Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 19- Qualità atmosferica

1. Obiettivi:

  • - conservare e migliorare la qualità dell'aria;
  • - orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
  • - ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra).

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La localizzazione di "industrie a rischio d'incidente rilevante" non dovrà essere ammessa all'interno dei centri abitati.
  2. b) La localizzazione di "industrie insalubri di 1^ classe" all'interno dei centri abitati potrà essere ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.
  3. c) La permanenza in genere di attività produttive sarà consentita esclusivamente con l'adozione di interventi di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.
  4. d) Dovranno essere previste, quali misure di compensazione, aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse.

3. Indirizzi:
Promuovere l'impiego, in ambito civile, industriale e terziario, di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti.
Incentivare l'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni e la contestuale realizzazione di aree da destinare a dotazioni ambientali a titolo compensativo.

Art. 20- Qualità acustica

1. Obiettivi:

  • - mantenere e migliorare la qualità acustica del territorio comunale;
  • - ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Ogni intervento dovrà raccordarsi al Piano di Classificazione Acustica Comunale, al fine di consentire il rispetto dei limiti acustici definiti per le varie zone.
  2. b) Il recupero del patrimonio edilizio esistente o la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico, prevedendo le eventuali misure di mitigazione, relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.

3. Indirizzi:
Favorire la diffusione di tecniche costruttive e materiali in grado di assicurare migliori prestazioni nel rispetto dei requisiti acustici.

Art. 21- Qualità elettromagnetica

1. Obiettivi:

  • - riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovrà essere prevista la preventiva valutazione della compatibilità elettromagnetica per le trasformazioni che comportino la realizzazione di edifici o strutture, destinate a permanenze umane prolungate, all'interno delle "zone di attenzione" degli impianti di radiocomunicazione e delle linee elettriche esistenti.
  2. b) Dovranno essere individuate le aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti di radiocomunicazione in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

3. Indirizzi:
Attivare il monitoraggio dei campi elettromagnetici indotti dalle infrastrutture (elettrodotti e stazioni radio base), al fine di acquisire un livello di conoscenza dettagliato circa il grado di attuale esposizione della popolazione.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34