Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 16 Soppalchi

La realizzazione di soppalchi è di norma sempre ammessa in tutti gli edifici.

Per gli edifici classificati nelle presenti norme fino alla categoria 5a la realizzazione di soppalchi è ammissibile solo nei casi in cui non compromettano le proporzioni e i caratteri architettonici dei vani e nel solo rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici e specifiche di scheda.

I soppalchi non potranno essere realizzati in locali di altezza inferiore a m. 4,50 e in posizione tale da interessare vani di porta o finestra e la barriera di affacciamento sul vano non dovrà essere chiusa. Al di sotto dei soppalchi in legno non sono ammesse cucine o il posizionamento di impianti comportanti la produzione di fiamma o di calore.

Negli edifici di cui al precedente secondo comma la realizzazione dei soppalchi dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • l'intervento dovrà tendere a differenziare la struttura e la delimitazione del soppalco da quella dell'ambiente per forma e per materiali;
  • l'altezza dal pavimento all'intradosso del soppalco non dovrà essere inferiore a m. 2,25 e non potrà superare la proporzione di 2/3 della dimensione del vano in cui si inserisce.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39