Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 114- Insediamenti a carattere misto (P3)

1. Sono i luoghi dove oltre alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive, sono presenti in maniera rilevante anche diverse altre funzioni, soprattutto di tipo commerciale e che sono localizzate in aree assai prossime a quelle prevalentemente residenziali e centrali.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a laboratori artigianali ed artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali corrispondenti a fabbriche ed officine, nel caso di attività totalmente compatibili con le aree urbane prevalentemente residenziali
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività di servizio
  • residenza nei casi di

abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

abitazioni non connesse all'attività qualora gli alloggi siano già esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, compresa la trasformazione di abitazioni strettamente connesse all'attività in abitazioni non connesse all'attività

abitazioni non connesse all'attività, non esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, per una SUL non superiore al 15% di quella totale dell'edificio.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • nuova edificazione
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07