Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 98- Centri principali (R1); criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. Sono gli abitati di dimensione più consistente (il capoluogo, Faella, Vaggio, Matassino, Ontaneto e Montalpero), connotati da tessuti prevalentemente residenziali ai quali corrispondono soprattutto aree urbanizzate in epoca moderna e contemporanea.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree; ciò potrà in particolare essere ottenuto attraverso la riduzione degli spazi destinati alla componente degli autoveicoli ed al contrasto alla percorrenza veloce, in modo da restituire anche alle vie interne un ruolo di luogo dello stare piuttosto che esclusivamente quello di canale di scorrimento del traffico.

3. Tutte le strade appartenenti al sottosistema R1 dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno uno dei lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici nel caso di carreggiate di sezione inferiore a 4 ml.

4. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

5. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 40 dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale; essi dovranno essere localizzati in prossimità di parchi e giardini pubblici, se presenti.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07