Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 26 Edifici di particolare valore tipologico profondamente alterati - categ. 3b

Sono gli edifici che per caratteristiche architettoniche e complessivo assetto tipologico sono di grande valore documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, ma che sono per-venuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali e nella tecnologia usata negli interventi successivi.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto e alla tutela degli elementi tipologici, architettonici e decorativi ancora presenti o recuperabili.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R1, salvo le parti oggetto di tutela individuate con la metodologia di cui al successivo comma.

Nel caso dimostrato di alterazione profonda interna come definita nel precedente articolo 5, quinto comma, sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia R2.

I progetti devono essere corredati dall'analisi critica come definita all'art. 8.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire il più elevato grado di compatibilità con le parti più integre dell'edificio.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39