Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 16- Risorse idriche superficiali

1. Obiettivi:

  • - garantire il minimo deflusso vitale ai corpi idrici superficiali;
  • - mantenere e migliorare la qualità delle acque superficiali;
  • - limitare la pressione delle sostanze inquinanti di origine antropica sulla risorsa idrica;
  • - migliorare il sistema delle conoscenze relativo agli approvvigionamenti idrici autonomi da corsi d'acqua superficiali.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovrà essere vietata l'impermeabilizzazione degli argini, privilegiando interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Indirizzi:
Promuovere procedure e buone pratiche che consentano di incentivare la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche in particolare per le attività agricole produttive.
Promuovere il controllo sui prelievi da corpi d'acqua superficiali in accordo con gli enti competenti in materia.
Mettere a punto procedure di periodico monitoraggio della qualità delle acque superficiali, con particolare riferimento ai corsi d'acqua, anche minori, su cui possono insistere scarichi fognari non depurati e/o scarichi non collettati.

Art. 17- Risorse idriche sotterranee

1. Obiettivi:

  • - tutelare la qualità delle acque sotterranee;
  • - ridurre e razionalizzare i consumi idrici.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Per le zone circostanti i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, valgono le norme ed i vincoli associati alle aree di tutela, rispetto e protezione come definiti dal D.lgs 152/06.
  2. b) In relazione alla permeabilità dei terreni ed al grado di vulnerabilità degli acquiferi dovranno essere disciplinate le attività compatibili, con particolare riferimento a utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente sul suolo, impianti zootecnici, attività estrattive, realizzazione ed ampliamento di discariche ed impianti di stoccaggio e trattamento di RSU, rifiuti speciali pericolosi e non, impianti industriali ad alta capacità inquinante.
  3. c) Negli interventi di trasformazione dovranno essere dettate opportune regole per mantenere la massima permeabilità al fine di permettere la ricarica della falda, fermo restando l'adozione di adeguate misure per la tutela della qualità dell'acqua, in particolare attraverso impianti di prima pioggia per piazzali, parcheggi ecc.
  4. d) Dovranno essere previste procedure di monitoraggio sull'attività del gestore del servizio per quanto riguarda lo stato di efficienza della rete di distribuzione dell'acqua potabile e il risanamento dei tratti affetti da perdite.

3. Indirizzi:
Favorire l'adozione di sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, di sistemi di depurazione autonoma dei reflui, di sistemi di approvvigionamento differenziati, di sistemi di distribuzione a rete duale al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, di forme di utilizzo di acqua di ricircolo per le attività diverse dall'uso idropotabile, e di sistemi automatici di limitazione dello spreco nell'erogazione dell'acqua.
Promuovere anche attraverso l'attuazione degli interventi di trasformazione interventi di adeguamento della rete di distribuzione acquedottistica per ridurre la differenza tra acqua distribuita ed acqua effettivamente consumata a valori tecnicamente accettabili.

Art. 18- Acque reflue e depurazione

1. Obiettivi:

  • - migliorare ed incrementare l'efficienza depurativa;
  • - collegare gli scarichi di fognature pubbliche a depuratori esistenti;
  • - adeguare gli impianti di depurazione esistenti alla previsione di nuovi allacciamenti fognari;
  • - controllare gli scarichi in zone non servite da pubblica fognatura, attraverso la verifica della loro conformità impiantistica ed autorizzativa.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Non potranno essere previste trasformazioni i cui reflui non siano collettabili alla fognatura pubblica e/o non collettabili alla depurazione, fatte salve quelle che prevedano opere di adeguamento da apportare al sistema fognario e depurativo esistente al contorno e quelle che prevedano un idoneo trattamento depurativo autonomo.
  2. b) Nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione dovrà essere obbligatoriamente previsto un sistema di fognatura mista o separata, preventivamente concordato con il gestore del servizio, fatte salve giustificate motivazioni tecniche.
  3. c) Dovranno essere previste procedure di monitoraggio sull'attività del Gestore del Servizio per quanto riguarda lo stato di efficienza della rete fognaria e il risanamento dei tratti affetti da perdite.

3. Indirizzi:
Prevedere il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale per gli insediamenti non serviti da pubblica fognatura.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34