Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 5 Modalità di accertamento

Per l'applicazione di categorie di opere diverse in tutto o in parte da quelle prescritte, che potrà essere richiesta sia dal comune che dal privato, dovrà essere dimostrata l'esistenza delle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

Per il riconoscimento dovranno essere allegati alla domanda edilizia tutti gli elementi documentari atti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di alterazione o di trasformazione radicale e irreversibile indicando in un rilievo scientifico dell'edificio l'esatta localizzazione delle parti interessate e degli interventi che le hanno determinate.

Gli atti necessari al riconoscimento sono quelli amministrativi rilasciati dal comune anche inerenti a condoni approvati e, eventualmente, dagli altri organi competenti (es. Sovrintendenza ai BB.AA.), opportunamente corredati da documentazione fotografica comprovante.

L'accertamento comporta l'avvio di un procedimento istruttorio da parte dell'Ufficio con eventuale sopraluogo e l'emissione di un conclusivo motivato parere di conformità, contenente la formale definizione del grado di alterazione, della conseguente categoria di intervento e delle specifiche prescrizioni che si dovessero rendere necessarie per la compatibilità con la restante parte dell'edificio. L'accertamento è oggetto di delibera del Consiglio Comunale, senza che questo comporti variante al Regolamento Urbanistico.

Il riconoscimento dell'esistenza delle condizioni necessarie per il cambiamento della classificazione dovrà basarsi sull'esistenza di una o più delle seguenti condizioni riferite all'intero complesso o ad una sua parte preponderante:

  1. a) scomparsa o alterazione completa dell'assetto planimetrico e della quota di imposta di più elementi strutturali (murature portanti, solai, vani scala, tetto, ecc.), tale da non poter essere ristabilito sulla base di elementi probanti;
  2. b) scomparsa o trasformazione irreversibile dell'assetto distributivo dell'impianto tipologico dell'edificio caratterizzato dai collegamenti orizzontali e verticali e dalla relazione degli spazi costruiti/non costruiti non rientrante fra le superfetazioni di cui al successivo articolo 18, tali da non poter essere reintrodotti sulla base degli elementi probanti.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39