Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 32 Edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale compatibili con esso - categ. 6a

Sono gli edifici di recente edificazione o di riedificazione nel sedime di precedenti fabbricati, che sono stati ritenuti privi di valore architettonico o tipologico, ma che per complessivo assetto architettonico (geometria, materiali usati, colori, ecc.) risultano correttamente integrati al contesto.

Sono compresi in questa categoria gli edifici localizzati in insediamenti accentrati che, sia pure di epoca recente, presentano caratteri e allineamenti compatibili con il contesto

Gli interventi devono essere mirati alla tutela delle condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R2 così come definiti nel precedente articolo 9 con modesto incremento di carico urbanistico omogeneo alla preesistenza, se ammesso dalle norme di zona.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39