Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 7 Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Fermo restando che gli interventi di manutenzione straordinaria non possono apportare alterazioni alle strutture portanti orizzontali e verticali, come piani di imposta o posizione, e all'assetto architettonico e decorativo dei fabbricati, comprendono in particolare:

  1. a) il rifacimento completo delle opere di cui al punto a) del precedente articolo anche con cambiamento del tipo di materiale e di coloritura;
  2. b) la nuova realizzazione, modifica o rifacimento di servizi igienico sanitari anche se comportanti opere murarie per i locali, escluse quelle esterne, e degli impianti tecnologici e di smaltimento liquami;
  3. c) le opere per la realizzazione, modifica e adeguamento di volumi tecnici, anche se comportanti piccole modifiche alle coperture ad essi strettamente funzionali;
  4. d) la realizzazione di aperture, chiusure e altre modifiche alle tramezzature interne alle singole unità immobiliari senza alterazione dello schema distributivo delle singole unità funzionali;
  5. e) la realizzazione di nuove opere murarie per l'isolamento quali scannafossi, intercapedini e vespai;
  6. f) le opere di consolidamento di strutture sia di fondazione, che di elevazione, ivi comprese eventuali opere di sostituzione di parti strutturali;

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39