Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 37 Aree di interesse storico - A

Oggetto

Comprendono le parti di territorio di antica formazione e riferimento storico culturale della comunità insediata.

In esse gli obiettivi sono quelli della tutela del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese le aree inedificate che ne sono parte integrante, e del ripristino di condizioni di compatibilità con esso ove l'assetto del tessuto antico sia stato compromesso.

Funzioni ammesse

Nei singoli lotti edificati le funzioni ammesse sono quelle compatibili con le tipologie insediative presenti e con gli interventi ammessi in esse di cui alla parte III delle norme 2.2.

Le attività ai piani terra degli edifici sono consentite solo in quelli individuati come polifunzionali nelle tavole 6.1 e 6.2.

I cambiamenti di destinazione d'uso dei piani terra a favore della residenza non sono consentiti nel borgo maestro (via Cavour e via V. Veneto), nella via traversa (via Roma e via Piave) e nella piazza V. Emanuele. Nelle stesse strade e piazze sono consentiti invece i soli cambiamenti di destinazione d'uso da attività commerciali (A4) ad attività terziarie direzionali (F).

Nelle altre strade, se non comportanti interventi incompatibili con quelli consentiti dalla categoria di edificio, i cambiamenti di destinazione d'uso da attività a residenza stabile sono sempre consentiti.

Interventi ammessi

Gli interventi ammessi sono quelli prescritti per categorie omogenee di edifici di cui al titolo III della parte I delle norme 2.2.

Non sono ammessi ampliamenti e/o edificazione di nuovi edifici.

Modalità di attuazione

Fatta salva comunque la possibilità di operare con piano di recupero nelle aree in condizioni di degrado, la modalità per tutte le categorie di intervento è quella diretta.

Prescrizioni

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Art. 38 Tessuti dell'edilizia popolare postbellica - B0

Oggetto

Comprendono le aree interessate dall'edificazione a scopo residenziale attuate nell'immediato dopoguerra ad opera .

In esse gli obiettivi sono quelli della tutela del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese le aree inedificate che ne sono parte integrante, con particolare riferimento a quelle antistanti gli edifici.

Funzioni ammesse

La sola funzione ammessa è quella della residenza stabile (A1).

Interventi ammessi

Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono quelli prescritti per categorie omogenee di edifici di cui al titolo III della parte I delle norme 2.2.

Non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici e.

Nella parte posteriore del lotto è ammessa l'edificazione di annessi di servizio all'area pertinenziale nella misura di mq. 15 di Su per ciascun lotto, comprensiva di quella eventualmente esistente.

Modalità di attuazione

Intervento diretto

Prescrizioni

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Art. 39 Tessuti prevalentemente residenziali omogenei - B1

Oggetto

Comprendono le parti di territorio di recente urbanizzazione ed edificazione interamente compiute.

In esse gli obiettivi sono quelli della tutela del disegno urbanistico degli insediamenti e di miglioramento dell'assetto dell'ambiente costruito da perseguire anche con l'aumento del carico urbanistico.

In particolare essi comprendono:

  • - piani di zona esistenti e conclusi;
  • - aree attuate con piani di lottizzazione convenzionata conclusi o in avanzato stato di attuazione da non rendere prevedibili modifiche;
  • - altri tessuti residenziali morfologicamente omogenei interamente edificati.

Funzioni ammesse

Le funzioni ammesse (articolo 8) sono quelle della residenza (A).

Interventi ammessi

Non sono ammessi nuovi edifici ad esclusione delle aree residue a margine di via Soffena per le quali è ammessa la costruzione di nuovi edifici, con SUL massima pari a 250 mq, compatibilmente con le dimensioni del lotto e comunque da definirsi in sede di progettazione esecutiva, analizzate le problematiche specifiche di ogni singola area.

Il rapporto di copertura ammesso per queste costruzioni è pari al 50%.

Altezza massima 6,50 metri e comunque non superiore a quella degli edifici contermini.

In caso di nuova costruzione, sono da definirsi, in sede di progettazione esecutiva, gli allineamenti delle recinzioni per permettere l'eventuale realizzazione di percorsi pedonali.

Gli interventi ammessi sono tutti quelli consentiti sul patrimonio edilizio esistente che possono comportare anche un ampliamento fino al limite di 0,50 mq./mq. sotto la Sette Ponti e 0,35 mq./mq. al di sopra di essa, oltre ad un incremento una tantum del 20% della SUL massima ottenibile.

Per le aree con carico urbanistico superiore a quello massimo ammesso è consentito un incremento una tantum del 20% della SUL esistente.

Gli ampliamenti di cui ai commi precedenti possono essere applicati agli edifici unifamiliari estesi da terra a tetto e agli edifici bifamiliari o comunque di SUL non superiore a 350 mq.

Nelle aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di locali per rimessa attrezzi da giardino, barbecue, fino ad un massimo di 15 mq non costituenti SUL.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Nei casi indicati dal punto 2) delle prescrizioni occorre la sottoscrizione di atto d'obbligo a garanzia della realizzazione delle opere ivi previste.

Prescrizioni

  1. 1) Le distanze dai confini non possono essere inferiore a 5 m e le distanze tra pareti finestrate non inferiori a 10 m. Sono consentite distanze dai confini inferiori a 5 metri previo accordo tra le parti, fermo restando la distanza di 10 metri tra pareti finestrate.
  2. 2) Nel caso di aumento di unità abitative che comporti la realizzazione, a fine lavori, di tre o più unità abitative, oltre al reperimento nell'area privata dei parcheggi ai sensi della L. 122/89, dovrà essere realizzato e ceduto all'amministrazione almeno un posto auto pubblico per unità abitativa in adiacenza al lotto o in area indicata dall'amministrazione.
  3. 3) Nel caso di ampliamenti non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati. Sono altresì consentiti i frazionamenti nel rispetto di quanto previsto al punto 2.

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Art. 40 Tessuti prevalentemente produttivi omogenei - D1

Oggetto

Comprendono le parti di territorio di recente urbanizzazione ed edificazione interamente compiute con destinazioni d'uso produttive o assimilabili.

In esse gli obiettivi sono quelli della tutela del disegno urbanistico degli insediamenti e di miglioramento dell'assetto dell'ambiente costruito da perseguire anche con l'aumento del carico urbanistico.

In particolare essi comprendono:

  • - aree attuate con piani di lottizzazione convenzionata conclusi o in avanzato stato di attuazione da non rendere prevedibili modifiche;
  • - altre aree e tessuti produttivi morfologicamente omogenei interamente edificati.

Funzioni ammesse

Le funzioni ammesse sono quelle inerenti le attività produttive (B - art. 8 con esclusione di B5 e B6).

Interventi ammessi

Gli interventi ammessi sono tutti quelli ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la demolizione e ricostruzione senza aumento del carico urbanistico.

L'edificazione o l'ampliamento di edifici esistenti sono ammessi nei soli casi di piani attuativi nel rispetto degli indici e delle prescrizioni in essi contenute.

Ferma restando la possibilità di installazione di attrezzature e impianti tecnologici anche esterni agli edifici esistenti senza limitazioni, in tutti gli altri casi non è ammessa l'edificazione di nuovi fabbricati.

Per la Fornace Pratigliolmi è ammesso l'ampliamento della superfice produttiva fino ad un massimo di 0,50 mq/mq.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Prescrizioni

Nel caso di nuova edificazione o ampliamento di edifici esistenti compresi in piani attuativi le distanze dai confini del lotto e dalla strada e le altezze massime sono quelle prescritte negli stessi strumenti.

Per i silos e le eventuali altre attrezzature tecnologiche esterne ai fabbricati, fermo restando il rispetto dei confini del lotto, la distanza può essere inferiore a quella prescritta.

Ferme restando le distanze prescritte dai confini e dalle strade non inferiori a 5 metri, sono ammesse pensiline a sbalzo aperte su tre lati per carico e scarico merci, rimessaggio materie prime e semilavorati, ecc.

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51