Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 49 Tipologie modulari aggregate su impianto storico

Oggetto

Comprendono i fabbricati di edificazione generalmente posteriore al 1945 avvenuta all'interno del tessuto urbanistico della città storica nel rispetto del disegno modulare della pianificazione originaria della città murata.

Rientrano in questa categoria anche gli edifici di antica edificazione su sedime originario completamente trasformati in tempi recenti.

Pur di recente edificazione e spesso inadeguati nella composizione dei prospetti e nelle finiture, dal punto di vista urbanistico questi fabbricati sono da ritenersi compatibili con il tessuto preesistente.

Per queste tipologie, che comportano ampia tollerabilità per le opere interne, l'obiettivo è quello dell'adeguamento formale dei fronti per ottenere una migliore relazione con il contesto.

Destinazioni d'uso

La sola funzione ammissibile in ogni parte è quella di residenza stabile (A1) con annessi pertinenziali.

Compatibilmente con le destinazioni prescritte per la zona, al piano terra sono ammesse attività commerciali (D1), di artigianato di servizio (D2), pubblici esercizi (D3), attività terziarie-direzionali, piccoli servizi pubblici o di uso pubblico.

Interventi

Gli interventi sono diretti e da attuarsi come da categorie omogenee di edifici. In ogni categoria di intervento sono prescritte opere di adeguamento dell'edificio al contesto. In particolare negli interventi di ristrutturazione edilizia, quando evidenziato dalle prescrizioni di scheda, dovranno essere proposte nuove e più adeguate soluzioni per la geometria dei prospetti e delle aperture e per l'eliminazione dei balconi aggettanti.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39