Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 39- Generalità

1. Il Piano Strutturale definisce il sistema ambientale partendo dalla conoscenza e valutazione delle componenti del territorio - fisici, ambientali, storici ed insediativi - attribuendo, ai fini del progetto, delle funzioni che siano in grado di garantire le prestazioni dell'ecosistema ambientale, ed infine stabilisce il ruolo che le caratteristiche delle componenti, singole o interrelate, devono avere nel definire la struttura ambientale generale.
La struttura ambientale si inserisce nella trama a scala territoriale e contribuisce a rafforzare il corridoio ecologico Pratomagno-Balze in prolungamento verso l'Arno ed il Chianti.

2. Fanno parte del sistema ambientale i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

3. Il sistema ambientale corrisponde al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005.

Art. 40- Attività agricole e dotazione di edifici rurali

1. Il Piano Strutturale, per consentire il presidio del territorio rurale e lo svolgimento delle attività agricole e connesse, previo utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ammette la realizzazione di nuovi annessi e strutture agricole. Il Piano Strutturale indirizza i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale e individua le linee guida che il Regolamento Urbanistico dovrà seguire per la disciplina degli annessi agricoli e dei manufatti previsti dall'art. 41 della L.R. 1/2005 in coerenza con le disposizioni e con le condizioni stabilite dalla disciplina statutaria ed in particolare con il Titolo VI delle presenti norme.

2. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, zona agronomica "Valdarno", possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per:

  1. a) interventi di nuova edificazione;
  2. b) interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedono la redazione di un P.A.P.M.A.A., inclusi i cambi di destinazione d'uso e i frazionamenti di proprietà che derogano dai parametri fissati.

Per la redazione dei P.A.P.M.A.A. si fa riferimento ai parametri, agli indirizzi ed ai criteri contenuti nel P.T.C.P. di Arezzo ed in particolare alle specifiche per zone agronomiche e tipi di paesaggio agrario contenute nell'allegato C sopra citato. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il P.A.P.M.A.A. censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. Nei successivi articoli, con riferimento ai sistemi funzionali, si individuano le opere di miglioramento ambientale prioritarie.

3. La realizzazione e l'installazione degli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è vietata nel caso di trasferimenti parziali di fondi già dotati di annessi agricoli per 10 anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti. Tale divieto non si applica nel caso in cui i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, stabiliti nell'allegato C del P.T.C.P. di Arezzo, non siano stati superati in alcuna delle porzioni risultanti. Il divieto non si applica altresì nei casi previsti al comma 4 dell'art. 46 della L.R. 1/2005.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare le ulteriori condizioni e le zone ammissibili nelle quali la costruzione di nuovi annessi agricoli, di cui al comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime ovvero può eccedere le capacità produttive dell'azienda.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare le ulteriori condizioni ed individuare le zone ammissibili per la costruzione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni, di cui al comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

6. Il Regolamento Urbanistico dovrà altresì regolamentare l'installazione di manufatti temporanei precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

7. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere idonee garanzie per la rimozione di annessi e manufatti al termine del loro utilizzo.

8. I nuovi interventi edilizi e le sistemazioni esterne dovranno essere disciplinati dal Regolamento Urbanistico definendo criteri tipologici e formali con particolare attenzione al posizionamento rispetto agli assetti morfologici del suolo ed agli impatti visivi ed alle proporzioni planivolumetriche. Dovrà essere privilegiato l'impiego di materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata, ponendo attenzione al recupero dei materiali e delle soluzioni costruttive tradizionali locali.
Gli interventi dovranno garantire un elevato livello di integrazione con gli edifici preesistenti ed il paesaggio, evitando la modifica del disegno dei campi e la rimozione di vegetazione colturale e non colturale di pregio.
Le disposizioni del Regolamento Urbanistico dovranno escludere l'utilizzo di specie vegetali che non appartengono al paesaggio agrario dei luoghi e non contribuiscono ad incrementarne la qualità e la biodiversità; questo in particolare nell'impianto di siepi arboree ed arboreo arbustive nella progettazione dei miglioramenti ambientali. Saranno ad esempio da escludere specie quali il prunus laurocerasus e i cupressus leylandi.
Nella scelta della localizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

  • - utilizzare infrastrutture esistenti e non comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi;
  • - prestare particolare attenzione all'impatto delle opere infrastrutturali utilizzando la viabilità preesistente e limitando l'apertura di nuovi tracciati, soprattutto se carrabili;
  • - posizionare i nuovi interventi quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, tuttavia salvaguardando l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico.

9. Il Regolamento Urbanistico prevederà una specifica disciplina per la localizzazione di strutture per allevamenti. Fino all'adeguamento del Regolamento Urbanistico non sono ammesse nuove strutture per gli allevamenti fuori dei P.A.P.M.A.A.

10. Il rapporto tra edifici e fondo previsto dall'allegato C al P.T.C.P. di Arezzo deve essere utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, al di fuori dei P.A.P.M.A.A., in relazione e secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. 1/2005.

Art. 41- Criteri generali di intervento nel territorio rurale per le altre destinazioni

1. Gli atti di governo del territorio dovranno prevedere una disciplina specifica per le sistemazioni esterne e le opere nelle aree di pertinenza degli edifici (pavimentazioni, spazi di sosta, strade di accesso, recinzioni, attrezzature sportive, impianti tecnologici...) per garantire il miglior inserimento tipologico ed ambientale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • - mantenimento di un assetto dei luoghi assimilabile a quello agricolo, mantenendo il più possibile le specie coltivate (olivi, piante da frutto, ecc.) e la vegetazione non colturale (siepi, aceri campestri) salvaguardando i segni rilevabili sul territorio quali le sistemazioni idraulico-agrarie e la viabilità minore ed i manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale ed evitando invece l'introduzione di elementi e disegni estranei al contesto rurale;
  • - limitazione delle superfici impermeabilizzate, privilegiando percorsi pedonali e carrabili non pavimentati;
  • - limitazione delle suddivisioni interne alle aree di pertinenza, evitando la partizione dei resedi originariamente unitari;
  • - localizzazione di eventuali recinzioni in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante.
  • Le disposizioni del Regolamento Urbanistico dovranno escludere l'utilizzo di specie vegetali che non appartengono al paesaggio agrario dei luoghi e non contribuiscono ad incrementarne la qualità e la biodiversità; questo in particolare nell'impianto di siepi arboree ed arboreo arbustive nella progettazione dei miglioramenti ambientali. Saranno ad esempio da escludere specie quali il prunus laurocerasus e i cupressus leylandi.

2. Il Piano Strutturale considera le attività ricreative e sportive sostenibili uno strumento di valorizzazione del territorio rurale e delle attività ricettive anche agrituristiche.
Il Regolamento Urbanistico dovrà pertanto approfondire questo tema individuando la domanda di servizi integrativi per il tempo libero. Il Regolamento Urbanistico potrà individuare aree vocate alla realizzazione di impianti collettivi mentre, in ambito privato, dovrà prevedere una specifica disciplina per l'installazione di strutture temporanee (box) per cavalli e strutture correlate (paddock ecc.) a supporto delle attività di tempo libero, privilegiando in ogni caso il riutilizzo di edifici e manufatti esistenti.
Nuovi impianti collettivi potranno essere previsti dal R.U. a condizione che ne sia verificata la compatibilità e sostenibilità ambientale e paesaggistica, nel rispetto dei contenuti dello Statuto dei luoghi ed in particolare delle disposizioni del Titolo IV, ai fini della salvaguardia delle risorse, e del Titolo VI; tali interventi non potranno in alcun caso alterare la struttura dei paesaggi ma dovranno essere finalizzati al recupero ed alla valorizzazione paesaggistica, promuovendo la riqualificazione delle aree degradate e recuperando un idoneo assetto agrario ed idrogeologico; la realizzazione di nuovi immobili per l'esercizio delle attività è subordinata alla verifica dell'impossibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente ed all'impiego di tecniche edilizie sostenibili.

3. Il Regolamento Urbanistico, al fine di agevolare la manutenzione degli assetti originari richiamati al comma 1, dovrà disciplinare la realizzazione di strutture temporanee in materiali leggeri per deposito di attrezzature da giardino e il ricovero di piante.

4. La realizzazione di autorimesse interrate non è da ritenersi compatibile con il territorio rurale; potranno essere ammesse dal Regolamento Urbanistico soluzioni seminterrate in presenza di opportuni dislivelli naturali nell'andamento morfologico del terreno.

Art. 42- Tessitura agraria

1. La tessitura agraria è considerata risorsa essenziale agro-ambientale come struttura del paesaggio agrario, condizione per la stabilità e la difesa del suolo e per la biodiversità. È determinata da sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, argini...), forma e dimensione dei campi, rete scolante, solcature, colture arboree, piante arboree non colturali e siepi vive, viabilità campestre.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La tessitura tradizionale a maglia fitta, che caratterizza in modo sostanziale alcune parti del territorio, come riportato nei successivi articoli, dovrà essere tutelata integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-agrarie e la vegetazione non colturale; potranno essere ammessi limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; dovranno inoltre essere salvaguardate la viabilità campestre, le piantate residue di bordo e quelle poste in fregio alla viabilità.
  2. b) Per le aree con tessitura agraria a maglia media e larga, la disciplina dovrà essere finalizzata alla tutela della condizione attuale, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e favorendo la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari.
  3. c) Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano il territorio rurale, anche se non connessi all'attività agricola, dovranno essere predisposti studi di dettaglio sulle tessiture agrarie e progetti che tengano conto degli elementi della tessitura agraria, secondo specifici criteri che saranno definiti in sede di Regolamento Urbanistico.

Art. 43- Riserve di naturalità (V1)

1. Costituiscono Riserva di naturalità (V1) le aree collinari e montane caratterizzate da continuità vegetazionale ed idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e coltivi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva. Sono ammesse le attività turistico-ricettive.

3. Le aree ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate parti del territorio rurale a funzione agricola dove prevale comunque di gran lunga l'aspetto naturalistico che dovrà essere salvaguardato e conservato: esse corrispondono infatti ad aree di significativo interesse ambientale e sono incluse, in larga parte, nel Sito di Importanza Regionale "Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno", ambito sottoposto a disciplina speciale.
Tali aree appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come aree di transizione, variante b (arbusteti).

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali il Piano Strutturale e gli atti di governo del territorio fanno riferimento alla L.R. n. 39/2000 e del Regolamento forestale n. 48/R/2003 per quanto attiene:

  • - al mantenimento, la conservazione ed il miglioramento delle aree boscate;
  • - alla riconversione di aree arbustate in aree boscate;
  • - alla riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato pascolo;
  • - alla ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • - al recupero di aree aperte dove questo può favorire lo sviluppo della fauna tutelata.

5. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata prioritariamente alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo l'incremento dei tempi di corrivazione tramite la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione, adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione), alla tutela delle praterie di crinale, ammettendo la conversione a bosco solo nelle aree di versante e con eccezione delle aree dove le specie arbustive rivestano valore naturalistico, ed al recupero delle aree agricole abbandonate.
  2. b) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali né nuovi annessi rurali.
  3. c) Potrà essere consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture destinate a funzione antincendio, protezione civile, elisoccorso e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di assestamento forestale e per le attività pastorali, se proposti da soggetti pubblici.

6. Indirizzi:
Individuare itinerari e punti attrezzati per il tempo libero ed attività escursionistiche di tipo naturalistico, compatibilmente con la tutela dei luoghi.
Valorizzare il sito archeologico di Poggio alla Regina.
Favorire le attività agrosilvopastorali compatibili ed in particolare l'economia del bosco, in coerenza con le misure di conservazione del SIR Pascoli Montani e cespuglieti del Pratomagno.

Art. 44- Emergenze geomorfologiche (V2)

1. Il sottosistema V2 è formato da un insieme di spazi verdi territoriali, comprendenti parti di territorio agricolo ed aree boscate, incluse in particolare le aree appartenenti all'ANPIL delle Balze - zona monumentale ed area segnalata -, connotati da elevata instabilità geomorfologica. Tale contesto è riconosciuto di valore naturalistico, ambientale e paesistico e presenta continue dinamiche evolutive degli assetti morfologici e vegetazionali, di estremo interesse scientifico.
Appartiene a quest'ambito anche l'area attualmente soggetta ad attività di escavazione collegata alla produzione di laterizio della fornace di Matassino.
La zona di Poggio Rosso ha inoltre interesse paleontologico, a seguito dei ritrovamenti di reperti fossili, in particolare per il notevole accumulo ossifero scoperto nel 1995.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva. Sono ammesse le attività turistico-ricettive. Allo stesso tempo, per le specifiche caratteristiche che connotano in particolare la zona monumentale dell'ANPIL, l'ambito si presta ad ospitare attività di tempo libero all'aria aperta.

3. Le aree del sottosistema V2 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come colline argillose del Valdarno.
Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla tipologia collinare aperta, con prevalenza di colture di seminativi ed erbacee.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione).
  2. b) Sarà da escludere la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), se non in continuità con gli insediamenti rurali esistenti e in presenza di una rete viaria e infrastrutturale consolidata.
  3. c) Si dovranno conciliare e rendere coerenti tra loro le attività agricole e di tempo libero con quella della salvaguardia ambientale e delle ricerca e sperimentazione ambientale nel campo geologico, vegetazionale e naturalistico, ponendo limitazioni alle attività per gli aspetti non compatibili con le peculiarità dei luoghi; in particolare saranno da evitare colture e costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento.

5. Indirizzi:
Individuare itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico, compatibilmente con la tutela dei luoghi.
Realizzazione di un parco naturalistico-scientifico, successivamente alla conclusione delle attività di coltivazione ed al ripristino, nell'area della cava.
Promuovere e valorizzare le attività connesse all'agricoltura che tendano a migliorare i rapporti città-campagna.
Favorire le forme di ricettività connesse all'attività agricola sostenibili e compatibili con il contesto rurale come ad esempio l'agricampeggio.

Art. 45- Rete principale delle connessioni ecologiche (V3)

1. Il sottosistema V3 si configura come componente essenziale della rete ecologica del territorio sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti (biodiversità), sia per la indispensabile funzione di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole, gli spazi verdi urbani); è costituito da elementi ed aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico ed ambientale, di elevata naturalità, prevalentemente boscate, organizzate sui corridoi fluviali e sulle connessioni degli affluenti.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari; l'ambito si presta inoltre ad ospitare attività di tempo libero all'aria aperta.

3. Le aree del sottosistema V3 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola. Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come fondovalle stretti, variante b (molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle) - lungo il Faella ed i suoi principali affluenti - e variante c (molto stretti e con alluvioni terrazzate) - lungo il Resco da Vaggio a Matassino -, negli ambiti di fondovalle e della bassa collina.
Il paesaggio agrario è caratterizzato in prevalenza dalla tipologia a maglia media, con prevalenza di seminativi e colture specializzate, talvolta intercalate a colture legnose e orticole anche promiscue, con trama più densa, nei fondovalle dei corsi d'acqua secondari.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al contenimento o all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico, all'individuazione di fasce di rispetto di salvaguardia integrale nelle quali siano vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, al ripristino della continuità del sistema dei fossi, alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico, al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici, alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia, anche per quanto riguarda il reticolo idraulico minore, alla regolamentazione delle attività di escavazione, da effettuarsi esclusivamente al di fuori dell'alveo fluviale.
  2. b) Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa; la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente, dovrà essere salvaguardata, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; la realizzazione di nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti, e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale, a non meno di 50 m. dal bordo del terrazzo fluviale.

5. Indirizzi:
Creazione di percorsi pedonali e ciclabili, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero, in particolare nell'ambito di fondovalle.
Regolamentazione delle modalità di impianto di specie arboree e arbustive per la realizzazione degli impianti vegetazionali da utilizzare anche lungo le il reticolo idrografico minore.
Limitazione della conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.).
Incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate a valorizzare le emergenze naturalistiche del territorio.
Individuazione di sistemi premiali per la manutenzione e la ricostituzione del reticolo idrografico minore e della rete ecologica associata.

Art. 46- Fascia di transizione altocollinare (V4)

1. La fascia di transizione altocollinare V4 è un ambito articolato e composito che denota un elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici che occorre salvaguardare e valorizzare; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) ed ambiti antropizzati; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole, soprattutto oliveti, consolidate nell'uso e nei caratteri.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Residenza.

3. Le aree del sottosistema V4 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree ad esclusiva funzione agricola. Esse sono riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.
Corrispondono alle aree individuate dal P.T.C.P. come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato, variante a (fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana).
Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla tipologia a terrazzamenti, con prevalenza di oliveti.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al recupero delle aree agricole abbandonate, con eliminazione delle forme invasive del bosco ove si riscontri un valore paesaggistico o ambientale prevalente rispetto al valore di area forestale, e all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con l'impegno a mantenere, negli ordinamenti colturali aziendali, la prevalenza dell'olivo. In caso di cambio di destinazione d'uso nelle sistemazioni esterne la prevalenza dell'olivo dovrà essere comunque obbligatoriamente mantenuta, limitando ai casi non evitabili l'estirpazione delle piante.
  2. b) Dovranno essere mantenuti i ciglioni e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni; la tessitura agraria a maglia fitta, che connota l'ambito, dovrà essere tutelata integralmente, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione dovranno essere utilizzate tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi e dovrà essere prevista la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni.
  4. d) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali né nuovi annessi rurali; potrà essere ammessa la realizzazione di piccoli annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) con funzione di ricovero attrezzi per aziende con superfici superiori a 1,5 ha e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • - copertura a capanna;
    • - muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale;
    • - profondità massima pari a quella del terrazzo;
    • - parete tergale coincidente con il muro a retta a monte;
    • - fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzi poco profondi;
    • - limitate aperture finestrate nel fronte a valle.

5. Indirizzi:
Individuazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.
Diversificazione della produzione agricola, promozione delle produzioni di qualità e della filiera corta.
Valorizzazione delle attività agrituristiche.
Meccanismi premiali per chi effettua interventi di manutenzione, recupero e restauro dei terrazzamenti, in particolare dove in condizioni di degrado.
Meccanismi premiali per chi mantiene e coltiva gli oliveti.

Art. 47- Fascia di transizione dell'altopiano (V5)

1. Le aree appartenenti al sottosistema V5 sono aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il principale centro urbano e i territori non antropizzati, e diffusamente insediate, alle quali spetta la funzione di relazione degli insediamenti concentrati e sparsi con la campagna circostante; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità ed ambiti antropizzati.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Residenza.

3. Le aree del sottosistema V5 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola. Esse sono riconosciute - per la parte situata ad est del Borro Cerbesi e del Borro della Docciolina - quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.
Corrispondono alle aree individuate dal P.T.C.P. come pianalti, variante a (sotto la Setteponti da Pian di Scò a Loro e del Borro).
Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla tipologia a maglia fitta con colture miste e prevalenza di oliveto e vigneto.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al recupero delle aree agricole abbandonate ed all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di cambio degli assetti colturali basati sull'oliveto e il vigneto in coltura promiscua o specializzata.
  2. b) Dovranno essere mantenuti i ciglioni e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni; la tessitura agraria a maglia fitta dovrà essere salvaguardata integralmente, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione dovranno essere utilizzate tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi e dovrà essere prevista la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni.
  4. d) Sono da escludere interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.
  5. e) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali.

5. Indirizzi:
Individuazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.
Promozione di azioni e strutture collettive per il rafforzamento della filiera e la valorizzazione delle produzioni.

Art. 48- Aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6)

1. Il sottosistema V6 è composto da aree agricole prevalentemente coltivate con assetti tradizionali a seminativi, seminativi arborati, prati-pascoli, con presenza di vigneti o oliveti, colture tradizionali organizzate su estesi appoderamenti.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva.

3. Le aree del sottosistema V6 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come fondovalle stretti, variante b (molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle) - lungo il Faella ed i suoi principali affluenti - e variante c (molto stretti e con alluvioni terrazzate) - lungo il Resco dalla Setteponti a Vaggio -, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle, e come colline argillose del Valdarno, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle della bassa collina.
Il paesaggio agrario è formato da tipologie disomogenee, con colture miste.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi all'incentivazione ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, favorendo la messa a coltura dei campi abbandonati e con il controllo dei recenti assetti colturali, al consolidamento del terreno e regimentazione delle acque superficiali.
  2. b) Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa; la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente, dovrà essere salvaguardata, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nell'ambito di fondovalle non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; la realizzazione di nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti e in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale.
  4. d) Nell'ambito della bassa collina sarà da escludere la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) se non in continuità con gli insediamenti rurali esistenti.

Dovranno inoltre essere di norma evitati l'utilizzazione a colture e a costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.

5. Indirizzi:
Limitazione della conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) nell'ambito di fondovalle.
Diversificazione della produzione agricola, promozione delle produzioni di qualità e della filiera corta.
Meccanismi premiali per chi effettua interventi di manutenzione delle tessiture agrarie di pregio e reimpianto di siepi e filari alberati tradizionali.
Favorire le forme di ricettività connesse all'attività agricola sostenibili e compatibili con il contesto rurale come ad esempio l'agricampeggio.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34