in caso di edifici esistenti con forti vincoli o limitazioni;
  • - i pilotis sono ammissibili solo in presenza di norma urbanistica che vieti espressamente l'utilizzo dello spazio sottostante per fini diversi dal transito;
  • - il progetto di nuovi interventi ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica superiore a I.2 dovrà essere accompagnato da apposito studio che definisca espressamente la quota di sicurezza idraulica (compreso il franco), l'eventuale volume sottratto alle esondazioni o ristagni e le opere necessarie alla messa in sicurezza (da realizzarsi senza aggravio del rischio idraulico nell'intorno).

Art. 11- Pericolosità sismica

1. Gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, geotecnici, strutturali, rappresentati nella cartografia delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base del territorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. Gli elementi sono associati al grado di pericolosità sismica, dipendente dall'interazione tra ciascun elemento di pericolosità sismica locale e la sismicità di base, connessa alla Zona sismica di appartenenza del territorio comunale (zona 3s).

2. La classificazione della pericolosità sismica è individuata secondo le seguenti definizioni:

  1. a) pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) - aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  2. b) pericolosità sismica locale elevata (S.3) - aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse (12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13);
  3. c) pericolosità sismica locale media (S.2) - aree in cui è possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6);
  4. d) pericolosità sismica locale bassa (S.1) - aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

3. In sede di redazione del Regolamento Urbanistico, sulla base della perimetrazione delle aree a pericolosità sismica, dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:

  1. a) nelle aree a pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) non sono, in generale, da prevedersi interventi edificatori;
  2. b) nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S.3) dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.

Titolo IV- Gestione delle risorse (norme per l'utilizzo sostenibile e per la tutela)

Art. 12- Disposizioni generali

1. Come indicato dall'Art. 35 del P.I.T. , la pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica è sempre subordinata alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione. L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici già esistenti è soddisfatta compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa e mediante il coordinamento con le politiche settoriali, con la pianificazione di bacino e con la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato e attraverso la valutazione della coerenza con gli altri piani di settore a livello regionale.

2. Saranno ammessi interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia solo se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali e quindi per garantire oltre l'approvvigionamento idrico e la depurazione, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità di energia ed adeguate infrastrutture per la mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.
Gli atti di governo del territorio dovranno documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle nuove previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle reti acquedottistica, fognaria e depurativa, di adduzione gas, di raccolta e smaltimento rifiuti, e dell'energia elettrica.

3. Gli atti di governo del territorio dovranno inoltre rispettare i criteri di sostenibilità definiti dalla Valutazione integrata/Valutazione Ambientale Strategica riportati nella Parte III delle presenti norme.

Capo I- Suolo e sottosuolo

Art. 13- Modifiche all'assetto del suolo

1. Obiettivi:

  • - mantenere la funzionalità idraulica del contesto territoriale, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Le nuove infrastrutture viarie e l'adeguamento di quelle esistenti dovranno essere compatibili con il reticolo idrografico, ed in particolare dovranno essere assicurati il mantenimento della sezione di deflusso e l'efficienza idraulica, oltre a permetterne la corretta e periodica manutenzione.
  2. b) La messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali.
  3. c) Non è ammesso coltivare e/o impiantare orti sulle scarpate dei rilevati stradali e sulle strutture arginali dei corsi d'acqua; le lavorazioni agricole adiacenti a tali manufatti dovranno interrompersi ad una distanza non inferiore ai due metri dalla base degli stessi, ai quattro metri per quanto riguarda gli argini.
  4. d) I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.
  5. e) Di norma, i rimodellamenti di aree di dimensione rilevante non dovranno alterare la morfologia originaria del terreno, limitando gli scavi ed i riporti ad un metro.
    In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e reinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente; in particolare, nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio, nella sistemazione finale a monte potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati. Non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,5 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora non sia possibile mantenere la conformazione naturale del terreno.
  6. f) I progetti di escavazione previsti dal Regolamento Urbanistico dovranno essere attuati nel rispetto della normativa vigente e degli atti pianificatori sovraordinati ed in maniera tale da minimizzare gli impatti ambientali nella loro accezione più ampia.

Art. 14- Impermeabilizzazioni

1. Obiettivi:

  • - mantenere e migliorare le condizioni di permeabilità e di drenaggio del terreno, attraverso il contenimento delle superfici impermeabili;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La realizzazione di nuovi lotti edificati dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, che consenta l'assorbimento delle acque meteoriche.
  2. b) I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e/o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
  3. c) Il convogliamento delle acque piovane in fognatura dovrà essere limitato, cercando di evitare il sovraccarico della rete scolante esistente e favorendo nel contempo l'infiltrazione nel suolo.
  4. d) Dovranno essere mantenute e/o recuperate le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.

3. Indirizzi:
Realizzazione di impianti arborei, colture seminative e sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque.

Art. 15- Smaltimento dei rifiuti

1. Obiettivi:

  • - ridurre la produzione di rifiuti urbani e speciali;
  • - conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal DL 22/97, dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia, mediante la predisposizione e/o il potenziamento di strategie mirate all'ulteriore incremento dei servizi per la raccolta differenziata.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di realizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture stradali dovranno essere previsti idonei spazi per la raccolta e per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, in relazione alla strutturazione del servizio.

3. Indirizzi:
Promuovere tecnologie che riducano la produzione di rifiuti in particolare attraverso il loro riciclaggio all'interno del ciclo produttivo.
Incentivare il riuso e il riciclo dei materiali e degli oggetti.

Capo II- Acqua

Art. 16- Risorse idriche superficiali

1. Obiettivi:

  • - garantire il minimo deflusso vitale ai corpi idrici superficiali;
  • - mantenere e migliorare la qualità delle acque superficiali;
  • - limitare la pressione delle sostanze inquinanti di origine antropica sulla risorsa idrica;
  • - migliorare il sistema delle conoscenze relativo agli approvvigionamenti idrici autonomi da corsi d'acqua superficiali.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovrà essere vietata l'impermeabilizzazione degli argini, privilegiando interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Indirizzi:
Promuovere procedure e buone pratiche che consentano di incentivare la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche in particolare per le attività agricole produttive.
Promuovere il controllo sui prelievi da corpi d'acqua superficiali in accordo con gli enti competenti in materia.
Mettere a punto procedure di periodico monitoraggio della qualità delle acque superficiali, con particolare riferimento ai corsi d'acqua, anche minori, su cui possono insistere scarichi fognari non depurati e/o scarichi non collettati.

Art. 17- Risorse idriche sotterranee

1. Obiettivi:

  • - tutelare la qualità delle acque sotterranee;
  • - ridurre e razionalizzare i consumi idrici.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Per le zone circostanti i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, valgono le norme ed i vincoli associati alle aree di tutela, rispetto e protezione come definiti dal D.lgs 152/06.
  2. b) In relazione alla permeabilità dei terreni ed al grado di vulnerabilità degli acquiferi dovranno essere disciplinate le attività compatibili, con particolare riferimento a utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente sul suolo, impianti zootecnici, attività estrattive, realizzazione ed ampliamento di discariche ed impianti di stoccaggio e trattamento di RSU, rifiuti speciali pericolosi e non, impianti industriali ad alta capacità inquinante.
  3. c) Negli interventi di trasformazione dovranno essere dettate opportune regole per mantenere la massima permeabilità al fine di permettere la ricarica della falda, fermo restando l'adozione di adeguate misure per la tutela della qualità dell'acqua, in particolare attraverso impianti di prima pioggia per piazzali, parcheggi ecc.
  4. d) Dovranno essere previste procedure di monitoraggio sull'attività del gestore del servizio per quanto riguarda lo stato di efficienza della rete di distribuzione dell'acqua potabile e il risanamento dei tratti affetti da perdite.

3. Indirizzi:
Favorire l'adozione di sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, di sistemi di depurazione autonoma dei reflui, di sistemi di approvvigionamento differenziati, di sistemi di distribuzione a rete duale al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, di forme di utilizzo di acqua di ricircolo per le attività diverse dall'uso idropotabile, e di sistemi automatici di limitazione dello spreco nell'erogazione dell'acqua.
Promuovere anche attraverso l'attuazione degli interventi di trasformazione interventi di adeguamento della rete di distribuzione acquedottistica per ridurre la differenza tra acqua distribuita ed acqua effettivamente consumata a valori tecnicamente accettabili.

Art. 18- Acque reflue e depurazione

1. Obiettivi:

  • - migliorare ed incrementare l'efficienza depurativa;
  • - collegare gli scarichi di fognature pubbliche a depuratori esistenti;
  • - adeguare gli impianti di depurazione esistenti alla previsione di nuovi allacciamenti fognari;
  • - controllare gli scarichi in zone non servite da pubblica fognatura, attraverso la verifica della loro conformità impiantistica ed autorizzativa.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Non potranno essere previste trasformazioni i cui reflui non siano collettabili alla fognatura pubblica e/o non collettabili alla depurazione, fatte salve quelle che prevedano opere di adeguamento da apportare al sistema fognario e depurativo esistente al contorno e quelle che prevedano un idoneo trattamento depurativo autonomo.
  2. b) Nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione dovrà essere obbligatoriamente previsto un sistema di fognatura mista o separata, preventivamente concordato con il gestore del servizio, fatte salve giustificate motivazioni tecniche.
  3. c) Dovranno essere previste procedure di monitoraggio sull'attività del Gestore del Servizio per quanto riguarda lo stato di efficienza della rete fognaria e il risanamento dei tratti affetti da perdite.

3. Indirizzi:
Prevedere il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale per gli insediamenti non serviti da pubblica fognatura.

Capo III- Aria

Art. 19- Qualità atmosferica

1. Obiettivi:

  • - conservare e migliorare la qualità dell'aria;
  • - orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
  • - ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra).

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La localizzazione di "industrie a rischio d'incidente rilevante" non dovrà essere ammessa all'interno dei centri abitati.
  2. b) La localizzazione di "industrie insalubri di 1^ classe" all'interno dei centri abitati potrà essere ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.
  3. c) La permanenza in genere di attività produttive sarà consentita esclusivamente con l'adozione di interventi di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.
  4. d) Dovranno essere previste, quali misure di compensazione, aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse.

3. Indirizzi:
Promuovere l'impiego, in ambito civile, industriale e terziario, di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti.
Incentivare l'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni e la contestuale realizzazione di aree da destinare a dotazioni ambientali a titolo compensativo.

Art. 20- Qualità acustica

1. Obiettivi:

  • - mantenere e migliorare la qualità acustica del territorio comunale;
  • - ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Ogni intervento dovrà raccordarsi al Piano di Classificazione Acustica Comunale, al fine di consentire il rispetto dei limiti acustici definiti per le varie zone.
  2. b) Il recupero del patrimonio edilizio esistente o la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico, prevedendo le eventuali misure di mitigazione, relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.

3. Indirizzi:
Favorire la diffusione di tecniche costruttive e materiali in grado di assicurare migliori prestazioni nel rispetto dei requisiti acustici.

Art. 21- Qualità elettromagnetica

1. Obiettivi:

  • - riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovrà essere prevista la preventiva valutazione della compatibilità elettromagnetica per le trasformazioni che comportino la realizzazione di edifici o strutture, destinate a permanenze umane prolungate, all'interno delle "zone di attenzione" degli impianti di radiocomunicazione e delle linee elettriche esistenti.
  2. b) Dovranno essere individuate le aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti di radiocomunicazione in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

3. Indirizzi:
Attivare il monitoraggio dei campi elettromagnetici indotti dalle infrastrutture (elettrodotti e stazioni radio base), al fine di acquisire un livello di conoscenza dettagliato circa il grado di attuale esposizione della popolazione.

Capo IV- Flora e fauna

Art. 22- Risorse naturalistiche

1. Obiettivi:

  • - conservare gli habitat naturali, tutelare la biodiversità e le specie animali e vegetali;
  • - tutelare, rafforzare e ripristinare le interconnessioni ecologiche, al fine di permettere la migrazione della fauna selvatica tra i diversi ambienti;
  • - gestire correttamente le aree di rilevante valore naturalistico.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  • a) Dovrà essere salvaguardata la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua principali attraverso la tutela di una fascia fluviale finalizzata al mantenimento della vegetazione autoctona ed alla rinaturalizzazione spontanea delle rive.
  • b) Dovranno essere individuati criteri di gestione delle aree di rilevante valore naturalistico, coordinandosi con quanto disposto da Regolamenti e Piani di gestione per i Siti di Interesse Comunitario e per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale.

3. Indirizzi:
Individuare interventi di manutenzione e gestione del reticolo idrografico minore finalizzati al miglioramento della biodiversità dei corsi d'acqua, coinvolgendo il Consorzio di Bonifica.

Titolo V- Invarianti

Art. 23- Sistema territoriale dell'Appennino - area montana del Pratomagno

1. È costituito dal sistema originario di arenaria macigno che forma il versante del Pratomagno e dell'alta valle del Resco Simontano, comprensivo del primo conoide allo sbocco della valle. Insediata e percorsa fin da tempi remoti, nell'area sono individuabili come costanti ed omogenei i caratteri fisiografici, l'identità storica e sociale legata ad insediamenti e nuclei originati nel medioevo ed alle strutture della mezzadria, con integrazione fra usi agricoli e paesaggio naturale di alta quota e dei terreni acclivi e conservazione dei caratteri senza che siano intervenute particolari dinamiche di sviluppo e trasformazione, se non quelle conseguenti l'abbandono.

2. Sono assunti i seguenti obiettivi, così come definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo:

  • - rafforzamento delle sinergie tra risorse naturali, attività produttive e patrimonio culturale;
  • - miglioramento dell'accessibilità complessiva;
  • - consolidamento del ruolo delle frazioni maggiori;
  • - recupero e valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali e delle strade forestali;
  • - mantenimento delle radure esistenti all'interno del bosco;
  • - permanenza della popolazione insediata anche per le funzioni di presidio ambientale.

Art. 24- Ambito della collina terrazzata e della montagna

1. È costituito dalle zone dell'alta collina e della montagna del substrato originario in arenaria macigno caratterizzate da pendenze molto forti che, in corrispondenza delle incisioni del Resco e degli altri corsi d'acqua e delle aree montane sono in gran parte superiori al 35%. La specifica conformazione degli strati impermeabili e la localizzazione delle faglie consentono di localizzare la presenza delle riserve idriche sotterranee di rilevante portata e, per le stesse ragioni, vulnerabili.
È l'area di più antico insediamento fin dal tempo etrusco-romano. Fin dall'epoca medievale l'area è stata stabilmente insediata e ha avuto nel Castiglion della Corte il centro più importante dei conti Guidi nel Valdarno.
La parte più bassa e più vicina all'altopiano, caratterizzata da pendii più dolci in corrispondenza dei conoidi, si presenta fortemente antropizzata e caratterizzata dai versanti rimodellati artificialmente con muri di pietrame a secco e ciglioni.
Le varie forme di ordinamento antropico e colturale che si sono succedute e sovrapposte nel tempo hanno formato una perfetta integrazione tra le varie componenti morfologiche e funzionali della società agricola con quelle naturalistiche ed ambientali.

2. Vocazioni e limitazioni derivanti dai caratteri:
Il vasto patrimonio naturale, la sostanziale integrità delle risorse e la rilevanza dei segni che l'uomo ha lasciato nel tempo ne fanno un territorio di notevole interesse ambientale, naturalistico e storico. L'ottima esposizione e panoramicità, unite alla continuità delle presenze storiche, offrono all'area ottime condizioni di abitabilità e frequentazione. Pur essendo il suolo arenaceo e in generale fortemente acclive, la presenza continua dei terrazzamenti e la buona esposizione rendono l'area vocata alla pratica di alcune colture tipiche, in prevalenza l'olivo.
Rischi evidenti sono dovuti ai fenomeni di abbandono che determinano l'assenza delle indispensabili opere di manutenzione e governo del territorio e l'avanzamento del bosco.
La sensibilità ambientale e del patrimonio costruito rendono necessaria una forte limitazione dei margini di modificabilità e di trasformabilità di aree e manufatti, privilegiando la conservazione.

3. Obiettivi:

  • - valorizzazione del patrimonio archeologico anche ai fini di una più ampia fruizione culturale e turistica;
  • - tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, con particolare riferimento all'impianto morfologico ed alle relazioni visuali degli insediamenti con il territorio rurale;
  • - sostegno e valorizzazione del settore agricolo;
  • - sostegno e valorizzazione del territorio rurale anche tramite la promozione di azioni collettive finanziate dai fondi per lo sviluppo rurale e il recupero di antichi mestieri;
  • - consolidamento del sistema naturale.

4. Indirizzi:

  • - mantenimento del disegno, delle linee di deflusso, delle strutture e dei segni dell'impianto agrario, evitando movimenti di terra che alterino l'assetto ed il profilo dei luoghi, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta che connota l'ambito;
  • - conservazione e recupero della trama viaria nei suoi elementi costitutivi, in particolare i muri in pietra ed il trattamento del fondo stradale, da assumere quali riferimenti anche per l'eventuale realizzazione di nuovi tratti che si rendessero necessari, ad esempio per consentire l'accessibilità ai mezzi di emergenza, non precludendo comunque la possibilità di impiegare materiali o tecnologie contemporanei qualora si dimostrassero adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. Le soluzioni ricorrenti consolidate e le tipologie proprie dei vari ambiti potrebbero anzi essere reinterpretate e riproposte anche in chiave contemporanea per nuovi tracciati o parziali modifiche di quelli esistenti.

  • - rinvio alle Linee guida dell'Autorità di Bacino dell'Arno (2006) per quanto riguarda le modalità di lavorazione superficiale dei suoli che contengano l'erosione;
  • - consolidamento della presenza umana stabile, anche se parzialmente o non legata alla produzione agricola;
  • - realizzazione e miglioramento di itinerari culturali, escursionistici, naturalistici.

6. L'ambito è in larga parte classificato tra i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 (codice 9051258, D.M. 09/02/1976 - G.U. 59 del 1976: Zona del Pratomagno), aree di notevole interesse pubblico per il riconoscimento di rilevanti valori ambientali, storico-architettonici ed urbanistici e panoramici, legati sia agli elementi naturali sia a quelli antropici del territorio aperto, degli insediamenti e della viabilità.

7. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica la disciplina dovrà in particolare essere finalizzata:

  • - alla salvaguardia delle visuali panoramiche verso il Valdarno ed oltre, nonché alla tutela dell'area in quanto quadro di sfondo visibile a sua volta da molti luoghi e dall'Autostrada del Sole;
  • - al mantenimento delle aperture panoramiche garantite dalla posizione dominante, sia nella fascia collinare, lungo i tracciati viari ed i corrispondenza degli insediamenti, sia nelle aree di crinale e nei prati pascoli della montagna, impedendo l'alterazione dei rapporti tra elementi costitutivi naturali ed antropici e della percezione visiva offerta e goduta in tali luoghi, anche in riferimento all'eventuale impatto dovuto alle installazioni impiantistiche.

8. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica sopra richiamate inoltre:

  • - è vietata qualsiasi trasformazione edilizia che alteri il profilo dei crinali;
  • - non è consentita la localizzazione di impianti eolici e di infrastrutture ad essi correlate con altezza al rotore superiore a 25 m., fermo restando l'obbligo di effettuare specifica valutazione di inserimento paesaggistico per impianti di altezza inferiore;
  • - l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è consentita esclusivamente se integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica e garantendone un corretto inserimento paesaggistico;
  • - l'installazione di impianti per la telefonia mobile è ammessa previa verifica dell'inserimento paesaggistico-ambientale e della mitigazione degli impatti e della specificità del sito;
  • - eventuali nuovi impianti di connessione alla rete elettrica dovranno essere realizzati tramite collegamenti interrati.

Art. 25- Sistema territoriale dell'Arno - Valdarno superiore aretino

1. È costituito dal sistema originato dal lungo e diversificato processo di distruzione del substrato originario del Pratomagno e di fasi alterne di ricostruzione/erosione dei sedimenti. A questa parte del territorio è legato il processo di trasformazione insediativa e funzionale iniziato con l'affermazione dello stato fiorentino e dell'economia urbana e, conseguentemente, di fondovalle. L'area è da considerarsi omogenea per processo di formazione e di identità storica e sociale legata agli insediamenti di pianura e di fondovalle, per dinamiche di sviluppo e trasformazione, per forza di alterazione dei caratteri e di consumo delle risorse primarie.

2. Sono assunti i seguenti obiettivi, così come definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo:

  • - recupero e completamento delle infrastrutture per la mobilità;
  • - ripristino dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità;
  • - attenuazione degli effetti indotti dall'impermeabilizzazione del suolo;
  • - riqualificazione del sistema degli insediamenti e delle funzioni;
  • - inibizione dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di collegamento tra i sistemi locali;
  • - rilocalizzazione di attività produttive che risultino incompatibili ed intercluse negli insediamenti residenziali;
  • - riqualificazione ambientale e ripristino dei paesaggi del territorio aperto;
  • - individuazione di specifici modelli insediativi e di struttura del paesaggio rurale da preservare.

Art. 26- Ambito dell'altopiano

1. La zona dell'altopiano presenta pendenze molto ridotte, terreni vocati all'olivicoltura, stabili su substrato di sabbie e ghiaie nella parte alta e di limi nella parte più bassa, al quale è legato un grado di permeabilità non molto elevato.
In epoca storica la zona è sempre stata insediata e coltivata dal medioevo; oltre la presenza di significative testimonianze insediative riveste valore culturale testimoniale lo stesso disegno del territorio.
Qui si sviluppava in massima parte il percorso del fosso macinante, all'origine delle principali strutture insediative presenti e del disegno dell'impianto agrario, organizzato in funzione della distribuzione delle acque derivate dal canale stesso.
Comprende il centro abitato del capoluogo.

2. Vocazioni e limitazioni derivanti dai caratteri:
Per le caratteristiche morfologiche e qualitative l'area non presenta particolari limitazioni dal punto di vista agricolo ed in generale per altri tipi di utilizzazione, se non in parte per la permeabilità dei terreni e la ridotta produttività dell'acquifero. Le favorevoli condizioni per l'insediamento allo stesso tempo determinano una forte erosione antropica di aree produttive agricole, con rischio elevato di fenomeni di abbandono e di frammentarietà aziendale.

3. Obiettivi:

  • - tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio di matrice storica;
  • - riqualificazione dei tessuti urbani con il recupero, la riconfigurazione e l'integrazione degli spazi pubblici e collettivi;
  • - salvaguardia della tessitura agraria a maglia fitta che connota l'ambito.
  • - promozione della produzione agricola.

4. Indirizzi:

  • - limitazione alla tendenza al consumo di suolo agricolo e controllo delle impermeabilizzazioni in relazione al moderato rischio di inquinamento della falda idrica;
  • - consolidamento della struttura urbana e riordino dei tessuti urbani, soprattutto ai margini dell'urbanizzato;
  • - mantenimento del disegno, delle linee di deflusso e dei segni dell'impianto agrario, evitando movimenti di terra che alterino l'assetto ed il profilo dei luoghi;
  • - realizzazione di itinerari culturali, escursionistici, naturalistici e di valorizzazione delle produzioni agricole.

Art. 27- Ambito della bassa collina e Balze

1. È costituito da una zona collinare formata dalla successione di strati di varia potenza di argille e sovrastanti ciottolami, sabbie e limi profondamente erosa dalle acque e modificata dalle azioni gravitative. A seconda dello stadio evolutivo del processo geomorfologico e della natura del substrato affiorante, il paesaggio assume prima forme tondeggianti (matrice argillosa), caratterizzate da pendenze prevalenti tra 15 e 50%, cui segue la zona sempre più aspra delle balze, relitto dell'antico altopiano (intercalazione di ciottolami, sabbie, limi e argille). Queste, a seconda della pendenza, sono coperte da un bosco fitto di latifoglie, che tende a contrastarne il processo evolutivo, o completamente nude. Dove il processo evolutivo è più avanzato le balze ripidissime assumono l'aspetto di veri e propri pinnacoli e torrioni isolati, fenomeno unico ed eccezionale per forme geologiche e per suggestione ambientale e paesaggistica.
L'area è anche di notevole interesse paleontologico.
Salvo insediamenti di presidio e per l'attività agricola situati nei punti più stabili (dossi) e meno acclivi, le aree non sono state generalmente insediate e comprendono solo parti marginali degli abitati di fondovalle.
La presenza di rilevanti risorse (argilla di ottima qualità e materiali inerti di deposito lacustre) ha conferito all'area una significativa vocazione estrattiva, come dimostrato dalla presenza di una importante fornace.

2. Vocazioni e limitazioni derivanti dai caratteri:
Il processo di progressiva distruzione tutt'ora in atto è da considerarsi evoluzione naturale e non da contrastare, se non direttamente interagente con infrastrutture ed altre opere di interesse esistenti.
La natura selvaggia, la difficile accessibilità e la spettacolarità dei fenomeni geologici presenti nell'area delle balze ne fanno un paesaggio di notevole interesse ambientale e habitat di interesse faunistico.
Le aree argillose, nelle zone più acclivi, per la propensione al dissesto e la scadente capacità agricola, presentano una vocazione alla naturalità crescente con l'aumento della pendenza.
I suoli presentano una elevata vulnerabilità alle azioni erosive e gravitative provocate dalle acque superficiali e di conseguenza uno strato pedologico ridotto o assente, specie nelle parti argillose più acclivi; dunque le aree sono caratterizzate da ridotta capacità agricola, salvo quelle a bassa acclività che invece possono presentare difetti di drenaggio.
La diffusa instabilità limita fortemente qualsiasi intervento di modificazione.

3. Obiettivi:

  • - tutela e valorizzazione dei geotopi, in particolare di valore monumentale;
  • - mantenimento ed estensione delle copertura vegetale delle colline argillose.

4. Indirizzi:

  • - limitare l'azione erosiva in atto favorendo, soprattutto nei terreni scoscesi con pendenza superiore al 35%, progetti di rinaturalizzazione che introducano, dove opportuno, tecniche di ingegneria naturalistica, e, nelle aree agricole, l'introduzione di colture e tecniche colturali in grado di contenere i processi erosivi, anche facendo riferimento alle Linee guida dell'Autorità di Bacino dell'Arno (2006) per quanto riguarda modalità di lavorazione superficiale dei suoli che contengano l'erosione;
  • - perseguire il risanamento ambientale nelle aree di estrazione;
  • - evitare alterazioni che modifichino l'assetto ed il profilo dei luoghi e l'alterazione e la modifica delle linee di deflusso delle acque;
  • - conservazione e recupero della trama viaria nei suoi elementi costitutivi, in particolare i muri in pietra, le scarpate dove la strada è in trincea ed il trattamento del fondo stradale, da assumere quali riferimenti anche per l'eventuale realizzazione di nuovi tratti che si rendessero necessari, ad esempio per consentire l'accessibilità ai mezzi di emergenza, non precludendo comunque la possibilità di impiegare materiali o tecnologie contemporanei qualora si dimostrassero adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico;
  • - realizzazione di itinerari culturali, escursionistici, naturalistici.

Art. 28- Ambito del fondovalle

1. È costituito dal sistema delle acque superficiali e delle aree da esse formate per deposito di materiale alluvionale, caratterizzate dall'avere una relazione più o meno stretta con le acque sotterranee; comprende i fondovalle con morfologia pianeggiante e litologia permeabile variamente utilizzati.
Il territorio, in generale non di antico insediamento, comprende la presenza di nuclei e altre testimonianze storico-urbanistiche e di una serie di significativi edifici rurali di epoca granducale; comprende i principali centri abitati di fondovalle.

2. Vocazioni e limitazioni derivanti dai caratteri:
Per i caratteri morfologici e qualitativi dei suoli che le distinguono e per la loro stabilità sono aree potenzialmente adatte ad ogni tipo di utilizzazione; in particolare per la qualità litologica e la bassa pendenza dei suoli, unitamente alla potenziale disponibilità di acqua ed all'assenza di rischio di erosione, sono aree vocate prevalentemente alla produzioni erbacee e all'arboricoltura da legno.
Le limitazioni sono da riferire alle zone prossime ai corsi d'acqua, per quanto riguarda il rischio idraulico, ed alla permeabilità del substrato che determina la forte sensibilità alla diffusione di sostanze inquinanti nel suolo ed agli interventi di impermeabilizzazione.

3. Obiettivi:

  • - tutela dei corsi d'acqua e della falda idrica;
  • - tutela dell'ambiente fluviale, degli elementi vegetazionali e degli habitat;
  • - promozione della produzione agricola;
  • - tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio di matrice storica;
  • - riqualificazione dei tessuti urbani con il recupero, la riconfigurazione e l'integrazione degli spazi pubblici e collettivi.

4. Indirizzi:

  • - consolidamento della struttura urbana e riordino dei tessuti urbani, soprattutto sui margini dell'urbanizzato.
  • - tutela dei varchi inedificati impedendo l'ulteriore sviluppo degli insediamenti lineari e la saldatura tra essi, che interromperebbe la continuità tra ambiti territoriali;
  • - realizzazione di itinerari culturali, escursionistici, naturalistici.

Titolo VI- Sistemi territoriali ed ambiti di paesaggio

Art. 29- Aree boscate

1. Le aree definite come boschi ai sensi della L.R. n. 39 del 21/03/2000, art. 3 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 rappresentano una risorsa primaria.
La rappresentazione cartografica delle aree individuate come boschi nella Tavola C.02 corrisponde allo stato di fatto relativo alla data delle rilevazioni, effettuate su tutto il territorio comunale in occasione della costruzione del Quadro conoscitivo del Piano; il perimetro dell'area boscata potrà comunque essere verificato in relazione alle definizioni e prescrizioni di cui alla normativa vigente e le eventuali modifiche, rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici, dovranno essere appropriatamente documentate ed ottenere la validazione da parte degli Enti competenti.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive la salvaguardia e dispone il vincolo assoluto di non edificabilità.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Per tali aree dovrà essere previsto il divieto di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento, a proteggere le produzioni vegetali ed i resedi delle abitazioni dai danni arrecati dalla selvaggina.

Art. 30- Aree di elevato pregio naturalistico

1. Sono le aree appartenenti al SIR Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno, pSIC e ZPS; il Sito di Importanza Regionale è compreso nella rete Natura 2000, cioè tra i siti che costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la cui conservazione, da realizzarsi attraverso la designazione di aree speciali di conservazione, è ritenuta prioritaria dall'Unione Europea.

2. Per esse si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R. n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione). Sono inoltre integralmente assunti i contenuti del Piano di Gestione approvato con D.C.P. n. 128 del 23/11/2006, che individua i seguenti obiettivi di conservazione principali:

  • - conservazione del sistema di praterie montane pascolate, che ospita importanti popolamenti di uccelli nidificanti, e in particolare dei nardeti e festuceti;
  • - conservazione del mosaico ambientale dei versanti occidentali, con ampie zone di brughiere, vaccinieti e praterie secondarie;
  • - conservazione dell'integrità del sito e limitazione dell'impatto antropico nelle praterie montane;
  • - conservazione delle stazioni di rare specie di flora;
  • - rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere.

3. Per tali aree il Piano Strutturale dispone il vincolo assoluto di non edificabilità, fatto salvo quanto eventualmente e strettamente necessario alla fruizione del sito di interesse archeologico di Poggio alla Regina, come indicato al successivo art. 38.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata normativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, in particolare per limitare l'impatto causato da infrastrutture e attività ricreative. Dovranno in tal senso essere previsti, anche con il supporto di ulteriori atti di governo del territorio:
    • - regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e della loro gestione, evitandone l'asfaltatura, e dell'apertura di nuove strade;
    • - il divieto delle attività di fuoristrada, fatta eccezione per mezzi agricoli e forestali, mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza e per l'accesso al fondo di proprietari, lavoratori e gestori, e di attività di motocross;
    • - la regolamentazione delle attività sportive e di tempo libero quali in particolare quelle svolte mediante deltaplano o parapendio;
    • - il divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva superiore a 20 kw;
    • - la localizzazione di eventuali aree di sosta lungo le strade ed i sentieri di accesso al sito e la razionalizzazione del carico turistico;
    • - il mantenimento (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.).
  2. b) Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

5. Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative sul Sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza; tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all'interno del Sito, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

Art. 31- Aree di interesse ambientale

1. Sono le aree di interesse ambientale del sistema regionale delle Aree Protette individuato ai sensi della L.R. 49/95 e non ricomprese in parti del territorio sulle quali sia intervenuta l'istituzione di Parchi e Riserve Naturali, Aree Naturali Protette di Interesse Locale oppure di Siti di Importanza Regionale della rete ecologica.

2. Per esse il Piano Strutturale dispone il divieto di nuova edificazione.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nella loro caratterizzazione formale e tipologica per quanto attiene a carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali e sistemazioni esterne, conservazione degli assetti vegetazionali, conservazione di risorse o memorie storiche.

Art. 32- Geotopi

1. I geotopi individuano le emergenze geologiche corrispondenti ad episodi territoriali nei quali la struttura geologica si rende manifesta rispetto al profilo dei suoli, mettendo in luce formazioni specifiche conseguenti all'azione erosiva o agli affioramenti; in alcuni luoghi esse si costituiscono come dei veri e propri monumenti naturali.

2. In tali aree sono vietati:

  • - i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede;
  • - la demolizione anche parziale delle formazioni verticali;
  • - la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante, a terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia e fatti salvi casi particolari, di interesse generale;
  • - le attività estrattive;
  • - la sostituzione delle colture tradizionali.

3. Per le aree individuate nella Tavola C.02 come geotopi di valore monumentale (corrispondenti alla Zona di valore monumentale - le Balze - dell'ANPIL n. 100) il Piano Strutturale dispone la tutela integrale allo scopo di favorire il corretto decorso delle dinamiche naturali ed evitare manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, attività di escavazione, rimboschimenti, manufatti edilizi, ecc.); per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere il divieto di nuova edificazione. Fermo restando quanto prescritto al comma 2, nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, potrà essere consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché in contiguità con i complessi rurali esistenti e sempreché l'intervento non interessi aree in alcun modo riconducibili alle balze che contraddistinguono l'ANPIL; le aree oggetto di intervento dovranno essere caratterizzate da terreni pianeggianti o leggermente acclivi, poste a distanza di sicurezza dal ciglio e dal piede dei versanti scoscesi ed esterne a gole o altre zone non vocate; la realizzazione di tali interventi è in ogni caso subordinata al rispetto delle ulteriori condizioni e delle zone ammissibili stabilite dal Regolamento Urbanistico.

4. Per le aree individuate nella Tavola C.02 come geotopi di valore rilevante (corrispondenti alla Zona di rilevante importanza geomorfologica - Piani Alti - dell'ANPIL n. 100) e come aree segnalate (corrispondenti all'Area segnalata - Bassa collina del Valdarno - dell'ANPIL n. 100), quali fasce di rispetto per il mantenimento degli equilibri idrogeologici e paesaggistici, il Piano Strutturale prescrive la tutela dei caratteri specifici dei luoghi; il Regolamento Urbanistico potrà predisporre in essi interventi di trasformazione tali da non compromettere tali caratteri, fermo restando quanto specificato al comma 2.

5. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno.

6. La disciplina speciale sarà definita dal Regolamento di gestione dell'ANPIL.

Art. 33- Reticolo idrografico

1. Per il reticolo idrografico il Piano prescrive la salvaguardia della funzionalità, il mantenimento, il ripristino ed il riassetto dell'equilibrio idrogeologico.

2. Per le aree appartenenti al reticolo idrografico il Piano Strutturale dispone l'assoluto divieto di nuova edificazione.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà favorire ed incentivare gli interventi che perseguono il recupero della naturalità dei corsi d'acqua e prevedono il generale miglioramento del regime idraulico, della qualità biologica e della fruizione pubblica delle sponde e delle acque, anche attraverso la realizzazione di percorsi di attraversamento, la messa in sicurezza dei manufatti e delle infrastrutture idrauliche esistenti, il miglioramento della vegetazione riparia e la loro rinaturalizzazione con specie autoctone, privilegiando il ricorso a tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
  2. b) Dovrà essere incentivata la delocalizzazione delle strutture presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile.

Art. 34- Aree di pertinenza fluviale ed interventi per la riduzione del rischio idraulico

1. Sono le aree individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno - stralcio "Rischio idraulico" - come interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di tipo A e di tipo B e come aree di pertinenza fluviale.

2. Le aree degli interventi strutturali di tipo A e B sono soggette a vincolo di inedificabilità, secondo quanto disposto dalle norme del Piano di Bacino e con le precisazioni ivi contenute.

3. Le aree di pertinenza fluviale, ove non comprese negli interventi di cui al comma precedente, sono comunque soggette a salvaguardia a fini di mitigazione del rischio idraulico, idrogeologico ed ambientale, come disposto dalle norme del Piano di Bacino.

Art. 35- Aree terrazzate e ciglionate

1. Le aree terrazzate e ciglionate rappresentano documenti materiali della cultura di notevole rilievo e con un ruolo fondamentale nella difesa del suolo.
L'individuazione delle aree terrazzate e ciglionate rappresentata nella Tavola C.02 potrà essere oggetto di puntuale verifica a scala di dettaglio nella redazione del Regolamento Urbanistico o di Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale; le eventuali modifiche della perimetrazione rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici del Piano Strutturale dovranno essere adeguatamente motivate e documentate, sulla base di studi e rilievi di dettaglio che evidenzino in modo inequivocabile l'assenza di sistemazioni agrarie a terrazzamenti e ciglionamenti da tutelare, tenendo altresì conto del contesto di appartenenza e delle caratteristiche delle aree circostanti.

2. Il Piano Strutturale dispone la loro conservazione integrale.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla massima tutela di terrazzamenti e ciglionamenti e ad incentivare la loro ricostruzione, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale.

Art. 36- Viabilità fondativa

1. La viabilità fondativa individua le strade storiche il cui tracciato risulta ancora sostanzialmente coerente a quello presente al Catasto Lorenese ed i tratti di interesse paesistico, evidenziando quelli di particolare rilievo per panoramicità, dei quali prescrive la tutela e la valorizzazione.

2. Per esse il Piano Strutturale prescrive il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.), fermo restando quanto previsto per il Sistema della Mobilità per quanto riguarda eventuali interventi di adeguamento e di rettifica.

3. Per eventuali nuovi tratti - purché di imitata estensione - che si rendessero necessari, i progetti dovranno assicurare, coerentemente al ruolo ricoperto per la mobilità, la continuità della percezione del percorso ed un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla tutela ed alla riqualificazione, estese alle sistemazioni ed agli arredi delle aree contigue alla viabilità (muri a retta e di cinta, ponti, cippi miliari, edicole votive, filari alberati), adottando opportuni accorgimenti che non riducano le condizioni di sicurezza; dovrà inoltre precisare le modalità architettoniche per tutti i manufatti relazionati alla strada, quali ad esempio la cartellonistica.
  2. b) Dovrà essere predisposta specifica normativa per la tutela dei punti di vista panoramici, in modo da favorire la visuale ed impedire la realizzazione di opere che la ostacolino.
  3. c) Dovrà essere tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e/o ciclabile vietandone la chiusura (anche per tratti) allo scopo di evitare di compromettere la continuità del percorso, dovrà inoltre essere previsto il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente.

Art. 37- Nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale

1. Per i nuclei e gli insediamenti di pregio e di valore storico-documentale il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione ed il mantenimento della qualità storica, architettonica e documentaria sia degli edifici che degli spazi aperti di pertinenza, preservando i caratteri morfologici dell'impianto originario in modo da conservarne la leggibilità, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Sulla base dei contenuti del P.T.C.P. e del Quadro conoscitivo, in particolare del rilievo del patrimonio edilizio esistente, essi sono così articolati:

  • - tessuti urbani di antica formazione
  • - nuclei ed aggregati
  • - ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio
  • - altri insediamenti rurali di antico impianto.

3. Per i tessuti urbani di antica formazione gli atti di governo del territorio dovranno predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti, da formulare in relazione agli usi attuali, alle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, tenendo conto della collocazione urbana, e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini, viali alberati, piante arboree, siepi, muri di contenimento e di recinzione.

4. Per nuclei ed aggregati gli atti di governo del territorio dovranno predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti, da formulare in relazione agli usi attuali, alle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete ed il mantenimento e la riqualificazione di attività complementari e compatibili anche diverse dalla residenza, limitando la tendenza al frazionamento delle unità abitative e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali sistemazioni viarie, giardini, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione.

5. Le pertinenze individuate dal P.T.C.P. quali aree di tutela paesistica delle strutture urbane e degli aggregati costituiscono l'intorno pertinente ai beni storici ed ambientali, la salvaguardia del quale è complementare e indispensabile alla conservazione dei beni stessi. In tali aree non sono quindi consentiti interventi di nuova edificazione ad eccezione degli interventi di completamento e di riconfigurazione dei margini dei centri abitati che potranno eventualmente interessare le aree di pertinenza delle strutture urbane a condizione che siano studiati adottando le procedure di valutazione definite all'art. 13 del P.T.C.P.; essi dovranno essere adiacenti al perimetro consolidato dell'insediamento, al fine di una migliore utilizzazione della dotazione infrastrutturale, e dovranno essere finalizzati al miglioramento della percezione visuale degli insediamenti di antica formazione ed alla riqualificazione dei margini urbani.
Potranno inoltre essere ammessi nelle aree di tutela tutti gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente; in caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree di pertinenza potrà essere consentita la realizzazione, in contiguità con i complessi rurali esistenti, di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) qualora risulti impossibile una diversa localizzazione. Le aree di tutela sono escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 al fine della progettazione dei P.A.P.M.A.A.
Nelle pertinenze dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi; gli interventi saranno mirati alla manutenzione ed al ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.

6. Per le ville, gli edifici specialistici e gli insediamenti rurali di pregio gli atti di governo del territorio dovranno predisporre una normativa di dettaglio con la quale disciplinare le modalità di intervento sui singoli edifici e sugli spazi aperti e le funzioni ammissibili in modo da assicurarne la massima tutela ed il recupero, in virtù del rilevante valore e della permanenza dei caratteri originari. La normativa dovrà dunque garantirne la conservazione, anche limitando la tendenza al frazionamento delle unità abitative, e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione.
Sono compresi in questo gruppo alcuni manufatti minori dei quali, in considerazione del valore storico e documentale, è prescritta la tutela; gli atti di governo del territorio, sulla base di ulteriori approfondimenti conoscitivi, potranno disporne una più precisa perimetrazione così come nuove individuazioni.

7. Le pertinenze individuate dal P.T.C.P. quali aree di tutela paesistica delle ville e degli edifici specialistici non sono da destinare alla localizzazione di nuovi interventi di edificazione e dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi. È fatta salva la possibilità, tramite apposite procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P., di realizzare nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli al di fuori dell'area di pertinenza. Le aree di tutela sono escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 al fine della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

8. Per gli altri insediamenti rurali di antico impianto, tenendo conto delle alterazioni e delle modifiche già apportate, gli atti di governo del territorio dovranno disciplinare modalità di intervento sui singoli edifici e sugli spazi aperti e funzioni ammissibili in modo da assicurarne comunque la tutela ed il recupero coerentemente al principio insediativo originario ed alle caratteristiche di interesse storico-documentale riconosciute. La normativa dovrà limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione.

Art. 38- Aree di interesse archeologico

1. Sono le aree di Poggio alla Regina corrispondenti al sito archeologico di Castiglion della Corte e all'insediamento fortificato dei Conti Guidi, luogo di notevolissimo interesse didattico e scientifico.

2. Per esse il Piano Strutturale individua e conferma la tutela assoluta e dispone interventi volti alla valorizzazione attraverso operazioni di consolidamento e restauro. Per tali aree è disposto l'assoluto divieto di nuova edificazione; potranno essere ammesse esclusivamente attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative, documentaristiche e di sorveglianza, in accordo con la Soprintendenza Archeologica.
La viabilità di accesso dovrà essere mantenuta con le caratteristiche esistenti e con materiali permeabili.

Titolo VII- Sistemi funzionali

Capo I- Ambiente (V)

Art. 39- Generalità

1. Il Piano Strutturale definisce il sistema ambientale partendo dalla conoscenza e valutazione delle componenti del territorio - fisici, ambientali, storici ed insediativi - attribuendo, ai fini del progetto, delle funzioni che siano in grado di garantire le prestazioni dell'ecosistema ambientale, ed infine stabilisce il ruolo che le caratteristiche delle componenti, singole o interrelate, devono avere nel definire la struttura ambientale generale.
La struttura ambientale si inserisce nella trama a scala territoriale e contribuisce a rafforzare il corridoio ecologico Pratomagno-Balze in prolungamento verso l'Arno ed il Chianti.

2. Fanno parte del sistema ambientale i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

3. Il sistema ambientale corrisponde al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005.

Art. 40- Attività agricole e dotazione di edifici rurali

1. Il Piano Strutturale, per consentire il presidio del territorio rurale e lo svolgimento delle attività agricole e connesse, previo utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ammette la realizzazione di nuovi annessi e strutture agricole. Il Piano Strutturale indirizza i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale e individua le linee guida che il Regolamento Urbanistico dovrà seguire per la disciplina degli annessi agricoli e dei manufatti previsti dall'art. 41 della L.R. 1/2005 in coerenza con le disposizioni e con le condizioni stabilite dalla disciplina statutaria ed in particolare con il Titolo VI delle presenti norme.

2. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, zona agronomica "Valdarno", possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per:

  1. a) interventi di nuova edificazione;
  2. b) interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedono la redazione di un P.A.P.M.A.A., inclusi i cambi di destinazione d'uso e i frazionamenti di proprietà che derogano dai parametri fissati.

Per la redazione dei P.A.P.M.A.A. si fa riferimento ai parametri, agli indirizzi ed ai criteri contenuti nel P.T.C.P. di Arezzo ed in particolare alle specifiche per zone agronomiche e tipi di paesaggio agrario contenute nell'allegato C sopra citato. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il P.A.P.M.A.A. censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. Nei successivi articoli, con riferimento ai sistemi funzionali, si individuano le opere di miglioramento ambientale prioritarie.

3. La realizzazione e l'installazione degli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è vietata nel caso di trasferimenti parziali di fondi già dotati di annessi agricoli per 10 anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti. Tale divieto non si applica nel caso in cui i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, stabiliti nell'allegato C del P.T.C.P. di Arezzo, non siano stati superati in alcuna delle porzioni risultanti. Il divieto non si applica altresì nei casi previsti al comma 4 dell'art. 46 della L.R. 1/2005.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare le ulteriori condizioni e le zone ammissibili nelle quali la costruzione di nuovi annessi agricoli, di cui al comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime ovvero può eccedere le capacità produttive dell'azienda.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare le ulteriori condizioni ed individuare le zone ammissibili per la costruzione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni, di cui al comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

6. Il Regolamento Urbanistico dovrà altresì regolamentare l'installazione di manufatti temporanei precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

7. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere idonee garanzie per la rimozione di annessi e manufatti al termine del loro utilizzo.

8. I nuovi interventi edilizi e le sistemazioni esterne dovranno essere disciplinati dal Regolamento Urbanistico definendo criteri tipologici e formali con particolare attenzione al posizionamento rispetto agli assetti morfologici del suolo ed agli impatti visivi ed alle proporzioni planivolumetriche. Dovrà essere privilegiato l'impiego di materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata, ponendo attenzione al recupero dei materiali e delle soluzioni costruttive tradizionali locali.
Gli interventi dovranno garantire un elevato livello di integrazione con gli edifici preesistenti ed il paesaggio, evitando la modifica del disegno dei campi e la rimozione di vegetazione colturale e non colturale di pregio.
Le disposizioni del Regolamento Urbanistico dovranno escludere l'utilizzo di specie vegetali che non appartengono al paesaggio agrario dei luoghi e non contribuiscono ad incrementarne la qualità e la biodiversità; questo in particolare nell'impianto di siepi arboree ed arboreo arbustive nella progettazione dei miglioramenti ambientali. Saranno ad esempio da escludere specie quali il prunus laurocerasus e i cupressus leylandi.
Nella scelta della localizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

  • - utilizzare infrastrutture esistenti e non comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi;
  • - prestare particolare attenzione all'impatto delle opere infrastrutturali utilizzando la viabilità preesistente e limitando l'apertura di nuovi tracciati, soprattutto se carrabili;
  • - posizionare i nuovi interventi quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, tuttavia salvaguardando l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico.

9. Il Regolamento Urbanistico prevederà una specifica disciplina per la localizzazione di strutture per allevamenti. Fino all'adeguamento del Regolamento Urbanistico non sono ammesse nuove strutture per gli allevamenti fuori dei P.A.P.M.A.A.

10. Il rapporto tra edifici e fondo previsto dall'allegato C al P.T.C.P. di Arezzo deve essere utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, al di fuori dei P.A.P.M.A.A., in relazione e secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. 1/2005.

Art. 41- Criteri generali di intervento nel territorio rurale per le altre destinazioni

1. Gli atti di governo del territorio dovranno prevedere una disciplina specifica per le sistemazioni esterne e le opere nelle aree di pertinenza degli edifici (pavimentazioni, spazi di sosta, strade di accesso, recinzioni, attrezzature sportive, impianti tecnologici...) per garantire il miglior inserimento tipologico ed ambientale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • - mantenimento di un assetto dei luoghi assimilabile a quello agricolo, mantenendo il più possibile le specie coltivate (olivi, piante da frutto, ecc.) e la vegetazione non colturale (siepi, aceri campestri) salvaguardando i segni rilevabili sul territorio quali le sistemazioni idraulico-agrarie e la viabilità minore ed i manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale ed evitando invece l'introduzione di elementi e disegni estranei al contesto rurale;
  • - limitazione delle superfici impermeabilizzate, privilegiando percorsi pedonali e carrabili non pavimentati;
  • - limitazione delle suddivisioni interne alle aree di pertinenza, evitando la partizione dei resedi originariamente unitari;
  • - localizzazione di eventuali recinzioni in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante.
  • Le disposizioni del Regolamento Urbanistico dovranno escludere l'utilizzo di specie vegetali che non appartengono al paesaggio agrario dei luoghi e non contribuiscono ad incrementarne la qualità e la biodiversità; questo in particolare nell'impianto di siepi arboree ed arboreo arbustive nella progettazione dei miglioramenti ambientali. Saranno ad esempio da escludere specie quali il prunus laurocerasus e i cupressus leylandi.

2. Il Piano Strutturale considera le attività ricreative e sportive sostenibili uno strumento di valorizzazione del territorio rurale e delle attività ricettive anche agrituristiche.
Il Regolamento Urbanistico dovrà pertanto approfondire questo tema individuando la domanda di servizi integrativi per il tempo libero. Il Regolamento Urbanistico potrà individuare aree vocate alla realizzazione di impianti collettivi mentre, in ambito privato, dovrà prevedere una specifica disciplina per l'installazione di strutture temporanee (box) per cavalli e strutture correlate (paddock ecc.) a supporto delle attività di tempo libero, privilegiando in ogni caso il riutilizzo di edifici e manufatti esistenti.
Nuovi impianti collettivi potranno essere previsti dal R.U. a condizione che ne sia verificata la compatibilità e sostenibilità ambientale e paesaggistica, nel rispetto dei contenuti dello Statuto dei luoghi ed in particolare delle disposizioni del Titolo IV, ai fini della salvaguardia delle risorse, e del Titolo VI; tali interventi non potranno in alcun caso alterare la struttura dei paesaggi ma dovranno essere finalizzati al recupero ed alla valorizzazione paesaggistica, promuovendo la riqualificazione delle aree degradate e recuperando un idoneo assetto agrario ed idrogeologico; la realizzazione di nuovi immobili per l'esercizio delle attività è subordinata alla verifica dell'impossibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente ed all'impiego di tecniche edilizie sostenibili.

3. Il Regolamento Urbanistico, al fine di agevolare la manutenzione degli assetti originari richiamati al comma 1, dovrà disciplinare la realizzazione di strutture temporanee in materiali leggeri per deposito di attrezzature da giardino e il ricovero di piante.

4. La realizzazione di autorimesse interrate non è da ritenersi compatibile con il territorio rurale; potranno essere ammesse dal Regolamento Urbanistico soluzioni seminterrate in presenza di opportuni dislivelli naturali nell'andamento morfologico del terreno.

Art. 42- Tessitura agraria

1. La tessitura agraria è considerata risorsa essenziale agro-ambientale come struttura del paesaggio agrario, condizione per la stabilità e la difesa del suolo e per la biodiversità. È determinata da sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, argini...), forma e dimensione dei campi, rete scolante, solcature, colture arboree, piante arboree non colturali e siepi vive, viabilità campestre.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La tessitura tradizionale a maglia fitta, che caratterizza in modo sostanziale alcune parti del territorio, come riportato nei successivi articoli, dovrà essere tutelata integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-agrarie e la vegetazione non colturale; potranno essere ammessi limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; dovranno inoltre essere salvaguardate la viabilità campestre, le piantate residue di bordo e quelle poste in fregio alla viabilità.
  2. b) Per le aree con tessitura agraria a maglia media e larga, la disciplina dovrà essere finalizzata alla tutela della condizione attuale, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e favorendo la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari.
  3. c) Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano il territorio rurale, anche se non connessi all'attività agricola, dovranno essere predisposti studi di dettaglio sulle tessiture agrarie e progetti che tengano conto degli elementi della tessitura agraria, secondo specifici criteri che saranno definiti in sede di Regolamento Urbanistico.

Art. 43- Riserve di naturalità (V1)

1. Costituiscono Riserva di naturalità (V1) le aree collinari e montane caratterizzate da continuità vegetazionale ed idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e coltivi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva. Sono ammesse le attività turistico-ricettive.

3. Le aree ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate parti del territorio rurale a funzione agricola dove prevale comunque di gran lunga l'aspetto naturalistico che dovrà essere salvaguardato e conservato: esse corrispondono infatti ad aree di significativo interesse ambientale e sono incluse, in larga parte, nel Sito di Importanza Regionale "Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno", ambito sottoposto a disciplina speciale.
Tali aree appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come aree di transizione, variante b (arbusteti).

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali il Piano Strutturale e gli atti di governo del territorio fanno riferimento alla L.R. n. 39/2000 e del Regolamento forestale n. 48/R/2003 per quanto attiene:

  • - al mantenimento, la conservazione ed il miglioramento delle aree boscate;
  • - alla riconversione di aree arbustate in aree boscate;
  • - alla riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato pascolo;
  • - alla ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • - al recupero di aree aperte dove questo può favorire lo sviluppo della fauna tutelata.

5. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata prioritariamente alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo l'incremento dei tempi di corrivazione tramite la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione, adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione), alla tutela delle praterie di crinale, ammettendo la conversione a bosco solo nelle aree di versante e con eccezione delle aree dove le specie arbustive rivestano valore naturalistico, ed al recupero delle aree agricole abbandonate.
  2. b) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali né nuovi annessi rurali.
  3. c) Potrà essere consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture destinate a funzione antincendio, protezione civile, elisoccorso e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di assestamento forestale e per le attività pastorali, se proposti da soggetti pubblici.

6. Indirizzi:
Individuare itinerari e punti attrezzati per il tempo libero ed attività escursionistiche di tipo naturalistico, compatibilmente con la tutela dei luoghi.
Valorizzare il sito archeologico di Poggio alla Regina.
Favorire le attività agrosilvopastorali compatibili ed in particolare l'economia del bosco, in coerenza con le misure di conservazione del SIR Pascoli Montani e cespuglieti del Pratomagno.

Art. 44- Emergenze geomorfologiche (V2)

1. Il sottosistema V2 è formato da un insieme di spazi verdi territoriali, comprendenti parti di territorio agricolo ed aree boscate, incluse in particolare le aree appartenenti all'ANPIL delle Balze - zona monumentale ed area segnalata -, connotati da elevata instabilità geomorfologica. Tale contesto è riconosciuto di valore naturalistico, ambientale e paesistico e presenta continue dinamiche evolutive degli assetti morfologici e vegetazionali, di estremo interesse scientifico.
Appartiene a quest'ambito anche l'area attualmente soggetta ad attività di escavazione collegata alla produzione di laterizio della fornace di Matassino.
La zona di Poggio Rosso ha inoltre interesse paleontologico, a seguito dei ritrovamenti di reperti fossili, in particolare per il notevole accumulo ossifero scoperto nel 1995.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva. Sono ammesse le attività turistico-ricettive. Allo stesso tempo, per le specifiche caratteristiche che connotano in particolare la zona monumentale dell'ANPIL, l'ambito si presta ad ospitare attività di tempo libero all'aria aperta.

3. Le aree del sottosistema V2 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come colline argillose del Valdarno.
Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla tipologia collinare aperta, con prevalenza di colture di seminativi ed erbacee.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione).
  2. b) Sarà da escludere la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), se non in continuità con gli insediamenti rurali esistenti e in presenza di una rete viaria e infrastrutturale consolidata.
  3. c) Si dovranno conciliare e rendere coerenti tra loro le attività agricole e di tempo libero con quella della salvaguardia ambientale e delle ricerca e sperimentazione ambientale nel campo geologico, vegetazionale e naturalistico, ponendo limitazioni alle attività per gli aspetti non compatibili con le peculiarità dei luoghi; in particolare saranno da evitare colture e costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento.

5. Indirizzi:
Individuare itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico, compatibilmente con la tutela dei luoghi.
Realizzazione di un parco naturalistico-scientifico, successivamente alla conclusione delle attività di coltivazione ed al ripristino, nell'area della cava.
Promuovere e valorizzare le attività connesse all'agricoltura che tendano a migliorare i rapporti città-campagna.
Favorire le forme di ricettività connesse all'attività agricola sostenibili e compatibili con il contesto rurale come ad esempio l'agricampeggio.

Art. 45- Rete principale delle connessioni ecologiche (V3)

1. Il sottosistema V3 si configura come componente essenziale della rete ecologica del territorio sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti (biodiversità), sia per la indispensabile funzione di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole, gli spazi verdi urbani); è costituito da elementi ed aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico ed ambientale, di elevata naturalità, prevalentemente boscate, organizzate sui corridoi fluviali e sulle connessioni degli affluenti.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari; l'ambito si presta inoltre ad ospitare attività di tempo libero all'aria aperta.

3. Le aree del sottosistema V3 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola. Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come fondovalle stretti, variante b (molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle) - lungo il Faella ed i suoi principali affluenti - e variante c (molto stretti e con alluvioni terrazzate) - lungo il Resco da Vaggio a Matassino -, negli ambiti di fondovalle e della bassa collina.
Il paesaggio agrario è caratterizzato in prevalenza dalla tipologia a maglia media, con prevalenza di seminativi e colture specializzate, talvolta intercalate a colture legnose e orticole anche promiscue, con trama più densa, nei fondovalle dei corsi d'acqua secondari.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al contenimento o all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico, all'individuazione di fasce di rispetto di salvaguardia integrale nelle quali siano vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, al ripristino della continuità del sistema dei fossi, alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico, al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici, alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia, anche per quanto riguarda il reticolo idraulico minore, alla regolamentazione delle attività di escavazione, da effettuarsi esclusivamente al di fuori dell'alveo fluviale.
  2. b) Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa; la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente, dovrà essere salvaguardata, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; la realizzazione di nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti, e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale, a non meno di 50 m. dal bordo del terrazzo fluviale.

5. Indirizzi:
Creazione di percorsi pedonali e ciclabili, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero, in particolare nell'ambito di fondovalle.
Regolamentazione delle modalità di impianto di specie arboree e arbustive per la realizzazione degli impianti vegetazionali da utilizzare anche lungo le il reticolo idrografico minore.
Limitazione della conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.).
Incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate a valorizzare le emergenze naturalistiche del territorio.
Individuazione di sistemi premiali per la manutenzione e la ricostituzione del reticolo idrografico minore e della rete ecologica associata.

Art. 46- Fascia di transizione altocollinare (V4)

1. La fascia di transizione altocollinare V4 è un ambito articolato e composito che denota un elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici che occorre salvaguardare e valorizzare; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) ed ambiti antropizzati; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole, soprattutto oliveti, consolidate nell'uso e nei caratteri.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Residenza.

3. Le aree del sottosistema V4 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree ad esclusiva funzione agricola. Esse sono riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.
Corrispondono alle aree individuate dal P.T.C.P. come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato, variante a (fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana).
Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla tipologia a terrazzamenti, con prevalenza di oliveti.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al recupero delle aree agricole abbandonate, con eliminazione delle forme invasive del bosco ove si riscontri un valore paesaggistico o ambientale prevalente rispetto al valore di area forestale, e all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con l'impegno a mantenere, negli ordinamenti colturali aziendali, la prevalenza dell'olivo. In caso di cambio di destinazione d'uso nelle sistemazioni esterne la prevalenza dell'olivo dovrà essere comunque obbligatoriamente mantenuta, limitando ai casi non evitabili l'estirpazione delle piante.
  2. b) Dovranno essere mantenuti i ciglioni e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni; la tessitura agraria a maglia fitta, che connota l'ambito, dovrà essere tutelata integralmente, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione dovranno essere utilizzate tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi e dovrà essere prevista la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni.
  4. d) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali né nuovi annessi rurali; potrà essere ammessa la realizzazione di piccoli annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) con funzione di ricovero attrezzi per aziende con superfici superiori a 1,5 ha e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • - copertura a capanna;
    • - muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale;
    • - profondità massima pari a quella del terrazzo;
    • - parete tergale coincidente con il muro a retta a monte;
    • - fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzi poco profondi;
    • - limitate aperture finestrate nel fronte a valle.

5. Indirizzi:
Individuazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.
Diversificazione della produzione agricola, promozione delle produzioni di qualità e della filiera corta.
Valorizzazione delle attività agrituristiche.
Meccanismi premiali per chi effettua interventi di manutenzione, recupero e restauro dei terrazzamenti, in particolare dove in condizioni di degrado.
Meccanismi premiali per chi mantiene e coltiva gli oliveti.

Art. 47- Fascia di transizione dell'altopiano (V5)

1. Le aree appartenenti al sottosistema V5 sono aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il principale centro urbano e i territori non antropizzati, e diffusamente insediate, alle quali spetta la funzione di relazione degli insediamenti concentrati e sparsi con la campagna circostante; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità ed ambiti antropizzati.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Residenza.

3. Le aree del sottosistema V5 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola. Esse sono riconosciute - per la parte situata ad est del Borro Cerbesi e del Borro della Docciolina - quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.
Corrispondono alle aree individuate dal P.T.C.P. come pianalti, variante a (sotto la Setteponti da Pian di Scò a Loro e del Borro).
Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla tipologia a maglia fitta con colture miste e prevalenza di oliveto e vigneto.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al recupero delle aree agricole abbandonate ed all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di cambio degli assetti colturali basati sull'oliveto e il vigneto in coltura promiscua o specializzata.
  2. b) Dovranno essere mantenuti i ciglioni e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni; la tessitura agraria a maglia fitta dovrà essere salvaguardata integralmente, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione dovranno essere utilizzate tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi e dovrà essere prevista la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni.
  4. d) Sono da escludere interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.
  5. e) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali.

5. Indirizzi:
Individuazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.
Promozione di azioni e strutture collettive per il rafforzamento della filiera e la valorizzazione delle produzioni.

Art. 48- Aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6)

1. Il sottosistema V6 è composto da aree agricole prevalentemente coltivate con assetti tradizionali a seminativi, seminativi arborati, prati-pascoli, con presenza di vigneti o oliveti, colture tradizionali organizzate su estesi appoderamenti.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva.

3. Le aree del sottosistema V6 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come fondovalle stretti, variante b (molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle) - lungo il Faella ed i suoi principali affluenti - e variante c (molto stretti e con alluvioni terrazzate) - lungo il Resco dalla Setteponti a Vaggio -, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle, e come colline argillose del Valdarno, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle della bassa collina.
Il paesaggio agrario è formato da tipologie disomogenee, con colture miste.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi all'incentivazione ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, favorendo la messa a coltura dei campi abbandonati e con il controllo dei recenti assetti colturali, al consolidamento del terreno e regimentazione delle acque superficiali.
  2. b) Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa; la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente, dovrà essere salvaguardata, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nell'ambito di fondovalle non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; la realizzazione di nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti e in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale.
  4. d) Nell'ambito della bassa collina sarà da escludere la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) se non in continuità con gli insediamenti rurali esistenti.

Dovranno inoltre essere di norma evitati l'utilizzazione a colture e a costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.

5. Indirizzi:
Limitazione della conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) nell'ambito di fondovalle.
Diversificazione della produzione agricola, promozione delle produzioni di qualità e della filiera corta.
Meccanismi premiali per chi effettua interventi di manutenzione delle tessiture agrarie di pregio e reimpianto di siepi e filari alberati tradizionali.
Favorire le forme di ricettività connesse all'attività agricola sostenibili e compatibili con il contesto rurale come ad esempio l'agricampeggio.

Capo II- Mobilità (M)

Art. 49- Generalità

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale e la viabilità minore di interesse generale.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovranno essere previsti interventi capaci di migliorare l'efficienza del collegamento fra la rete principale e la rete locale urbana, disponendo una gerarchizzazione delle strade che tenda alla separazione tra il traffico pesante, il traffico veicolare normale e quello ciclo-pedonale, garantendo la presenza di adeguate aree di parcheggio.
  2. b) Dovranno essere studiati interventi per assicurare alti standard di sicurezza, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni viarie e degli attraversamenti pedonali.

Art. 50- Viabilità principale intercomunale (M1)

1. La viabilità principale intercomunale M1 è costituita dagli assi fondamentali a servizio delle relazioni territoriali: la Provinciale della Castagneta, la Setteponti, la Proviniciale Fiorentina e la via Urbinese.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) adeguamento e riqualificazione dei tracciati esistenti e delle intersezioni, rendendoli uniformi in termini di caratteristiche strutturali e di utilizzo, secondo caratteristiche prestazionali adeguate al ruolo;
  2. b) individuazione di percorsi destinati alla mobilità ciclabile e pedonale anche come attrezzatura per il tempo libero e per la fruizione turistica;
  3. c) corretto inserimento paesistico, con riferimento a quanto definito al Titolo VI Invarianti ed in particolare all'art. 36 Viabilità fondativa.

3. Indirizzi:
Sulla base del Codice della strada esse sono classificabili come "Strade extraurbane secondarie"; dovranno pertanto tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali previste per tali tracciati (strade ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, con intersezioni a raso).

Art. 51- Viabilità di collegamento interno (M2)

1. La viabilità di collegamento M2 individua i tracciati che strutturano la mobilità all'interno dei centri abitati e le relazioni tra di essi, consentendo altresì l'accessibilità alle zone produttive.

2. Il Piano Strutturale individua sulla Tavola C.01 gli "Ambiti indicativi per nuovi tracciati di collegamento" che corrispondono ad areali dove è prevista la realizzazione di nuovi tratti a completamento della rete interna della viabilità e per risolvere alcune specifiche criticità riscontrate. La localizzazione di maggior dettaglio delle nuove infrastrutture, la loro definizione progettuale e l'imposizione dei vincoli espropriativi sono comunque demandate a successive fasi di pianificazione e, nel caso del nuovo collegamento tra via del Varco e la Provinciale Ponte Matassino-Reggello, a specifici accordi con il Comune di Reggello.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) adeguamento e riqualificazione dei tracciati esistenti e delle intersezioni, rendendoli uniformi in termini di caratteristiche strutturali e di utilizzo, secondo caratteristiche prestazionali adeguate al ruolo;
  2. b) individuazione di percorsi destinati alla mobilità ciclabile e pedonale;
  3. c) corretto inserimento paesistico, con riferimento a quanto definito al Titolo VI Invarianti ed in particolare all'art. 36 Viabilità fondativa.

4. Indirizzi:
Sulla base del Codice della strada esse sono classificabili come "Strade extraurbane secondarie"; dovranno pertanto tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali previste per tali tracciati (strade ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, con intersezioni a raso).

Art. 52- Altri itinerari di interesse generale (M3)

1. Il Piano individua una rete di tracciati che attraversa e mette in relazione i differenti paesaggi ed ambienti, i contesti urbani ed aree e siti di interesse storico-naturalistico; essa si identifica con le strade di origine antica che, insieme ai principali assi viari, hanno strutturato il territorio e gli insediamenti.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) salvaguardare e riproporre i caratteri originari delle strade, attraverso il mantenimento delle caratteristiche tecniche, dimensionali e di giacitura, delle presenze vegetali, dei manufatti storici di arredo e corredo, delle opere stradali, degli affacci della strada verso il territorio, anche con segnaletiche specifiche e punti sosta;
  2. b) privilegiarne la fruizione attraverso la mobilità dolce.

3. Indirizzi:
Sulla base del Codice della strada esse sono classificabili come "Strade extraurbane locali".

Capo III- Luoghi centrali (L)

Art. 53- Luoghi centrali (L)

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali i luoghi di incontro collettivo che attraggono molte persone e dove si ha concentrazione di attività commerciali e di servizi, comprendendo piazze, strade, giardini ed edifici di interesse collettivo, oltre all'edificato - spesso di antica formazione - che affaccia lungo tali piazze e strade relazionandosi con esse; sono i luoghi dello stare, dell'incontrarsi, del vedere e del divertimento, spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività di servizio, Attività commerciali, Attività direzionali e Residenza.

3. La rappresentazione contenuta nella Tavola C.01 corrisponde allo stato di fatto delle aree insediate; l'attuazione delle previsioni del Piano potrà completare e modificare tale assetto secondo le prescrizioni, le limitazioni ed criteri individuati al Titolo IX.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  • a) La disciplina dovrà essere finalizzata ad assicurare la massima accessibilità e fruibilità, a favore di tutte le componenti di traffico e con adeguate dotazioni di spazi di sosta ma privilegiando soprattutto la fruizione pedonale.
  • b) Dovranno essere prioritari gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche.
  • c) Nei tessuti antichi si dovranno prevedere interventi leggeri di adeguamento alle esigenze contemporanee e soluzioni non invasive per la dotazione di posti auto, nel rispetto di quanto definito al precedente art. 37.
  • d) Dovranno essere definite azioni e misure per favorire la permanenza e l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato e di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  • e) Dovrà essere garantita la permanenza di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica e nel patrimonio immobiliare che hanno storicamente coinciso con una titolarità o funzione pubblica.

5. Indirizzi:
Mantenimento e valorizzazione della struttura policentrica e dell'identità dei singoli centri.
Previsione di misure di regolamentazione della circolazione limitando il traffico veicolare ed incentivando la presenza di aree pedonali o protette.

Capo IV- Residenza (R)

Art. 54- Generalità

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza.

2. La rappresentazione contenuta nella Tavola C.01 corrisponde allo stato di fatto delle aree insediate; l'attuazione delle previsioni del Piano potrà completare e modificare tale assetto secondo le prescrizioni, le limitazioni ed criteri individuati al Titolo IX.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovranno essere incentivati interventi ed opere che attuino e garantiscano la connessione delle abitazioni con i servizi e le aree di approvvigionamento dei generi di prima necessità, con le aree per il tempo libero e lo sport ed in generale con le aree centrali del territorio.
  2. b) Gli interventi trasformativi previsti dovranno perseguire l'obiettivo di riqualificare anche le aree limitrofe, in particolare dal punto di vista degli spazi pubblici e collettivi, e di qualificare i margini degli insediamenti, in relazione al contesto rurale, anche attraverso la predisposizione di opportune fasce verdi.

Essi dovranno ottimizzare le dotazioni infrastrutturali esistenti, non richiedendone di nuove oppure garantendone un razionale compimento. Sono comunque da evitare interventi di saturazione dei lotti interclusi in seconda schiera, che non consentono facile accessibilità, soprattutto nelle aree in pendio.

Art. 55- Centri principali (R1)

1. Sono gli abitati di dimensione più rilevante (Pian di Scò capoluogo, Faella, Vaggio, Matassino, Ontaneto e Montalpero), connotati da tessuti prevalentemente residenziali ma caratterizzati anche da una discreta presenza, in particolare ai piani terra, di altre funzioni complementari. Corrispondono soprattutto alle aree urbanizzate in epoca moderna e contemporanea, formate da serie di villette o palazzine e da piccoli quartieri esito di progetti unitari, a volte di iniziativa pubblica.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale Residenza, oltre ad Attività di servizio, attività commerciali, direzionali ed artigianato di servizio.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al mantenimento della mescolanza funzionale, garantendo contemporaneamente adeguate prestazioni alle diverse funzioni ed articolare un corretto rapporto percentuale fra loro anche in relazione ai caratteri tipologici degli edifici.
  2. b) Dovranno essere assicurate adeguate prestazioni per la sicurezza e la vivibilità dei quartieri, privilegiando la percorribilità pedonale e ciclabile. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione ed alla realizzazione dei nuovi spazi collettivi ed alla riqualificazione di quelli esistenti, evitandone l'eccessiva frammentazione e favorendone la massima fruibilità.

4. Indirizzi:
Individuazione di norme che consentano un migliore controllo degli esiti degli interventi trasformativi, introducendo in particolare indicazioni a carattere tipo-morfologico.

Art. 56- Nuclei minori (R2)

1. Comprende alcuni nuclei minori prevalentemente di matrice storica, quali Casabiondo, Caselli, Simonti, il Pino e Casariccio, che mantengono comunque un forte senso di identità.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale Residenza in misura tendenzialmente esclusiva. Potranno essere ammesse, oltre ad Attività di servizio, Attività commerciali, turistico-ricettive ed artigianato di servizio.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al mantenimento del presidio territoriale e dell'occupazione residenziale a carattere permanente, anche attraverso interventi di adeguamento alle esigenze contemporanee degli spazi costruiti e non.
  2. b) Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione ed alla realizzazione dei nuovi spazi collettivi ed alla riqualificazione di quelli esistenti, evitandone l'eccessiva frammentazione efavorendone la massima fruibilità.

4. Indirizzi:
Individuazione di soluzioni non invasive per la dotazione di posti auto e di attrezzature di supporto alla residenza.

Capo V- Produzione (P)

Art. 57- Aree per attività produttive (P)

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo gli edifici, gli spazi scoperti e la viabilità al servizio della produzione.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività industriali e artigianali, Attività commerciali, Attività commerciali all'ingrosso e depositi, Attività direzionali.

3. La rappresentazione contenuta nella Tavola C.01 corrisponde allo stato di fatto delle aree insediate; l'attuazione delle previsioni del Piano potrà completare e modificare tale assetto secondo le prescrizioni, le limitazioni ed criteri individuati al Titolo IX.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata ad elevare gli standard funzionali e prestazionali anche con la predisposizione di elementi di filtro e compensazione, al miglioramento della accessibilità rendendo minime le interferenze con gli spostamenti legati alla residenza, alla riqualificazione degli spazi aperti allo scopo di consentirne un loro più razionale utilizzo, con incremento delle dotazioni di parcheggi.
  2. b) Sono ammessi interventi di completamento e di densificazione tesi ad un più efficiente sfruttamento degli spazi.
  3. c) Gli interventi trasformativi previsti dovranno perseguire l'obiettivo di riqualificare anche le aree limitrofe, in particolare dal punto di vista degli spazi pubblici e collettivi, e di qualificare i margini degli insediamenti, in relazione al contesto rurale, anche attraverso la predisposizione di opportune fasce verdi.

Essi dovranno ottimizzare le dotazioni infrastrutturali esistenti, non richiedendone di nuove oppure garantendone un razionale compimento. Sono comunque da evitare interventi di saturazione dei lotti interclusi in seconda schiera, che non consentono facile accessibilità.

5. Indirizzi:
Individuazione di quote percentuali di riferimento per disciplinare la compresenza di più funzioni ed articolazione dei parametri per le dotazioni di aree di uso pubblico e/o collettivo di supporto secondo le specifiche attività da insediare.
Definizione di criteri specifici per la compatibilità di usi residenziali.
Assicurare il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali e degli imballaggi.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34