Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 69- Disciplina del Sito di Importanza Regionale Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno

1. Per le aree appartenenti al SIR Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno, pSIC e ZPS, Sito di Importanza Regionale compreso nella rete Natura 2000, si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R. n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione).

Sono inoltre integralmente assunti i contenuti del Piano di Gestione approvato con D.C.P. n. 128 del 23/11/2006.

2. Per limitare l'impatto causato da infrastrutture e attività ricreative, dovranno essere previsti, con il supporto di ulteriori atti di governo del territorio:

  • la regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e della loro gestione;
  • la regolamentazione delle attività sportive e di tempo libero quali in particolare quelle svolte mediante deltaplano o parapendio;
  • la localizzazione di eventuali aree di sosta lungo le strade ed i sentieri di accesso al sito e la razionalizzazione del carico turistico;
  • il mantenimento (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.).

3. Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative sul Sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza; tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all'interno del Sito, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

4. Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

5. È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva superiore a 20 kw.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07