Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 149- Agricampeggio

1. Le aree destinate all'ospitalità stagionale in spazi aperti, quale integrazione del reddito agricolo aziendale, devono utilizzare le infrastrutture esistenti ed il loro utilizzo non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con il paesaggio, anche con schermature vegetali coerenti con il contesto rurale tradizionale, evitando comunque la rimozione delle eventuali alberature esistenti.

2. In tali aree è consentita la predisposizione di un massimo di 8 piazzole per tende; non sono ammessi spazi per la sosta di camper e roulotte.

3. Tutti i servizi necessari per garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari ed il supporto a tale attività (bagni, lavabi, lavanderie ed altri locali tecnici) non dovranno comportare la realizzazione di nuove strutture, ma essere unicamente ricavati nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. I limiti dimensionali per tale attività sono definiti all'art.13 della L.R. 30/2003 e s.m.i., mentre i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti sono fissati dall'art. 27 del regolamento n. 46/2004 e s.m.i. di attuazione della suddetta legge.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07