Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21- Definizioni

1. Elementi costitutivi degli edifici

  • a) Sono elementi strutturali:
    • - le strutture di fondazione;
    • le strutture verticali continue e puntiformi;
    • le strutture orizzontali piane quali solai, terrazzi e balconi;
    • le strutture voltate;
    • le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • i porticati e le logge;
    • gli elementi di presidio statico, catene, speroni, ecc.
  • b) Sono elementi complementari interni:
    • - le pareti non portanti;
    • le controsoffittature piane e voltate;
    • i soppalchi.
  • c) Sono elementi complementari esterni e di finitura:
    • - le superfici parietali esterne quali intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, ecc.;
    • le aperture (finestre, porte, ecc.), gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • le ringhiere e le inferriate;
    • i lucernari;
    • gli elementi non strutturali della copertura;
    • le pensiline.
  • d) Sono elementi tecnici:
    • - gli impianti tecnologici;
    • i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, ecc.).

    2. Principali opere che riguardano gli interventi sugli edifici esistenti

    • a) Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
    • b) Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
    • c) Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi.
    • d) Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
    • e) Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
    • f) Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
    • g) Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07