Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 42 Nuclei agricoli integrati

Oggetto

Sono gli edifici privi di emergenze costituenti l'edilizia di base dei nuclei di origine agro silvo pastorale di formazione generalmente pre-mezzadrile. I nuclei sono costituiti da edifici di base a funzioni integrate caratterizzati da morfologia minuta e dagli accessori strettamente connessi al modello di vita economica..

Destinazioni d'uso

Compatibilmente con le destinazioni previste per la zona, nei nuclei agricoli integrati sono ammesse:

  • residenza agricola e annessi anche con ricettività domestica (I2 e I5);
  • residenza (A1 e A2) e suoi accessori;
  • ristorazione (D3) senza alterazione delle caratteristiche dei locali;
  • attività ricettive esclusa F4.

Interventi

Per singoli edifici gli interventi sono diretti o previo P.di M.A.A. oppure, se interessanti tutto il nucleo o parte di esso in condizioni di degrado, gli interventi sono ammissibili previo piano attuativo di recupero.

Per qualunque categoria di opere che interessino le parti esterne di un edificio, l'intervento deve interessare l'intero edificio e dovrà garantire il recupero omogeneo dei paramenti murari in pietra e le aperture dovranno essere prive di elementi di oscuramento esterni.

Il numero di alloggi non dovrà essere superiore al numero degli accessi alle unità edilizie esistenti.

Nel caso delle destinazioni d'uso per attività ricettive o agriturismo non dovranno essere previste recinzioni e dovrà essere garantito l'uso pubblico pedonale della viabilità interna.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39