Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 29 Edifici di scarso valore tipologico integri o parzialmente alterati in contesto di pregio ambientale - categ. 5a

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche e realizzati generalmente in epoca successiva a quella di prevalente formazione del contesto, sono di interesse documentario ed elementi indispensabili per l'identità del paesaggio urbano o agricolo e che sono pervenuti a noi in condizioni di integrità o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'assetto esterno, ivi comprese la geometria e le finiture.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R1 e R2. R2 è con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9 finalizzati alla tutela dell'assetto esterno, ivi comprese la geometria e le finiture.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39