Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 129- Rete principale delle connessioni ecologiche (V3)

1. È la componente essenziale della rete ecologica, organizzata sui corridoi fluviali e sulle connessioni degli affluenti, sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti (biodiversità), sia per la indispensabile funzione di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al contenimento o all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico, al ripristino della continuità del sistema dei fossi, alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico, al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici, alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia, anche per quanto riguarda il reticolo idraulico minore.

Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente.

Dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) ed incentivati la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. È ammessa la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e di agricoltura biologica ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

6. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07