Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 39- Ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 e la demolizione con fedele ricostruzione, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Comprende inoltre incrementi di Superficie Utile Lorda ottenuti senza modifiche della sagoma esistente e la chiusura di porticati o logge, fermo restando il rispetto delle distanze minime.

3. Sono ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del Volume esistente, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze, e nel rispetto dei limiti sotto definiti.

Esse devono essere collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione rispetto all'unità immobiliare di riferimento.

Tali addizioni funzionali comprendono:

  • la realizzazione, nell'impossibilità di soluzioni distributive interne e nella misura strettamente necessaria all'uso progettato, di servizi igienici, qualora carenti, e di volumi tecnici, scale o ascensori;
  • la realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nei limiti delle dotazioni minime richieste dalle norme per i parcheggi pertinenziali e nel rispetto delle caratteristiche stabilite all'art. 10 in riferimento alle autorimesse private escluse dal computo della SUL;
  • il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, sempreché l'altezza interna netta media - senza considerare eventuali tramezzature - non sia inferiore a 1,50 ml. e l'altezza di progetto non risulti superiore a quella degli edifici latistanti.

4. Le addizioni funzionali comprendono altresì - sempreché l 'intervento non sia proposto su immobili legittimati a seguito di condono edilizio - il rialzamento di porzioni di edificio con un numero di piani inferiore a quello prevalente, la copertura e chiusura di terrazze o balconi e l'aggiunta di nuovi volumi in continuità con quello principale, fermo restando il limite del 20% del Volume esistente sopra citato e nel rispetto dei parametri definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto oppure secondo la disciplina specifica per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.

5. Le addizioni funzionali si attuano "una tantum", in riferimento alle unità immobiliari degli edifici esistenti, e non possono essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d'uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tali scopi; per le unità immobiliari in riferimento alle quali siano state attuate le addizioni funzionali non sono altresì ammessi la modifica della destinazione d'uso e/o la formazione di nuove unità attraverso successivi interventi.

6. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di tettoie, senza incremento di SUL, nei limiti definiti al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07