Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 23- Manutenzione straordinaria

1. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

2. Tali interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso né la suddivisione di unità immobiliari e non devono alterare i caratteri architettonici degli edifici.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07