Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 15 Uso dei sottotetti

L'uso dei sottotetti per uso residenziale è di norma sempre ammesso in tutti gli edifici. È esclusa ogni altra destinazione se non quella di vani accessori ad uso ripostiglio.

Per gli edifici classificati nelle presenti norme fino alla categoria 5a l'uso dei sottotetti è ammissibile con le stesse modalità nel solo rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici e specifiche di scheda.

L'uso dei sottotetti a fini residenziali è ammesso nel rispetto di un'altezza media interna non inferiore a m. 2,55, escludendo dal computo le parti di sottotetto con altezza netta all'intradosso dell'orditura secondaria del tetto inferiore a m. 1,50.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39