Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 34 Aree terrazzate marginalizzate - A vp2

Oggetto

Sono le aree con caratteri simili a quelli dell'area articolo 33, ma contraddistinte da maggiore acclività (in gran parte superiore al 50%), marginalità urbanistica e funzionale e marcate situazioni di abbandono. Pur essendo in parte moderatamente adatte a colture specializzate tipiche di zona, devono essere trattate come aree a residuale funzione agricola ai sensi del 4º comma dell'articolo 1 della L.R. 64/95 come modificato dalla L.R. 25/97.

Le aree più acclivi risultano vulnerabili all'erosione e all'instabilità dei terrazzamenti, che si aggravano con il diffuso abbandono. La conservazione dei suoli presupporrebbe un complessivo oneroso mantenimento delle opere di presidio, improponibile per un'agricoltura di produzione, ma possibile in un contesto agricolo residenziale e di mantenimento dei caratteri storico paesaggistici.

L'area, penalizzata dalle limitazioni fisiche e dal pesante abbandono, è segnata dal degrado di molti insediamenti e, allo stesso tempo, da un diffuso fenomeno dell'uso temporaneo.

Con quelle del precedente articolo 33, queste aree completano il tipo di paesaggio 7. Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato (articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo).

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - politica integrata volta al mantenimento della funzione agricola quale attività complementare, in quanto garanzia del mantenimento del paesaggio agrario esistente e delle sue componenti, in primis i terrazzamenti;
  • - integrazione dell'attività agricola marginale con altre funzioni e settori produttivi compatibili;
  • - tutela, ripristino e valorizzazione del paesaggio rurale ed edificato e delle sue componenti (terrazzamenti, viabilità e percorsi storici, muri di sostegno, ecc.);
  • - massimo recupero del patrimonio edilizio esistente da ottenere, oltre che con la residenza stabile, anche con quella temporanea e turistica connessa alla garanzia di mantenimento delle componenti del paesaggio e di presidio dell'area.

Funzioni ammesse

Nel territorio e negli edifici

  • - attività agricole, ivi comprese quelle agrituristiche, da localizzare nei complessi edilizi compatibili con questo uso;
  • - residenza;
  • - attività ricettive (E1a,b);
  • - ricettività turistica familiare connessa alla residenza;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere (E2a)
  • - residence (E2c);
  • - pubblici esercizi senza ricettività negli edifici compatibili per ubicazione e tipologia;
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale quali attività sportive senza presenza di maneggi.

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici, ivi compresi quelli per residenza rurale.

Nuovi piccoli annessi agricoli (disciplinati dall'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005) per ricovero attrezzi, possono essere ammessi nel numero di uno per fondo agricolo avente superficie, anche se frazionata, superiore a 1,5 ettari e che ne siano privi.

Gli stessi dovranno avere la caratteristiche di cui all'art. 26 delle presenti norme.

Per le funzioni non agricole e per le attività agrituristiche sono ammessi interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con costruzioni prefabbricate in legno di altezza interna inferiore a m. 2,40 e tetto a capanna e Su non superiore a mq. 30 per i locali strettamente connessi alla funzione e da demolire alla cessazione dell'attività.

Prescrizioni

Gli interventi di sistemazione ambientale sono quelli di cui al precedente articolo 33.

Gli interventi di ristrutturazione e i nuovi inserimenti, quando ammessi, dovranno essere eseguiti con i materiali locali e in uso nell'architettura del luogo o compatibili con essi.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51