Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 48 Altre tipologie della residenza

Oggetto

Comprendono le unità edilizie sviluppatesi in tempi successivi alla fondazione della città murata per nuova edificazione o per completa sostituzione di unità precedenti con regole autonome e diverse rispetto alla modularità della pianificazione originaria. Il loro corpo principale si allinea tuttavia lungo il filo stradale e assume generalmente un assetto omogeneo, talvolta di significativo valore architettonico.

A seconda del ceto sociale insediato e delle relative regole tipologiche, in stretta relazione alle gerarchie stradali, si ha:

  • edilizia di base, per ceti meno abbienti;
  • edilizia borghese;
  • palazzo di ceto alto borghese;
  • canonica connessa alla pieve di S. Tommaso;
  • casa padronale di tenuta agricola;
  • fattoria;
  • casa colonica;
  • annessi agricoli;
  • magazzini, accessori della residenza.

Destinazioni d'uso

Compatibilmente con le destinazione di zona, le destinazioni d'uso ammesse sono da mettere in relazione con le varie tipologie insediative:

  • edilizia di base: residenza stabile (A1) e suoi accessori
  • edilizia borghese: residenza stabile (A1) e suoi accessori, attività terziarie (E1 e E3);
  • palazzo: residenza stabile (A1) e suoi accessori, attività terziarie (E1 e E3);
  • canonica: residenza stabile, uffici parrocchiali;
  • casa padronale di tenuta agricola: residenza stabile;
  • fattoria;
  • casa colonica; residenza stabile;
  • annessi agricoli; residenza stabile e secondaria, attività terziarie (E1 e E4);
  • magazzini, accessori della residenza.

Interventi

Gli interventi sono diretti e dovranno essere conformi a quanto disposto per le categorie omogenee di edifici e alle eventuali norme di scheda.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39