Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 13- Modifiche all'assetto del suolo

1. Obiettivi:

  • - mantenere la funzionalità idraulica del contesto territoriale, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Le nuove infrastrutture viarie e l'adeguamento di quelle esistenti dovranno essere compatibili con il reticolo idrografico, ed in particolare dovranno essere assicurati il mantenimento della sezione di deflusso e l'efficienza idraulica, oltre a permetterne la corretta e periodica manutenzione.
  2. b) La messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali.
  3. c) Non è ammesso coltivare e/o impiantare orti sulle scarpate dei rilevati stradali e sulle strutture arginali dei corsi d'acqua; le lavorazioni agricole adiacenti a tali manufatti dovranno interrompersi ad una distanza non inferiore ai due metri dalla base degli stessi, ai quattro metri per quanto riguarda gli argini.
  4. d) I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.
  5. e) Di norma, i rimodellamenti di aree di dimensione rilevante non dovranno alterare la morfologia originaria del terreno, limitando gli scavi ed i riporti ad un metro.
    In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e reinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente; in particolare, nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio, nella sistemazione finale a monte potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati. Non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,5 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora non sia possibile mantenere la conformazione naturale del terreno.
  6. f) I progetti di escavazione previsti dal Regolamento Urbanistico dovranno essere attuati nel rispetto della normativa vigente e degli atti pianificatori sovraordinati ed in maniera tale da minimizzare gli impatti ambientali nella loro accezione più ampia.

Art. 14- Impermeabilizzazioni

1. Obiettivi:

  • - mantenere e migliorare le condizioni di permeabilità e di drenaggio del terreno, attraverso il contenimento delle superfici impermeabili;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La realizzazione di nuovi lotti edificati dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, che consenta l'assorbimento delle acque meteoriche.
  2. b) I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e/o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
  3. c) Il convogliamento delle acque piovane in fognatura dovrà essere limitato, cercando di evitare il sovraccarico della rete scolante esistente e favorendo nel contempo l'infiltrazione nel suolo.
  4. d) Dovranno essere mantenute e/o recuperate le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.

3. Indirizzi:
Realizzazione di impianti arborei, colture seminative e sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque.

Art. 15- Smaltimento dei rifiuti

1. Obiettivi:

  • - ridurre la produzione di rifiuti urbani e speciali;
  • - conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal DL 22/97, dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia, mediante la predisposizione e/o il potenziamento di strategie mirate all'ulteriore incremento dei servizi per la raccolta differenziata.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di realizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture stradali dovranno essere previsti idonei spazi per la raccolta e per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, in relazione alla strutturazione del servizio.

3. Indirizzi:
Promuovere tecnologie che riducano la produzione di rifiuti in particolare attraverso il loro riciclaggio all'interno del ciclo produttivo.
Incentivare il riuso e il riciclo dei materiali e degli oggetti.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34