Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 27 Edifici di valore tipologico integri o parzialmente alterati - categ. 4a

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche, per il complessivo assetto tipologico sono di significativo interesse documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, e che sono pervenuti a noi in condizioni di integrità o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo.

I progetti devono essere corredati dall'analisi critica come definita all'art. 8.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39