Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Titolo I Definizioni e modalità

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano alle parti di territorio, al patrimonio urbanistico ed edilizio oggetto delle tavole 5 e 6.1/2 del regolamento urbanistico e attuano le previsioni generali contenute negli articoli 37 e 38 delle norme di piano strutturale.

Per il patrimonio urbanistico ed edilizio in particolare dà attuazione al disposto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 37.

Le norme di cui ai seguenti articoli da 3 a 21 valgono per tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale con le limitazioni contenute negli art. da 22 a 61 per il patrimonio storico.

Art. 2 Il patrimonio urbanistico ed edilizio di interesse storico

Il patrimonio urbanistico comprende la viabilità storica e ambientale, esistente in tutto o in tracce, nelle sue varie articolazioni geometriche e morfologiche, il sistema dei mulini, le sistemazioni agrarie storiche omogenee di area (terrazzamenti e ciglionamenti, disegno generale dell'impianto agrario, elementi costruiti o vegetazionali continui, ecc.), tessuti storici, storicizzati o consolidati di insediamenti accentrati, complessi edilizi di edifici sparsi, le aree aperte storicamente integrate ai nuclei storici.

Ad ogni complesso edilizio di case sparse e ad ogni porzione organica o isolato di insediamento accentrato è associata una scheda descrittiva dei caratteri e delle specifiche prescrizioni per gli interventi. Le singole schede sono individuate da un numero nelle tavole 5 e 6.1.

Il patrimonio edilizio comprende gli edifici e le costruzioni di qualsiasi natura e per qualunque uso realizzate (civile, agricolo, produttivo, religioso, ecc., ponti, fortificazioni e altro) esistenti o allo stato di rudere.

Ad ogni edificio ricadente in un complesso edilizio di case sparse o in porzione organica o isolato di insediamento accentrato è associata una scheda di edificio descrittiva dei caratteri e delle specifiche prescrizioni per gli interventi. Le schede dei singoli edifici sono individuate nelle schede di complesso di case sparse o di isolato.

Art. 3 Ambiti di intervento

Per contesto si intende l'ambito paesaggistico e urbanistico minimo in cui è inserito l'edificio. Esso è individuato di massima rispettivamente: per gli edifici isolati nella tavola 5, per quelli ricadenti in insediamenti accentrati nella tavola 6.1 e in dettaglio nella scheda di complesso. Per gli edifici ricadenti in insediamento accentrato corrisponde di norma all'isolato. Al perimetro minimo del contesto devono fare di norma riferimento gli strumenti urbanistici attuativi, anche se riferiti al territorio extraurbano.

Per unità edilizia si intende l'edificio da terra a tetto contraddistinto da unitarietà architettonica, tipologica, funzionale anche se derivante da rifusione o accorpamento, ivi comprese le relative aree di pertinenza, se ricadente in un insediamento accentrato. Le unità edilizie sono individuate nelle tavole allegate al R.U. e in particolare: gli edifici isolati nella tavola 5 e in dettaglio nella scheda di complesso isolato, quelli ricadenti in insediamenti accentrati nelle tavole 6.1 e in dettaglio nella scheda di complesso.

Le prescrizioni di cui ai successivi articoli, se non diversamente specificato, si applicano all'intera unità edilizia o ad una parte organica di essa. In tal caso, ferma restando la conformità con quanto prescritto nei successivi articoli, deve essere prodotto uno specifico elaborato riguardante l'intera unità edilizia che dimostri la congruità dell'intervento nell'ambito della stessa intera unità.

Tale congruità può essere dimostrata se l'intervento:

  • non interessa gli elementi caratterizzanti la tipologia insediativa dell'unità (assetto distributivo del fabbricato, scale, atrii e androni, ecc.) e le parti esterne dell'edificio;
  • non compromette un futuro intervento organico sull'intero edificio con la realizzazione di strutture edilizie non reversibili.

Gli interventi che interessano unità edilizie all'interno del cui contesto ricadano manufatti storici non graficizzati nelle tavole, quali tabernacoli e cappelle, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne e pozzi, dovranno prevederne la permanenza e il recupero, ivi comprese le eventuali opere accessorie, quale parte integrante del progetto.

Art. 4 Definizione degli interventi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli interventi sul patrimonio edilizio di interesse storico classificati nelle tavole 5 e 6.1 si attuano con intervento diretto mediante opere di:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica

Nel caso di edifici storici che hanno subito in tempi recenti ampliamenti, non rientranti nelle superfetazioni incongrue di cui al successivo articolo 18, o trasformazioni radicali, gli interventi riguardanti tali parti possono essere soggetti a categorie di opere diverse da quelle prescritte negli elaborati, che dovranno essere definite secondo la modalità di accertamento indicata nel successivo articolo 5.

Negli edifici non classificati nelle tavole 5 e 6.1 sono ammessi tutti gli interventi, escluso quelli di restauro e risanamento conservativo, ma compresa la demolizione con o senza ricostruzione in conformità alle norme.

Art. 5 Modalità di accertamento

Per l'applicazione di categorie di opere diverse in tutto o in parte da quelle prescritte, che potrà essere richiesta sia dal comune che dal privato, dovrà essere dimostrata l'esistenza delle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

Per il riconoscimento dovranno essere allegati alla domanda edilizia tutti gli elementi documentari atti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di alterazione o di trasformazione radicale e irreversibile indicando in un rilievo scientifico dell'edificio l'esatta localizzazione delle parti interessate e degli interventi che le hanno determinate.

Gli atti necessari al riconoscimento sono quelli amministrativi rilasciati dal comune anche inerenti a condoni approvati e, eventualmente, dagli altri organi competenti (es. Sovrintendenza ai BB.AA.), opportunamente corredati da documentazione fotografica comprovante.

L'accertamento comporta l'avvio di un procedimento istruttorio da parte dell'Ufficio con eventuale sopraluogo e l'emissione di un conclusivo motivato parere di conformità, contenente la formale definizione del grado di alterazione, della conseguente categoria di intervento e delle specifiche prescrizioni che si dovessero rendere necessarie per la compatibilità con la restante parte dell'edificio. L'accertamento è oggetto di delibera del Consiglio Comunale, senza che questo comporti variante al Regolamento Urbanistico.

Il riconoscimento dell'esistenza delle condizioni necessarie per il cambiamento della classificazione dovrà basarsi sull'esistenza di una o più delle seguenti condizioni riferite all'intero complesso o ad una sua parte preponderante:

  1. a) scomparsa o alterazione completa dell'assetto planimetrico e della quota di imposta di più elementi strutturali (murature portanti, solai, vani scala, tetto, ecc.), tale da non poter essere ristabilito sulla base di elementi probanti;
  2. b) scomparsa o trasformazione irreversibile dell'assetto distributivo dell'impianto tipologico dell'edificio caratterizzato dai collegamenti orizzontali e verticali e dalla relazione degli spazi costruiti/non costruiti non rientrante fra le superfetazioni di cui al successivo articolo 18, tali da non poter essere reintrodotti sulla base degli elementi probanti.

Art. 6 Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria non possono apportare alterazioni o modifiche agli elementi architettonici, decorativi e di finitura degli edifici e delle aree di pertinenza, comprendono:

  1. a) le opere di riparazione, rinnovo o sostituzione delle finiture esterne dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza (intonaci, tinteggiature, manti di copertura, gronde e pluviali, decorazioni a rilievo dei prospetti, pavimentazioni, inferriate, recinzioni e cancelli, pavimentazioni esistenti, ecc.);
  2. b) le opere di riparazione, rinnovo o sostituzione delle finiture interne dei fabbricati (intonaci, tinteggiature, pavimenti e rivestimenti, elementi igienico sanitari, infissi, ecc.);
  3. c) le opere di riparazione e di adeguamento dei servizi igienico sanitari e degli impianti tecnologici, escluse la sostituzione o la realizzazione ex novo degli impianti di trattamento dei liquami;
  4. d) le opere di sostituzione o di installazione di materiali di isolamento, di impermeabilizzazione o di insonorizzazione che non comportino alterazioni esterne ai fabbricati, ivi compreso l'innalzamento del piano del manto di copertura dell'edificio

Per gli edifici produttivi sono compresi nelle opere di manutenzione ordinaria quelli individuati nella circolare ministeriale n.1918 del 16.11.1977.

Per gli edifici ricadenti fra quelli classificati nelle tavole 5 e 6.1 per le opere di manutenzione ordinaria è prescritta l'autorizzazione comunale contenente prescrizioni specifiche per il fabbricato e per i materiali e i colori da usare.

Art. 7 Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Fermo restando che gli interventi di manutenzione straordinaria non possono apportare alterazioni alle strutture portanti orizzontali e verticali, come piani di imposta o posizione, e all'assetto architettonico e decorativo dei fabbricati, comprendono in particolare:

  1. a) il rifacimento completo delle opere di cui al punto a) del precedente articolo anche con cambiamento del tipo di materiale e di coloritura;
  2. b) la nuova realizzazione, modifica o rifacimento di servizi igienico sanitari anche se comportanti opere murarie per i locali, escluse quelle esterne, e degli impianti tecnologici e di smaltimento liquami;
  3. c) le opere per la realizzazione, modifica e adeguamento di volumi tecnici, anche se comportanti piccole modifiche alle coperture ad essi strettamente funzionali;
  4. d) la realizzazione di aperture, chiusure e altre modifiche alle tramezzature interne alle singole unità immobiliari senza alterazione dello schema distributivo delle singole unità funzionali;
  5. e) la realizzazione di nuove opere murarie per l'isolamento quali scannafossi, intercapedini e vespai;
  6. f) le opere di consolidamento di strutture sia di fondazione, che di elevazione, ivi comprese eventuali opere di sostituzione di parti strutturali;

Art. 8 Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro sono costituiti dall'insieme sistematico di opere che, sulla base di un'analisi critica, come definita al successivo sesto comma e nell'assoluto rispetto degli elementi tipologici, architettonici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, ne consentano la conservazione valorizzandone i caratteri e, al tempo stesso, ne assicurino la funzionalità mediante destinazioni d'uso con esso compatibili. Le destinazioni ritenute compatibili sono quelle contenute negli articoli da 38 a 61.

Gli interventi di restauro comportano:

  1. a) la conservazione o il ripristino dell'assetto architettonico e decorativo
  2. b) la ricostruzione filologica delle parti crollate;
  3. c) la conservazione o il ripristino, ove alterato, dell'impianto architettonico, tipologico e distributivo storicizzato;
  4. d) la conservazione o il ripristino degli spazi aperti pertinenziali ivi compresi i muri di cinta e gli accessi;
  5. e) la conservazione e il consolidamento degli elementi strutturali originari, con possibilità di sostituzione nei soli casi in cui l'analisi critica dimostri l'impossibilità del loro recupero;
  6. f) l'eliminazione delle superfetazioni riconosciute incongrue rispetto l'organismo edilizio attraverso l'analisi critica, senza possibilità di recupero della Su;
  7. g) l'introduzione degli impianti e accessori senza che questi comportino incremento della Su necessari all'assetto funzionale da collocare in punti compatibili con l'edificio, dimostrati tali con l'analisi critica;
  8. h) le opere reversibili indispensabili per lo specifico assetto funzionale e per la variazione del numero delle unità funzionali compatibili con l'assetto tipologico, con le caratteristiche architettoniche e con quanto altro sopra.

Gli interventi di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, sulla base dell'analisi critica e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, consentano le destinazioni d'uso compatibili con la tipologia insediativi.

Oltre quanto previsto nei precedenti secondo e terzo comma, gli interventi di risanamento conservativo comportano:

  1. a) la possibilità di uso residenziale del sottotetto con possibilità di rinnovo e/o sostituzione degli orizzontamenti anche per la realizzazione di soppalchi che non compromettano le proporzioni architettoniche e di aperture di finestre a falda nei limiti del 5% della superficie del tetto dell'unità edilizia;
  2. b) la possibilità di sostituzione dei collegamenti verticali senza alterazione dello schema distributivo quando ne sia dimostrata l'impossibilità di recupero con l'analisi critica;
  3. c) interventi sulle strutture portanti interne limitati al diverso posizionamento delle aperture e introduzione di tramezzi;
  4. d) la possibilità di introdurre piccole modifiche alle aperture dei prospetti non visibili dalla viabilità per gli edifici nei centri abitati e, negli altri casi, non riguardanti la facciata principale, qualora ritenute compatibili attraverso l'analisi critica.

Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo è ammessa la deroga alle norme igienico sanitarie per aperture e altezze interne, con i minimi ammessi dalla competente ASL.

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo l'analisi critica, finalizzata alla ricostruzione storico-evolutiva e stilistica del fabbricato, è necessaria alla comprensione delle invarianti compositive e,conseguentemente, alla ricerca dell'assetto da conservare. Essa è composta da:

  • rilievo scientifico quotato dell'intero fabbricato o, quando l'intervento interessi una sola sua parte, oltre alla porzione oggetto di intervento, tutte le parti comuni con l'individuazione degli accessi alle varie unità funzionali e tutte le emergenze architettoniche e decorative;
  • la successione temporale degli interventi caratterizzanti le varie parti, desumibile dal rilievo scientifico e da eventuale materiale d'archivio;
  • la documentazione fotografica complessiva, anche interna, e dei particolari architettonici, decorativi e tipologici; la documentazione fotografica storica a testimonianza di assetti non più leggibili in tutto o in parte;
  • la relazione storico critica dalla quale, coerentemente, emergano l'interpretazione dei caratteri,delle invarianti, degli interventi necessari alla ricostruzione/conservazione dell'assetto e dei materiali e, infine, degli interventi fra quelli compatibili per garantire la funzionalità.

L'opportunità di procedere a consolidamento/conservazione o ripristino di elementi architettonici è valutata di concerto con il Comune sulla base di elementi di conoscenza obiettivi.

Art. 9 Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare i fabbricati mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un'unità in tutto o in parte diversa dalla precedente.

In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere individuati vincoli e prescrizioni speciali per la tutela di parti significative degli edifici contenute nelle schede di edificio.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, a seconda del livello di opere che comportano, si distinguono in:

  • ristrutturazione edilizia R1 rivolta alla sola riorganizzazione funzionale interna delle singole unità funzionali dell'unità edilizia, nel rispetto dei principali elementi tipologici e dell'impianto distributivo principale del fabbricato; in essa non possono essere apportate alterazioni alle superfici utili e ai caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, ma possono essere introdotte modifiche alle aperture dei prospetti secondari e agli elementi anche strutturali verticali finalizzati ad una nuova distribuzione e al cambiamento della destinazione d'uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa; é ammessa la possibilità di utilizzazione dei sottotetti con cambiamento del piano di imposta del piano di calpestio ed apertura di finestre a falda nel tetto, nei limiti dettati dalla competente ASL e del 5% della superficie del tetto dell'unità edilizia;
  • ristrutturazione edilizia R2 come R1 ma con possibilità di modifica sistematica di elementi strutturali finalizzata alla riorganizzazione interna dell'intera unità edilizia, anche per il cambiamento di destinazione d'uso, fino allo svuotamento.
  • ristrutturazione edilizia R3 come sopra ma con possibilità di demolizione e ricostruzione sul sedime o su nuovi allineamenti definiti dal Comune.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia R1 e R2 è ammessa la deroga alle norme igienico sanitarie per aperture e altezze interne, con i minimi ammessi dalla competente ASL.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti delle previsioni contenute nelle norme di zona o degli interventi compatibili con i caratteri della tipologia insediativa, possono ammettere ampliamenti organici dei fabbricati.

Art. 10 Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a trasformare il tessuto urbanistico-edilizio esistente mediante un insieme sistematico di interventi, che possono portare ad un tessuto urbanistico in tutto o in parte diverso dal precedente attraverso la modifica del disegno dei lotti, degli isolati, della rete strade e delle altre componenti urbanistiche.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica fanno riferimento ad una norma disegnata avente carattere prescrittivo e, salvo diverse prescrizioni delle norme, comportano la modalità di attuazione mediante piano attuativo.

Titolo II Prescrizioni per tutti gli edifici

Art. 11 Generalità

Le prescrizioni contenute nel titolo II si applicano a tutti gli edifici e integrano quelle contenute per le varie categorie omogenee di edifici e per le singole tipologie insediative.

Quando in contrasto, prevalgono le prescrizioni di maggiore dettaglio.

Art. 12 Destinazioni d'uso per le tipologie insediative di interesse storico

Ferme restando le previsioni e prescrizioni di zona, le destinazioni d'uso per il patrimonio edilizio di interesse storico sono disciplinate in funzione della loro compatibilità con le tipologie insediative individuate e classificate nelle tavole 5 e 6.1.

Le destinazioni d'uso compatibili con le specifiche tipologie insediative sono quelle individuate nei successivi articoli da 38 a 61 e, se non diversamente espresso negli stessi articoli, sono da intendersi classificate come nell'articolo 8 delle norme di attuazione territoriali (elaborato 2.1).

Art. 13 Modalità per i frazionamenti e gli accorpamenti

Gli accorpamenti e i frazionamenti sono sempre ammessi sia per fini residenziali che per attività economiche se non in contrasto con le prescrizioni per categorie omogenei di edifici (titolo II) e per tipologia insediativa.

Se non diversamente disposto, i frazionamenti non dovranno alterare le parti comuni e la distribuzione degli edifici e non dovranno comportare l'apertura di nuovi accessi dalla viabilità. In nessun caso potranno alterare i caratteri architettonici e decorativi degli edifici.

Se non diversamente disposto, gli accorpamenti dovranno interessare parti comprese nella stessa unità edilizia, escludendo rifusioni e collegamenti anche parziali fra diverse unità edilizie.

Art. 14 Dimensioni minime

Ferme restando le prescrizioni di zona, il rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici classificati ai sensi delle presenti norme e specifiche di scheda, nonché delle superfici dei monolocali e dei vani in conformità con il D.M. 5.07.1975, non sono prescritte superfici minime per gli alloggi.

Per le destinazioni d'uso non residenziali le superfici minime dovranno essere conformi alle norme specifiche vigenti.

Art. 15 Uso dei sottotetti

L'uso dei sottotetti per uso residenziale è di norma sempre ammesso in tutti gli edifici. È esclusa ogni altra destinazione se non quella di vani accessori ad uso ripostiglio.

Per gli edifici classificati nelle presenti norme fino alla categoria 5a l'uso dei sottotetti è ammissibile con le stesse modalità nel solo rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici e specifiche di scheda.

L'uso dei sottotetti a fini residenziali è ammesso nel rispetto di un'altezza media interna non inferiore a m. 2,55, escludendo dal computo le parti di sottotetto con altezza netta all'intradosso dell'orditura secondaria del tetto inferiore a m. 1,50.

Art. 16 Soppalchi

La realizzazione di soppalchi è di norma sempre ammessa in tutti gli edifici.

Per gli edifici classificati nelle presenti norme fino alla categoria 5a la realizzazione di soppalchi è ammissibile solo nei casi in cui non compromettano le proporzioni e i caratteri architettonici dei vani e nel solo rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici e specifiche di scheda.

I soppalchi non potranno essere realizzati in locali di altezza inferiore a m. 4,50 e in posizione tale da interessare vani di porta o finestra e la barriera di affacciamento sul vano non dovrà essere chiusa. Al di sotto dei soppalchi in legno non sono ammesse cucine o il posizionamento di impianti comportanti la produzione di fiamma o di calore.

Negli edifici di cui al precedente secondo comma la realizzazione dei soppalchi dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • l'intervento dovrà tendere a differenziare la struttura e la delimitazione del soppalco da quella dell'ambiente per forma e per materiali;
  • l'altezza dal pavimento all'intradosso del soppalco non dovrà essere inferiore a m. 2,25 e non potrà superare la proporzione di 2/3 della dimensione del vano in cui si inserisce.

Art. 17 Autorimesse e garage

Ferma restando l'obbligatorietà delle autorimesse per gli interventi di nuova previsione regolata dalle norme di zona e dalle leggi vigenti, negli edifici non compresi fra quelli individuati nelle tavole 5 e 6.1 la realizzazione di autorimesse e posti auto è sempre ammessa nei vani posti al piano terra e, quando consentito dalle norme territoriali 2.1, nel sottosuolo delle aree pertinenziali.

Nelle aree ricadenti nel subsistema produttivo agricolo le autorimesse sono ammesse all'interno degli edifici esistenti e all'esterno nelle aree di pertinenza con la costruzione di tettoie.

Negli edifici individuati nelle tavole 5 e 6.1 le autorimesse non sono mai ammesse in aggiunta al patrimonio storico esistente, né nel sottosuolo delle aree di pertinenza. Nel rispetto delle norme per le varie categorie di intervento sugli edifici e delle previsioni per le varie zone urbanistiche, le autorimesse e i posti auto possono essere localizzati ai piani terra degli edifici nei soli vani per attività dismesse o nei locali accessori degli edifici agricoli che non comportino ampliamenti delle aperture esistenti.

Art. 18 Superfetazion

Sono da considerarsi superfetazioni le addizioni planimetriche e altimetriche determinatesi nel tempo in aggiunta al corpo principale dell'edificio.

Sono da considerarsi incongrue quelle realizzate secondo modalità costruttive difformi rispetto a quelle dell'edificio consolidato, quelle che determinano intasamenti e incompatibilità funzionali, ovvero che contrastano con l'assetto morfologico dell'edificio o con l'ambiente storico circostante.

Salvo specifiche prescrizioni delle norme, le superfetazioni incongrue sono da ritenersi incompatibili con l'assetto dell'edificio e da demolire con qualunque categoria di intervento senza che questo possa comportare forme di compensazione o di rivalsa.

Le altre superfetazioni eseguite con forme e materiali conformi o compatibili con quelli dell'edificio sono da ritenersi storicamente consolidate e quindi compatibili con l'assetto dell'edificio.

Art. 19 Impianti tecnologici

La realizzazione degli impianti tecnologici, sia per quanto concerne le canalizzazioni che gli alloggiamenti e le installazioni, (riscaldamento, canne fumarie, idrico, di smaltimento liquami, di scarico pluviale, direte elettrica, televisiva e telefonica fissa e mobile) dovrà essere conforme alle leggi vigenti e uniformarsi alle indicazioni del comune in merito alla loro localizzazione e modalità di installazione quando questa interessi il patrimonio di interesse urbanistico ed edilizio. Nel caso di nuovi impianti televisivi tradizionali o satellitari o di sostituzione di impianti esistenti si fa obbligo di installazione di sistemi centralizzati e si dovrà porre cura nei materiali usati, nelle modalità di installazione e nella localizzazione, che dovrà essere controllata

Le indicazioni del comune saranno prescrittive e dovranno essere indirizzate a minimizzare l'impatto visivo ed ambientale delle installazioni e ad evitare alterazioni e deturpazioni sul patrimonio di interesse storico, controllandone la localizzazione anche dai principali punti panoramici e canali ottici.

La realizzazione di bagni, locali igienici e cucine è sempre ammessa negli edifici di interesse storico e dovrà interessare le parti più marginali e di minore pregio, non comportare l'alterazione di elementi decorativi e di porte e finestre.

Nei casi di mancanza di finestre è prescritta l'installazione all'interno con ventilazione forzata.

Art. 20 Modalità per gli spazi esterni, giardini e cortili

Le modalità degli interventi nelle aree di pertinenza degli edifici e negli spazi esterni dovranno tendere a conservare o ripristinare al più elevato livello di compatibilità degli edifici con il loro storico contesto urbanistico. In particolare dovrà essere posta cura agli ambiti di cui ai successivi commi.

I cortili e le chiostrine, le aree a comune.

I giardini e le aree aperte di centri storici, le mura di delimitazione.

Gli interventi sulle unità edilizie componenti gli isolati del centro murato di Castelfranco dovranno tendere a liberare i chiassi indicati nella tavola 3.2.1 dalle superfetazioni incongrue, in modo da recuperare e ripristinare a terra il segno urbanistico originario. Il recupero dei chiassi potrà tendere al ripristino della loro originaria funzione di raccolta canalizzata delle acque reflue. Le porzioni di chiasso ripristinate, cui dovrà essere garantita idonea ventilazione, dovranno essere pavimentate per consentire la raccolta e la canalizzazione sotterranea delle acque. Il progressivo ripristino urbanistico dei chiassi non comporta cambiamento dell'attuale diritto di proprietà.

Il caso delle aree ex ortive in continuità con i nuclei e i centri minori non attribuibile ad una sola unità edilizia.

Il caso delle aree private di uso pubblico.

Art. 21 Elementi costruttivi e materiali

Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio di interesse storico dovranno tendere alla tutela e al recupero delle tecniche costruttive e dei materiali proprie della civiltà e della tradizione locale e al loro corretto inserimento delle opere nel contesto urbanistico come definito nell'articolo 3. In particolare dovranno in prima istanza tendere al recupero dei manufatti originali o, quando non recuperabili per eccessivo degrado, al ripristino con stessi materiali e tecnologie o, in alternativa, con le consolidate tecniche del restauro.

Titolo III Prescrizioni per categorie omogenee di edifici

Art. 22 Modalità di intervento per il patrimonio edilizio di interesse storico

Le metodologie e categorie di intervento ammissibili sul patrimonio edilizio di interesse storico sono definite per categorie omogenee di edifici, tenuto conto dei loro caratteri specifici, del loro stato di conservazione e di leggibilità tipologica in funzione degli obiettivi di cui al primo comma dell'articolo 37 delle norme del piano strutturale.

Negli interventi sono inoltre da rispettare le prescrizioni speciali contenute nelle schede per complesso di case sparse o per isolato e in quelle per singolo edificio, di cui al secondo e quarto comma del precedente articolo 2.

Le categorie omogenee di edifici sono individuate nelle tavole 6.1 e 6.2 e comprendono:

  1. 1 - edifici vincolati alla L. 1089/39
  2. 2 - edifici di valore eccezionale equiparati a quelli L. 1089/39
  3. 3a - edifici di particolare valore tipologico integri o parzialmente alterati
  4. 3b - edifici di particolare valore tipologico profondamente alterati
  5. 4a - edifici di valore tipologico integri o parzialmente alterati
  6. 4b - edifici di valore tipologico profondamente alterati
  7. 5a - edifici di scarso valore tipologico integri o parzialmente alterati in contesto di pregio ambientale
  8. 5b - edifici di scarso valore tipologico profondamente alterati in contesto di pregio ambientale
  9. 5c - edifici di scarso valore tipologico in contesto profondamente alterato
  10. 6a - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale compatibili con esso
  11. 6b - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale non compatibili con esso
  12. 6c - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto profondamente alterato
  13. 7a - edifici allo stato di rudere con stato di consistenza leggibile in tutto o in parte
  14. 7b - edifici in fase avanzata di rudere.

Art. 22bis Edifici vincolati alla L. 1089/39 - categ. 1

Sono gli edifici, o parti di essi, notificati e vincolati ai sensi della L. 1089/39.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.

Il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi ammessi è subordinato all'avvenuta autorizzazione della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali competente per territorio non necessariamente vincolante nelle prescrizioni per la conformità urbanistica.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 23 Edifici di valore eccezionale equiparati a quelli L. 1089/39 - categ. 2

Sono gli edifici, o parti di essi, che per qualità e valore storico architettonico sono assimilabili a quelli notificati e vincolati ai sensi della L. 1089/39. In essi sono compresi anche quelli di cui all'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.

Il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi ammessi è subordinato all'avvenuta autorizzazione della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali competente per territorio non necessariamente vincolante nelle prescrizioni per la conformità urbanistica.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 25 Edifici di particolare valore tipologico integri o parzialmente alterati - categ. 3a

Sono gli edifici che, per caratteristiche architettoniche e complessivo assetto tipologico, sono di grande valore documentario per la storia e le radici della comunità insediata e, quindi, nodali per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, e che sono pervenuti a noi integri o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento. Essi possono essere caratterizzati da particolari o elementi architettonici e/o decorativi semplici, ma parte integrante dell'insieme.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 26 Edifici di particolare valore tipologico profondamente alterati - categ. 3b

Sono gli edifici che per caratteristiche architettoniche e complessivo assetto tipologico sono di grande valore documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, ma che sono per-venuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali e nella tecnologia usata negli interventi successivi.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto e alla tutela degli elementi tipologici, architettonici e decorativi ancora presenti o recuperabili.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R1, salvo le parti oggetto di tutela individuate con la metodologia di cui al successivo comma.

Nel caso dimostrato di alterazione profonda interna come definita nel precedente articolo 5, quinto comma, sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia R2.

I progetti devono essere corredati dall'analisi critica come definita all'art. 8.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire il più elevato grado di compatibilità con le parti più integre dell'edificio.

Art. 27 Edifici di valore tipologico integri o parzialmente alterati - categ. 4a

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche, per il complessivo assetto tipologico sono di significativo interesse documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, e che sono pervenuti a noi in condizioni di integrità o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo.

I progetti devono essere corredati dall'analisi critica come definita all'art. 8.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 28 Edifici di valore tipologico profondamente alterati - categ. 4b

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche, per il complessivo assetto tipologico sono di significativo interesse documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, ma che sono pervenuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali o nella tecnologia usata.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto e alla tutela degli elementi tipologici, architettonici e decorativi ancora presenti.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9.

I progetti devono essere corredati da rilievo scientifico quotato di tutto l'edificio finalizzato ad accertare l'assetto fisico complessivo del fabbricato e in esso le eventuali parti oggetto di tutela ai sensi del precedente secondo comma, da una relazione storico critica desumibile da eventuale materiale d'archivio e dal rilievo, da una documentazione fotografica complessiva, anche interna, e dei particolari architettonici, decorativi e tipologici.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire il più elevato grado di compatibilità con le parti più integre dell'edificio.

Art. 29 Edifici di scarso valore tipologico integri o parzialmente alterati in contesto di pregio ambientale - categ. 5a

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche e realizzati generalmente in epoca successiva a quella di prevalente formazione del contesto, sono di interesse documentario ed elementi indispensabili per l'identità del paesaggio urbano o agricolo e che sono pervenuti a noi in condizioni di integrità o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'assetto esterno, ivi comprese la geometria e le finiture.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R1 e R2. R2 è con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9 finalizzati alla tutela dell'assetto esterno, ivi comprese la geometria e le finiture.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 30 Edifici di scarso valore tipologico profondamente alterati in contesto di pregio ambientale - categ. 5b

Sono gli edifici di modesto o scarso interesse architettonico o tipologico, generalmente costruiti in epoca successiva a quella di prevalente formazione del contesto, che sono pervenuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali o nella tecnologia usata da entrare in conflitto e condizionare negativamente l'identità del paesaggio urbano o agricolo di pregio ambientale in cui si trovano.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto, anche attraverso interventi sulla geometria dell'edificio e sull'uso dei materiali.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R2 con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 31 Edifici di scarso valore tipologico in contesto profondamente alterato - categ. 5c

Sono gli edifici di modesto o scarso interesse architettonico o tipologico, generalmente costruiti in epoca successiva a quella di prevalente formazione del contesto, che sono pervenuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali o nella tecnologia usata, ma che ricadono in un contesto anch'esso profondamente alterato e privo di identità.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto, anche attraverso interventi sulla geometria dell'edificio e sull'uso dei materiali.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R2 così come definiti nel precedente articolo 9 con modesto incremento di carico urbanistico, se ammesso dalle norme di zona.

Art. 32 Edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale compatibili con esso - categ. 6a

Sono gli edifici di recente edificazione o di riedificazione nel sedime di precedenti fabbricati, che sono stati ritenuti privi di valore architettonico o tipologico, ma che per complessivo assetto architettonico (geometria, materiali usati, colori, ecc.) risultano correttamente integrati al contesto.

Sono compresi in questa categoria gli edifici localizzati in insediamenti accentrati che, sia pure di epoca recente, presentano caratteri e allineamenti compatibili con il contesto

Gli interventi devono essere mirati alla tutela delle condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R2 così come definiti nel precedente articolo 9 con modesto incremento di carico urbanistico omogeneo alla preesistenza, se ammesso dalle norme di zona.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 33 Edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale non compatibili con esso - categ. 6b

Sono gli edifici di recente edificazione o di riedificazione nel sedime di precedenti fabbricati, che sono stati ritenuti privi di valore architettonico o tipologico, e che per complessivo assetto architettonico (geometria, materiali usati, colori, ecc.) per tecnologia usata sono in conflitto e condizionano negativamente l'identità del paesaggio urbano o agricolo di pregio ambientale in cui si trovano.

Sono compresi in questa categoria gli edifici localizzati in insediamenti accentrati che presentano caratteri e allineamenti non compatibili con il contesto e in particolare quelli sorti in epoca recente all'interno della città murata trecentesca di Castelfranco in contrasto con l'allineamento stradale e con la griglia modulare.

Gli interventi devono essere mirati all'ottenimento di un più corretto rapporto con il contesto e con le sue regole.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione edilizia R3 e di demolizione e ricostruzione secondo le norme di compatibilità contenute nelle norme prescrittive e in quelle disegnate di zona comportanti, ove previsto, incremento di carico urbanistico compatibile con il contesto o, per Castelfranco, con la griglia di pianificazione urbana.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 34 Edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto profondamente alterato - categ. 6c

Sono gli edifici di recente edificazione o di riedificazione nel sedime di precedenti fabbricati, che sono stati ritenuti privi di valore architettonico o tipologico e ricadono in contesto privo di una regola ordinatrice o comunque profondamente alterato in modo ritenuto irreversibile;

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia così come definiti nel precedente articolo R3 e di demolizione e ricostruzione.

Art. 35 Edifici allo stato di rudere con stato di consistenza leggibile in tutto o in parte - categ. 7a

Sono gli edifici che per degrado e/o abbandono, si trovano allo stato di rudere, la cui consistenza plano altimetrica consente in tutto o in parte la comprensione del loro assetto generale esterno e tipologico.

Gli interventi devono essere mirati al recupero funzionale dell'edificio nella sua consistenza documentata dal RU attraverso la conservazione delle parti pervenuteci, la riorganizzazione interna e la tecnologia compatibili con le preesistenze e con gli usi consolidati nell'area agronomica di riferimento.

Art. 36 Edifici in fase avanzata di rudere - categ. 7b

Sono gli edifici che si trovano allo stato di rudere testimoniato dalla sola consistenza planimetrica nell'area di sedime e da quelli attualmente non esistenti, ma testimoniati dalla foto aerea originale più prossima all'entrata in vigore della legge 765/67. Fanno parte della categoria 7b gli edifici anche solo in parte ricadenti in tali condizioni.

Gli interventi sono mirati alla ricostruzione dell'edificio nella stessa area di sedime documentata dalla muratura a terra o dalla planimetria catastale d'impianto, escluse le superfetazioni come definite nel precedente articolo 18. La ricostruzione è altresì possibile esclusivamente sulla base di documentazione, anche fotografica, probante la sua consistenza complessiva in termini di Su o di V o quella delle parti mancanti.

In mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi per i rispettivi casi la riedificazione non è ammessa.

La ricostruzione non è ammessa nel caso di demolizione avvenuta per trasferimento di volume.

Gli interventi devono essere eseguiti con tecnologia compatibile con le preesistenze nell'area agronomica o nell'insediamento di riferimento.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39