Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 61 Viabilità carrabile e pedonale

Le strade pubbliche sono classificate a tutti gli effetti in conformità all'articolo 2 del DM 285/92 ea tale classificazione dovrà essere fatto riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del D.M. 285/92.

Le nuove strade e l'adeguamento di quelle esistenti dovranno essere conformi per tipologia, caratteristiche funzionali e geometriche a quanto disposto per le strade delle stesse categorie nelle schede allegate al D.M. 5.11.2001.

Per le strade a fondo cieco o per raccordo a segmenti preesistenti non modificabili potrà essere ammessa congrua riduzione della carreggiata e dei marciapiedi, in ogni caso non inferiori a m. 1,00.

Entro le fasce di rispetto, in aree ricadenti del subsistema delle aree produttive agricole possono essere posti impianti per la distribuzione di carburante, ai sensi della L.R. 31.10.1985 e sue successive modificazioni e integrazioni nei modi previsti dalla Del. del C.R. 24.01.1985, e piazzole di sosta e/o scambio veicoli.

I percorsi pedonali autonomi dovranno essere di dimensione minima di m. 1,80 e dovranno essere pavimentati con materiale discontinuo o con elementi autobloccanti (pietra o conglomerato) posti su letto di sabbia.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51