Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 159- Disposizioni generali

1. Gli interventi consistono nella riconfigurazione funzionale e morfologica di parti delle aree urbane attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di parti del territorio rurale, con la realizzazione di complessi edilizi in aree libere, e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture.

2. Le Aree di Trasformazione, denominate attraverso la viabilità che ne descrive la localizzazione, sono identificate da una sigla composta dall' di appartenenza e da un numero progressivo; esse sono perimetrate ed indicate con tale sigla nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

La disciplina specifica di ciascuna Area di Trasformazione è riportata ai successivi articoli, nei quali sono definiti il dimensionamento per gli interventi privati e per gli spazi pubblici, gli obiettivi, le prescrizioni ed i condizionamenti per l'attuazione del progetto, i requisiti e le prestazioni richiesti in particolare per garantire il corretto inserimento paesistico e la sostenibilità ambientale.

Le dimensioni degli spazi pubblici sono da considerarsi dei minimi, con l'eccezione della dimensione delle strade da realizzare che, ove indicata, costituisce una quantificazione di massima, espressa in metri lineari, della lunghezza dei manufatti previsti per il collegamento dei recapiti individuati.

La progettazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e per le attività di servizio dovrà rispettare i criteri e le regole generali definiti all'art. 59 ed i criteri e le regole specifici definiti per ciascun Sistema o Sottosistema agli artt. 94, 98, 104, 108, 116 e 124 delle presenti Norme.

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di Piano Attuativo esteso all'intero ambito oppure ad una o più Unità Minime di Intervento, laddove previste dalle presenti Norme.

4. Nelle Aree di Trasformazione fino all'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico su edifici e spazi aperti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono pertanto ammessi, in particolare, il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

5. Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico, per gli edifici e le aree di pertinenza comprese nelle Aree di Trasformazione saranno ammessi interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), fatto salvo quanto eventualmente disciplinato per edifici di particolare pregio.

6. Le modifiche del perimetro del centro abitato a seguito dell'attuazione delle Aree di Trasformazione non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico ma saranno recepite automaticamente dagli strumenti urbanistici.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07