Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 12- Disposizioni generali

1. Come indicato dall'Art. 35 del P.I.T. , la pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica è sempre subordinata alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione. L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici già esistenti è soddisfatta compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa e mediante il coordinamento con le politiche settoriali, con la pianificazione di bacino e con la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato e attraverso la valutazione della coerenza con gli altri piani di settore a livello regionale.

2. Saranno ammessi interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia solo se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali e quindi per garantire oltre l'approvvigionamento idrico e la depurazione, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità di energia ed adeguate infrastrutture per la mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.
Gli atti di governo del territorio dovranno documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle nuove previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle reti acquedottistica, fognaria e depurativa, di adduzione gas, di raccolta e smaltimento rifiuti, e dell'energia elettrica.

3. Gli atti di governo del territorio dovranno inoltre rispettare i criteri di sostenibilità definiti dalla Valutazione integrata/Valutazione Ambientale Strategica riportati nella Parte III delle presenti norme.

Capo I- Suolo e sottosuolo

Art. 13- Modifiche all'assetto del suolo

1. Obiettivi:

  • - mantenere la funzionalità idraulica del contesto territoriale, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Le nuove infrastrutture viarie e l'adeguamento di quelle esistenti dovranno essere compatibili con il reticolo idrografico, ed in particolare dovranno essere assicurati il mantenimento della sezione di deflusso e l'efficienza idraulica, oltre a permetterne la corretta e periodica manutenzione.
  2. b) La messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali.
  3. c) Non è ammesso coltivare e/o impiantare orti sulle scarpate dei rilevati stradali e sulle strutture arginali dei corsi d'acqua; le lavorazioni agricole adiacenti a tali manufatti dovranno interrompersi ad una distanza non inferiore ai due metri dalla base degli stessi, ai quattro metri per quanto riguarda gli argini.
  4. d) I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.
  5. e) Di norma, i rimodellamenti di aree di dimensione rilevante non dovranno alterare la morfologia originaria del terreno, limitando gli scavi ed i riporti ad un metro.
    In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e reinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente; in particolare, nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio, nella sistemazione finale a monte potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati. Non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,5 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora non sia possibile mantenere la conformazione naturale del terreno.
  6. f) I progetti di escavazione previsti dal Regolamento Urbanistico dovranno essere attuati nel rispetto della normativa vigente e degli atti pianificatori sovraordinati ed in maniera tale da minimizzare gli impatti ambientali nella loro accezione più ampia.

Art. 14- Impermeabilizzazioni

1. Obiettivi:

  • - mantenere e migliorare le condizioni di permeabilità e di drenaggio del terreno, attraverso il contenimento delle superfici impermeabili;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La realizzazione di nuovi lotti edificati dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, che consenta l'assorbimento delle acque meteoriche.
  2. b) I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e/o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
  3. c) Il convogliamento delle acque piovane in fognatura dovrà essere limitato, cercando di evitare il sovraccarico della rete scolante esistente e favorendo nel contempo l'infiltrazione nel suolo.
  4. d) Dovranno essere mantenute e/o recuperate le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.

3. Indirizzi:
Realizzazione di impianti arborei, colture seminative e sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque.

Art. 15- Smaltimento dei rifiuti

1. Obiettivi:

  • - ridurre la produzione di rifiuti urbani e speciali;
  • - conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal DL 22/97, dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia, mediante la predisposizione e/o il potenziamento di strategie mirate all'ulteriore incremento dei servizi per la raccolta differenziata.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di realizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture stradali dovranno essere previsti idonei spazi per la raccolta e per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, in relazione alla strutturazione del servizio.

3. Indirizzi:
Promuovere tecnologie che riducano la produzione di rifiuti in particolare attraverso il loro riciclaggio all'interno del ciclo produttivo.
Incentivare il riuso e il riciclo dei materiali e degli oggetti.

Capo II- Acqua

Art. 16- Risorse idriche superficiali

1. Obiettivi:

  • - garantire il minimo deflusso vitale ai corpi idrici superficiali;
  • - mantenere e migliorare la qualità delle acque superficiali;
  • - limitare la pressione delle sostanze inquinanti di origine antropica sulla risorsa idrica;
  • - migliorare il sistema delle conoscenze relativo agli approvvigionamenti idrici autonomi da corsi d'acqua superficiali.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovrà essere vietata l'impermeabilizzazione degli argini, privilegiando interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Indirizzi:
Promuovere procedure e buone pratiche che consentano di incentivare la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche in particolare per le attività agricole produttive.
Promuovere il controllo sui prelievi da corpi d'acqua superficiali in accordo con gli enti competenti in materia.
Mettere a punto procedure di periodico monitoraggio della qualità delle acque superficiali, con particolare riferimento ai corsi d'acqua, anche minori, su cui possono insistere scarichi fognari non depurati e/o scarichi non collettati.

Art. 17- Risorse idriche sotterranee

1. Obiettivi:

  • - tutelare la qualità delle acque sotterranee;
  • - ridurre e razionalizzare i consumi idrici.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Per le zone circostanti i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, valgono le norme ed i vincoli associati alle aree di tutela, rispetto e protezione come definiti dal D.lgs 152/06.
  2. b) In relazione alla permeabilità dei terreni ed al grado di vulnerabilità degli acquiferi dovranno essere disciplinate le attività compatibili, con particolare riferimento a utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente sul suolo, impianti zootecnici, attività estrattive, realizzazione ed ampliamento di discariche ed impianti di stoccaggio e trattamento di RSU, rifiuti speciali pericolosi e non, impianti industriali ad alta capacità inquinante.
  3. c) Negli interventi di trasformazione dovranno essere dettate opportune regole per mantenere la massima permeabilità al fine di permettere la ricarica della falda, fermo restando l'adozione di adeguate misure per la tutela della qualità dell'acqua, in particolare attraverso impianti di prima pioggia per piazzali, parcheggi ecc.
  4. d) Dovranno essere previste procedure di monitoraggio sull'attività del gestore del servizio per quanto riguarda lo stato di efficienza della rete di distribuzione dell'acqua potabile e il risanamento dei tratti affetti da perdite.

3. Indirizzi:
Favorire l'adozione di sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, di sistemi di depurazione autonoma dei reflui, di sistemi di approvvigionamento differenziati, di sistemi di distribuzione a rete duale al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, di forme di utilizzo di acqua di ricircolo per le attività diverse dall'uso idropotabile, e di sistemi automatici di limitazione dello spreco nell'erogazione dell'acqua.
Promuovere anche attraverso l'attuazione degli interventi di trasformazione interventi di adeguamento della rete di distribuzione acquedottistica per ridurre la differenza tra acqua distribuita ed acqua effettivamente consumata a valori tecnicamente accettabili.

Art. 18- Acque reflue e depurazione

1. Obiettivi:

  • - migliorare ed incrementare l'efficienza depurativa;
  • - collegare gli scarichi di fognature pubbliche a depuratori esistenti;
  • - adeguare gli impianti di depurazione esistenti alla previsione di nuovi allacciamenti fognari;
  • - controllare gli scarichi in zone non servite da pubblica fognatura, attraverso la verifica della loro conformità impiantistica ed autorizzativa.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Non potranno essere previste trasformazioni i cui reflui non siano collettabili alla fognatura pubblica e/o non collettabili alla depurazione, fatte salve quelle che prevedano opere di adeguamento da apportare al sistema fognario e depurativo esistente al contorno e quelle che prevedano un idoneo trattamento depurativo autonomo.
  2. b) Nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione dovrà essere obbligatoriamente previsto un sistema di fognatura mista o separata, preventivamente concordato con il gestore del servizio, fatte salve giustificate motivazioni tecniche.
  3. c) Dovranno essere previste procedure di monitoraggio sull'attività del Gestore del Servizio per quanto riguarda lo stato di efficienza della rete fognaria e il risanamento dei tratti affetti da perdite.

3. Indirizzi:
Prevedere il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale per gli insediamenti non serviti da pubblica fognatura.

Capo III- Aria

Art. 19- Qualità atmosferica

1. Obiettivi:

  • - conservare e migliorare la qualità dell'aria;
  • - orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
  • - ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra).

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La localizzazione di "industrie a rischio d'incidente rilevante" non dovrà essere ammessa all'interno dei centri abitati.
  2. b) La localizzazione di "industrie insalubri di 1^ classe" all'interno dei centri abitati potrà essere ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.
  3. c) La permanenza in genere di attività produttive sarà consentita esclusivamente con l'adozione di interventi di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.
  4. d) Dovranno essere previste, quali misure di compensazione, aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse.

3. Indirizzi:
Promuovere l'impiego, in ambito civile, industriale e terziario, di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti.
Incentivare l'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni e la contestuale realizzazione di aree da destinare a dotazioni ambientali a titolo compensativo.

Art. 20- Qualità acustica

1. Obiettivi:

  • - mantenere e migliorare la qualità acustica del territorio comunale;
  • - ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Ogni intervento dovrà raccordarsi al Piano di Classificazione Acustica Comunale, al fine di consentire il rispetto dei limiti acustici definiti per le varie zone.
  2. b) Il recupero del patrimonio edilizio esistente o la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico, prevedendo le eventuali misure di mitigazione, relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.

3. Indirizzi:
Favorire la diffusione di tecniche costruttive e materiali in grado di assicurare migliori prestazioni nel rispetto dei requisiti acustici.

Art. 21- Qualità elettromagnetica

1. Obiettivi:

  • - riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovrà essere prevista la preventiva valutazione della compatibilità elettromagnetica per le trasformazioni che comportino la realizzazione di edifici o strutture, destinate a permanenze umane prolungate, all'interno delle "zone di attenzione" degli impianti di radiocomunicazione e delle linee elettriche esistenti.
  2. b) Dovranno essere individuate le aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti di radiocomunicazione in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

3. Indirizzi:
Attivare il monitoraggio dei campi elettromagnetici indotti dalle infrastrutture (elettrodotti e stazioni radio base), al fine di acquisire un livello di conoscenza dettagliato circa il grado di attuale esposizione della popolazione.

Capo IV- Flora e fauna

Art. 22- Risorse naturalistiche

1. Obiettivi:

  • - conservare gli habitat naturali, tutelare la biodiversità e le specie animali e vegetali;
  • - tutelare, rafforzare e ripristinare le interconnessioni ecologiche, al fine di permettere la migrazione della fauna selvatica tra i diversi ambienti;
  • - gestire correttamente le aree di rilevante valore naturalistico.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  • a) Dovrà essere salvaguardata la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua principali attraverso la tutela di una fascia fluviale finalizzata al mantenimento della vegetazione autoctona ed alla rinaturalizzazione spontanea delle rive.
  • b) Dovranno essere individuati criteri di gestione delle aree di rilevante valore naturalistico, coordinandosi con quanto disposto da Regolamenti e Piani di gestione per i Siti di Interesse Comunitario e per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale.

3. Indirizzi:
Individuare interventi di manutenzione e gestione del reticolo idrografico minore finalizzati al miglioramento della biodiversità dei corsi d'acqua, coinvolgendo il Consorzio di Bonifica.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34