Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 64- Disciplina dei beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004

1. Per la parte del territorio inclusa tra i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (codice 9051258, D.M. 09/02/1976 - G.U. 59 del 1976: Zona del Pratomagno), aree di notevole interesse pubblico per il riconoscimento di rilevanti valori ambientali, storico-architettonici ed urbanistici e panoramici, legati sia agli elementi naturali sia a quelli antropici del territorio aperto, degli insediamenti e della viabilità, sono stabiliti i seguenti obiettivi:

  • salvaguardia delle visuali panoramiche verso il Valdarno ed oltre e tutela dell'area in quanto quadro di sfondo visibile a sua volta da molti luoghi e dall'Autostrada del Sole;
  • mantenimento delle aperture panoramiche garantite dalla posizione dominante, sia nella fascia collinare, lungo i tracciati viari ed i corrispondenza degli insediamenti, sia nelle aree di crinale e nei prati pascoli della montagna, impedendo l'alterazione dei rapporti tra elementi costitutivi naturali ed antropici e della percezione visiva offerta e goduta in tali luoghi, anche in riferimento all'eventuale impatto dovuto alle installazioni impiantistiche.

2. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica sopra richiamate pertanto:

  • è vietata qualsiasi trasformazione edilizia che alteri il profilo dei crinali;
  • non è consentita la localizzazione di impianti eolici e di infrastrutture ad essi correlate con altezza al rotore superiore a 25 ml., fermo restando l'obbligo di effettuare specifica valutazione di inserimento paesaggistico per impianti di altezza inferiore;
  • l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è consentita esclusivamente se totalmente integrata nella copertura degli edifici, su edifici minori o comunque sulle unità volumetriche di altezza inferiore e poco visibili, adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica e garantendone un corretto inserimento paesaggistico;
  • l'installazione di impianti per la telefonia mobile è ammessa previa verifica dell'inserimento paesaggistico-ambientale e della mitigazione degli impatti e della specificità del sito;
  • eventuali nuovi impianti di connessione alla rete elettrica dovranno essere realizzati tramite collegamenti interrati;
  • l'installazione degli impianti pubblicitari è limitata alla segnaletica di carattere escursionistico e turistico e comunque subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07