Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 4 Definizione degli interventi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli interventi sul patrimonio edilizio di interesse storico classificati nelle tavole 5 e 6.1 si attuano con intervento diretto mediante opere di:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica

Nel caso di edifici storici che hanno subito in tempi recenti ampliamenti, non rientranti nelle superfetazioni incongrue di cui al successivo articolo 18, o trasformazioni radicali, gli interventi riguardanti tali parti possono essere soggetti a categorie di opere diverse da quelle prescritte negli elaborati, che dovranno essere definite secondo la modalità di accertamento indicata nel successivo articolo 5.

Negli edifici non classificati nelle tavole 5 e 6.1 sono ammessi tutti gli interventi, escluso quelli di restauro e risanamento conservativo, ma compresa la demolizione con o senza ricostruzione in conformità alle norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39