Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 35 Edifici allo stato di rudere con stato di consistenza leggibile in tutto o in parte - categ. 7a

Sono gli edifici che per degrado e/o abbandono, si trovano allo stato di rudere, la cui consistenza plano altimetrica consente in tutto o in parte la comprensione del loro assetto generale esterno e tipologico.

Gli interventi devono essere mirati al recupero funzionale dell'edificio nella sua consistenza documentata dal RU attraverso la conservazione delle parti pervenuteci, la riorganizzazione interna e la tecnologia compatibili con le preesistenze e con gli usi consolidati nell'area agronomica di riferimento.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39