Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 22 Modalità di intervento per il patrimonio edilizio di interesse storico

Le metodologie e categorie di intervento ammissibili sul patrimonio edilizio di interesse storico sono definite per categorie omogenee di edifici, tenuto conto dei loro caratteri specifici, del loro stato di conservazione e di leggibilità tipologica in funzione degli obiettivi di cui al primo comma dell'articolo 37 delle norme del piano strutturale.

Negli interventi sono inoltre da rispettare le prescrizioni speciali contenute nelle schede per complesso di case sparse o per isolato e in quelle per singolo edificio, di cui al secondo e quarto comma del precedente articolo 2.

Le categorie omogenee di edifici sono individuate nelle tavole 6.1 e 6.2 e comprendono:

  1. 1 - edifici vincolati alla L. 1089/39
  2. 2 - edifici di valore eccezionale equiparati a quelli L. 1089/39
  3. 3a - edifici di particolare valore tipologico integri o parzialmente alterati
  4. 3b - edifici di particolare valore tipologico profondamente alterati
  5. 4a - edifici di valore tipologico integri o parzialmente alterati
  6. 4b - edifici di valore tipologico profondamente alterati
  7. 5a - edifici di scarso valore tipologico integri o parzialmente alterati in contesto di pregio ambientale
  8. 5b - edifici di scarso valore tipologico profondamente alterati in contesto di pregio ambientale
  9. 5c - edifici di scarso valore tipologico in contesto profondamente alterato
  10. 6a - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale compatibili con esso
  11. 6b - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale non compatibili con esso
  12. 6c - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto profondamente alterato
  13. 7a - edifici allo stato di rudere con stato di consistenza leggibile in tutto o in parte
  14. 7b - edifici in fase avanzata di rudere.

Art. 22bis Edifici vincolati alla L. 1089/39 - categ. 1

Sono gli edifici, o parti di essi, notificati e vincolati ai sensi della L. 1089/39.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.

Il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi ammessi è subordinato all'avvenuta autorizzazione della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali competente per territorio non necessariamente vincolante nelle prescrizioni per la conformità urbanistica.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 23 Edifici di valore eccezionale equiparati a quelli L. 1089/39 - categ. 2

Sono gli edifici, o parti di essi, che per qualità e valore storico architettonico sono assimilabili a quelli notificati e vincolati ai sensi della L. 1089/39. In essi sono compresi anche quelli di cui all'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.

Il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi ammessi è subordinato all'avvenuta autorizzazione della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali competente per territorio non necessariamente vincolante nelle prescrizioni per la conformità urbanistica.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 25 Edifici di particolare valore tipologico integri o parzialmente alterati - categ. 3a

Sono gli edifici che, per caratteristiche architettoniche e complessivo assetto tipologico, sono di grande valore documentario per la storia e le radici della comunità insediata e, quindi, nodali per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, e che sono pervenuti a noi integri o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento. Essi possono essere caratterizzati da particolari o elementi architettonici e/o decorativi semplici, ma parte integrante dell'insieme.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 26 Edifici di particolare valore tipologico profondamente alterati - categ. 3b

Sono gli edifici che per caratteristiche architettoniche e complessivo assetto tipologico sono di grande valore documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, ma che sono per-venuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali e nella tecnologia usata negli interventi successivi.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto e alla tutela degli elementi tipologici, architettonici e decorativi ancora presenti o recuperabili.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R1, salvo le parti oggetto di tutela individuate con la metodologia di cui al successivo comma.

Nel caso dimostrato di alterazione profonda interna come definita nel precedente articolo 5, quinto comma, sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia R2.

I progetti devono essere corredati dall'analisi critica come definita all'art. 8.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire il più elevato grado di compatibilità con le parti più integre dell'edificio.

Art. 27 Edifici di valore tipologico integri o parzialmente alterati - categ. 4a

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche, per il complessivo assetto tipologico sono di significativo interesse documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, cui sono coevi ovvero testimonianze successive di momenti storici significativi, e che sono pervenuti a noi in condizioni di integrità o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo.

I progetti devono essere corredati dall'analisi critica come definita all'art. 8.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 28 Edifici di valore tipologico profondamente alterati - categ. 4b

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche, per il complessivo assetto tipologico sono di significativo interesse documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, ma che sono pervenuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali o nella tecnologia usata.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto e alla tutela degli elementi tipologici, architettonici e decorativi ancora presenti.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9.

I progetti devono essere corredati da rilievo scientifico quotato di tutto l'edificio finalizzato ad accertare l'assetto fisico complessivo del fabbricato e in esso le eventuali parti oggetto di tutela ai sensi del precedente secondo comma, da una relazione storico critica desumibile da eventuale materiale d'archivio e dal rilievo, da una documentazione fotografica complessiva, anche interna, e dei particolari architettonici, decorativi e tipologici.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire il più elevato grado di compatibilità con le parti più integre dell'edificio.

Art. 29 Edifici di scarso valore tipologico integri o parzialmente alterati in contesto di pregio ambientale - categ. 5a

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche e realizzati generalmente in epoca successiva a quella di prevalente formazione del contesto, sono di interesse documentario ed elementi indispensabili per l'identità del paesaggio urbano o agricolo e che sono pervenuti a noi in condizioni di integrità o con modeste alterazioni ritenute reversibili con l'intervento.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'assetto esterno, ivi comprese la geometria e le finiture.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R1 e R2. R2 è con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9 finalizzati alla tutela dell'assetto esterno, ivi comprese la geometria e le finiture.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 30 Edifici di scarso valore tipologico profondamente alterati in contesto di pregio ambientale - categ. 5b

Sono gli edifici di modesto o scarso interesse architettonico o tipologico, generalmente costruiti in epoca successiva a quella di prevalente formazione del contesto, che sono pervenuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali o nella tecnologia usata da entrare in conflitto e condizionare negativamente l'identità del paesaggio urbano o agricolo di pregio ambientale in cui si trovano.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto, anche attraverso interventi sulla geometria dell'edificio e sull'uso dei materiali.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R2 con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 31 Edifici di scarso valore tipologico in contesto profondamente alterato - categ. 5c

Sono gli edifici di modesto o scarso interesse architettonico o tipologico, generalmente costruiti in epoca successiva a quella di prevalente formazione del contesto, che sono pervenuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali o nella tecnologia usata, ma che ricadono in un contesto anch'esso profondamente alterato e privo di identità.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto, anche attraverso interventi sulla geometria dell'edificio e sull'uso dei materiali.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R2 così come definiti nel precedente articolo 9 con modesto incremento di carico urbanistico, se ammesso dalle norme di zona.

Art. 32 Edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale compatibili con esso - categ. 6a

Sono gli edifici di recente edificazione o di riedificazione nel sedime di precedenti fabbricati, che sono stati ritenuti privi di valore architettonico o tipologico, ma che per complessivo assetto architettonico (geometria, materiali usati, colori, ecc.) risultano correttamente integrati al contesto.

Sono compresi in questa categoria gli edifici localizzati in insediamenti accentrati che, sia pure di epoca recente, presentano caratteri e allineamenti compatibili con il contesto

Gli interventi devono essere mirati alla tutela delle condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia R2 così come definiti nel precedente articolo 9 con modesto incremento di carico urbanistico omogeneo alla preesistenza, se ammesso dalle norme di zona.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 33 Edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale non compatibili con esso - categ. 6b

Sono gli edifici di recente edificazione o di riedificazione nel sedime di precedenti fabbricati, che sono stati ritenuti privi di valore architettonico o tipologico, e che per complessivo assetto architettonico (geometria, materiali usati, colori, ecc.) per tecnologia usata sono in conflitto e condizionano negativamente l'identità del paesaggio urbano o agricolo di pregio ambientale in cui si trovano.

Sono compresi in questa categoria gli edifici localizzati in insediamenti accentrati che presentano caratteri e allineamenti non compatibili con il contesto e in particolare quelli sorti in epoca recente all'interno della città murata trecentesca di Castelfranco in contrasto con l'allineamento stradale e con la griglia modulare.

Gli interventi devono essere mirati all'ottenimento di un più corretto rapporto con il contesto e con le sue regole.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione edilizia R3 e di demolizione e ricostruzione secondo le norme di compatibilità contenute nelle norme prescrittive e in quelle disegnate di zona comportanti, ove previsto, incremento di carico urbanistico compatibile con il contesto o, per Castelfranco, con la griglia di pianificazione urbana.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Art. 34 Edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto profondamente alterato - categ. 6c

Sono gli edifici di recente edificazione o di riedificazione nel sedime di precedenti fabbricati, che sono stati ritenuti privi di valore architettonico o tipologico e ricadono in contesto privo di una regola ordinatrice o comunque profondamente alterato in modo ritenuto irreversibile;

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia così come definiti nel precedente articolo R3 e di demolizione e ricostruzione.

Art. 35 Edifici allo stato di rudere con stato di consistenza leggibile in tutto o in parte - categ. 7a

Sono gli edifici che per degrado e/o abbandono, si trovano allo stato di rudere, la cui consistenza plano altimetrica consente in tutto o in parte la comprensione del loro assetto generale esterno e tipologico.

Gli interventi devono essere mirati al recupero funzionale dell'edificio nella sua consistenza documentata dal RU attraverso la conservazione delle parti pervenuteci, la riorganizzazione interna e la tecnologia compatibili con le preesistenze e con gli usi consolidati nell'area agronomica di riferimento.

Art. 36 Edifici in fase avanzata di rudere - categ. 7b

Sono gli edifici che si trovano allo stato di rudere testimoniato dalla sola consistenza planimetrica nell'area di sedime e da quelli attualmente non esistenti, ma testimoniati dalla foto aerea originale più prossima all'entrata in vigore della legge 765/67. Fanno parte della categoria 7b gli edifici anche solo in parte ricadenti in tali condizioni.

Gli interventi sono mirati alla ricostruzione dell'edificio nella stessa area di sedime documentata dalla muratura a terra o dalla planimetria catastale d'impianto, escluse le superfetazioni come definite nel precedente articolo 18. La ricostruzione è altresì possibile esclusivamente sulla base di documentazione, anche fotografica, probante la sua consistenza complessiva in termini di Su o di V o quella delle parti mancanti.

In mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi per i rispettivi casi la riedificazione non è ammessa.

La ricostruzione non è ammessa nel caso di demolizione avvenuta per trasferimento di volume.

Gli interventi devono essere eseguiti con tecnologia compatibile con le preesistenze nell'area agronomica o nell'insediamento di riferimento.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39