Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 43 Annessi agricoli

Oggetto

Comprendono tutti gli edifici di servizio alle attività agricole organizzati in corpo autonomo in muratura o in tecnologia assimilabile: fienili, stalle e assimilabili, rimesse attrezzi e mezzi per la lavorazione, locali per la lavorazione e per il deposito dei prodotti (cantine, tinaie, ecc,), silos, forni, pozzi.

Data la diversa natura delle costruzioni, diverse sono le destinazioni d'uso compatibili con essi.

Destinazioni d'uso

Compatibilmente con le destinazioni di zona e in aggiunta alle destinazioni agricole e a quelle originarie sempre consentite, sono ammesse:

  1. a) fienili: residenza (A1 e A2), attività terziarie (E1 e E4)
  2. b) stalle e stalletti: accessori per la residenza
  3. c) rimesse attrezzi e mezzi: accessori per la residenza
  4. d) locali per lavorazioni e rimesse prodotti: accessori per la residenza
  5. e) silos: funzioni adeguate ai caratteri del manufatto e alla categoria di intervento
  6. f) forni isolati: stessa funzione
  7. g) pozzi: stessa funzione.

Interventi

Gli interventi sono diretti o, se occorrente, previo P.di M.A.A..

In particolare per le varie tipologie insediative:

  1. a) fienili categorie 2, 3a, 4a e 5a: dove esistenti dovranno in particolare essere conservati i mandorlati delle aperture esterne, i paramenti esterni e l'orditura di copertura in legno;
  2. b) locali per lavorazioni e rimessa prodotti categorie 2, 3a e 4a: dovranno essere conservate integralmente le volte a vista e le pavimentazioni in pietra;
  3. c) silos e assimilabili categorie 2, 3a, 4a e 5a: il manufatto conservato nella misura prescritta dalla categoria di intervento può essere integrato da elementi anche strutturali a vista per l'adattamento alla funzione prevista senza aumento di Su;
  4. d) forni isolati e pozzi: dovranno essere recuperati nella morfologia e nei materiali conformemente alle prescrizioni relative alle categorie di intervento.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39