Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 19 Impianti tecnologici

La realizzazione degli impianti tecnologici, sia per quanto concerne le canalizzazioni che gli alloggiamenti e le installazioni, (riscaldamento, canne fumarie, idrico, di smaltimento liquami, di scarico pluviale, direte elettrica, televisiva e telefonica fissa e mobile) dovrà essere conforme alle leggi vigenti e uniformarsi alle indicazioni del comune in merito alla loro localizzazione e modalità di installazione quando questa interessi il patrimonio di interesse urbanistico ed edilizio. Nel caso di nuovi impianti televisivi tradizionali o satellitari o di sostituzione di impianti esistenti si fa obbligo di installazione di sistemi centralizzati e si dovrà porre cura nei materiali usati, nelle modalità di installazione e nella localizzazione, che dovrà essere controllata

Le indicazioni del comune saranno prescrittive e dovranno essere indirizzate a minimizzare l'impatto visivo ed ambientale delle installazioni e ad evitare alterazioni e deturpazioni sul patrimonio di interesse storico, controllandone la localizzazione anche dai principali punti panoramici e canali ottici.

La realizzazione di bagni, locali igienici e cucine è sempre ammessa negli edifici di interesse storico e dovrà interessare le parti più marginali e di minore pregio, non comportare l'alterazione di elementi decorativi e di porte e finestre.

Nei casi di mancanza di finestre è prescritta l'installazione all'interno con ventilazione forzata.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39