Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84- Acquiferi vulnerabili

1. Nelle aree di fondovalle, caratterizzate da terreni a permeabilità alta con conseguente presenza di acquiferi vulnerabili poco profondi e non adeguatamente protetti (individuate nella tavola 6.0.i Carta delle isofreatiche del Piano Strutturale), dovranno essere limitate le attività potenzialmente inquinanti delle acque di sottosuolo quali ad esempio:

  • dispersione di fanghi e acque reflue in sistemi aperti;
  • accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • aree cimiteriali;
  • gestione di rifiuti;
  • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose;
  • pozzi perdenti.

2. La realizzazione di opere connesse a tali attività è subordinata alla predisposizione di adeguati accorgimenti atti a garantire la non contaminazione della falda.

3. Non sono in ogni caso ammessi in tali aree:

  • l'apertura di cave;
  • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze radioattive;
  • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07