Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 51 Tipologie anomale

Oggetto

Comprendono i fabbricati di edificazione posteriore al 1945 avvenuta all'interno del tessuto urbanistico della città storica con regole ad essa assolutamente estranee.

Dal punto di vista urbanistico questi fabbricati sono pertanto da ritenersi incompatibili con il tessuto storico circostante sia dal punto di vista tipologico che formale, tali da danneggiarne la complessiva immagine.

Per queste tipologie l'obiettivo è quello di comprimere le possibilità di intervento sul fabbricato esistente per favorire con adeguato incentivo la sua sostituzione con un altro del tutto o in gran parte nuovo adeguato al contesto.

Destinazioni d'uso

Fino all'attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 37 delle norme 2.1 la sola funzione ammissibile in ogni parte è quella di residenza stabile (A1) e di annessi pertinenziali.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'o stesso articolo 37 delle norme 2.1 le destinazioni d'uso sono quelle in esso previste.

Interventi

Gli interventi sono diretti e devono adeguarsi a quanto prescritto dall'articolo 37 delle norme elaborato 2.1.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39