Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 17 Autorimesse e garage

Ferma restando l'obbligatorietà delle autorimesse per gli interventi di nuova previsione regolata dalle norme di zona e dalle leggi vigenti, negli edifici non compresi fra quelli individuati nelle tavole 5 e 6.1 la realizzazione di autorimesse e posti auto è sempre ammessa nei vani posti al piano terra e, quando consentito dalle norme territoriali 2.1, nel sottosuolo delle aree pertinenziali.

Nelle aree ricadenti nel subsistema produttivo agricolo le autorimesse sono ammesse all'interno degli edifici esistenti e all'esterno nelle aree di pertinenza con la costruzione di tettoie.

Negli edifici individuati nelle tavole 5 e 6.1 le autorimesse non sono mai ammesse in aggiunta al patrimonio storico esistente, né nel sottosuolo delle aree di pertinenza. Nel rispetto delle norme per le varie categorie di intervento sugli edifici e delle previsioni per le varie zone urbanistiche, le autorimesse e i posti auto possono essere localizzati ai piani terra degli edifici nei soli vani per attività dismesse o nei locali accessori degli edifici agricoli che non comportino ampliamenti delle aperture esistenti.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39