Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 56- Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • Tr · alberghi, residence, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva;
  • Tc · campeggi.

2. Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07