Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 96- Luoghi centrali con destinazione mista (L2)

1. Sono le aree dove si ha maggiore concentrazione di attività commerciali e di servizi, dove l'edificato affaccia lungo piazze e strade relazionandosi con esse.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività di servizio
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni.

Sono usi ammessi:

  • residenza, ove esistente ed ai piani superiori.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), negli ambiti corrispondenti al tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), negli ambiti corrispondenti al tessuto recente (L2.2).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), nel tessuto recente (L2.2), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto;
  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X;
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

La realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme è ammessa esclusivamente nel tessuto recente (L2.2).

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07