Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 95- Luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)

1. Sono i luoghi di concentrazione delle attività di servizio, che spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività di servizio.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività di servizio (alloggio del custode).

Sono usi comunque esclusi:

  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • residenza diversa da quanto sopra citato
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Ove sulle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione non siano individuati interventi specifici, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07