Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo VIII- Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali

Art. 92- Disposizioni generali

1. I Sistemi funzionali individuati dal Piano Strutturale sono articolati in sottosistemi ed ambiti in relazione agli aspetti paesaggistici ed alle invarianti nonché in base alla caratterizzazione dei tessuti insediativi all'interno delle aree urbane.

2. Sistemi, sottosistemi ed ambiti sono riportati nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del sistema/sottosistema/ambito è posizionato in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso),

3. Per ciascun sottosistema o ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi che definiscono quanto caratterizzante, ammesso ed escluso, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione o nella disciplina di aree specifiche ed, in particolare, per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. Per quanto riguarda gli usi, ove non diversamente disciplinato, è sempre consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, anche se in contrasto con quelle ammesse dal R.U.; in tal caso sono ammessi, oltre agli interventi rivolti all'adeguamento alle previsioni del R.U., gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il superamento delle barriere architettoniche e la demolizione, quest'ultima con esclusione degli edifici ai quali sia attribuito l'intervento di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) oppure di restauro e risanamento conservativo.

5. Quando nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione oltre al riferimento al sistema, sottosistema o ambito di appartenenza è indicata anche una sigla riferita ad una specifica funzione o sua articolazione, questa deve essere intesa come funzione esclusiva; in tali casi questa indicazione prevale sulle prescrizioni del relativo sottosistema.

Capo I- Luoghi centrali (L)

Art. 93- Generalità

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali i luoghi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, comprendendo con tale termine sia gli edifici e le attrezzature che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento ed il potenziamento delle attività di interesse collettivo, consolidando il ruolo di riferimento per la comunità, nel rispetto dei principi insediativi che connotano, in particolare, il tessuto edificato di antica formazione.

3. Il sistema dei luoghi centrali è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)
  • luoghi centrali con destinazione mista (L2), composto da

tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)

tessuto recente (L2.2).

Art. 94- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà privilegiare il traffico pedonale e facilitare quello ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovrà essere prioritariamente perseguito l'obiettivo di rendere continua in tutto il sistema dei luoghi centrali, all'interno delle singole frazioni, la percorribilità accessibile e sicura, creando una forte e riconoscibile rete di collegamento tra i principali spazi e strutture di interesse collettivo.

3. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

4. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 20 (o frazione di 20) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

Art. 95- Luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)

1. Sono i luoghi di concentrazione delle attività di servizio, che spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività di servizio.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività di servizio (alloggio del custode).

Sono usi comunque esclusi:

  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • residenza diversa da quanto sopra citato
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Ove sulle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione non siano individuati interventi specifici, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte.

Art. 96- Luoghi centrali con destinazione mista (L2)

1. Sono le aree dove si ha maggiore concentrazione di attività commerciali e di servizi, dove l'edificato affaccia lungo piazze e strade relazionandosi con esse.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività di servizio
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni.

Sono usi ammessi:

  • residenza, ove esistente ed ai piani superiori.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), negli ambiti corrispondenti al tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), negli ambiti corrispondenti al tessuto recente (L2.2).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), nel tessuto recente (L2.2), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto;
  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X;
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

La realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme è ammessa esclusivamente nel tessuto recente (L2.2).

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Capo II- Residenza (R)

Art. 97- Generalità

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti, tutelando le parti di più rilevante pregio e valore storico-documentale e valorizzando il rapporto con il contesto paesistico; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.

3. Il sistema della residenza è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • centri principali (R1), composto da

nuclei di matrice antica (R1.1)

tessuti pianificati a bassa/media densità (R1.2)

tessuti pianificati ad alta densità (R1.3)

insediamenti eterogenei (R1.4)

aree residenziali miste (R1.5)

  • nuclei minori (R2), composto da

nuclei minori dell'alta collina (R2.1)

nuclei minori del fondovalle (R2.2).

Art. 98- Centri principali (R1); criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. Sono gli abitati di dimensione più consistente (il capoluogo, Faella, Vaggio, Matassino, Ontaneto e Montalpero), connotati da tessuti prevalentemente residenziali ai quali corrispondono soprattutto aree urbanizzate in epoca moderna e contemporanea.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree; ciò potrà in particolare essere ottenuto attraverso la riduzione degli spazi destinati alla componente degli autoveicoli ed al contrasto alla percorrenza veloce, in modo da restituire anche alle vie interne un ruolo di luogo dello stare piuttosto che esclusivamente quello di canale di scorrimento del traffico.

3. Tutte le strade appartenenti al sottosistema R1 dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno uno dei lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici nel caso di carreggiate di sezione inferiore a 4 ml.

4. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

5. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 40 dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale; essi dovranno essere localizzati in prossimità di parchi e giardini pubblici, se presenti.

Art. 99- Nuclei di matrice antica (R1.1)

1. Sono i nuclei "generatori" dell'insediamento di Pian di Scò, presenti nel capoluogo, che mantengono tuttora la riconoscibilità della struttura che ha originato il paese, anche se in parte alterati dallo sviluppo urbano circostante.

Si tratta di edifici e complessi con principi insediativi e caratteristiche tipologiche ed architettoniche generalmente di pregio, oltre che di valore storico-documentale; pertanto essi risultano meritevoli di salvaguardia.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica
  • nuova edificazione.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non sono ammesse la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 100- Tessuti pianificati a bassa/media densità (R1.2)

1. Sono le parti dei centri abitati costruite in prevalenza prima degli anni '90, formate da tessuti di lotti di dimensione modesta, con villini, piccole palazzine e qualche condominio.

Questi tessuti sono oggi carenti per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali (ad esempio i parcheggi) ed i fabbricati necessitano in genere di adeguamento, soprattutto nel caso delle costruzioni realizzate negli anni '60 e '70.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, nei limiti della SUL esistente e del numero di piani massimo definito al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato presente nel contesto; in tali aree sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato presente nel contesto;

nel caso di insediamenti incongrui rispetto al tessuto esistente, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, l'intervento di sostituzione edilizia dovrà fare riferimento alla disciplina specifica riportata al Titolo X;

  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. Sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 101- Tessuti pianificati ad alta densità (R1.3)

1. Sono le parti dei centri abitati costruite soprattutto a partire dalla fine degli anni '80, formate in prevalenza da interventi di dimensione rilevante che hanno fortemente improntato alcune zone - anche se interessando aree non necessariamente di grande estensione -, tra le quali i tessuti delle lottizzazioni recenti connotate da indici di edificabilità molto consistenti. In alcuni casi gli insediamenti presentano caratteristiche di unitarietà.

Questi contesti, di recente realizzazione, non necessitano in generale di particolari interventi per quanto riguarda l'edificato.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività di servizio
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Sono interventi ammessi:

  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. Non sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.

6. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 102- Insediamenti eterogenei (R1.4)

1. Sono le parti dei centri abitati formatesi a seguito di progressivi interventi tra loro scarsamente coordinati, a partire da modalità insediative diffuse (complessi di matrice antica, edifici rurali) oppure tessuti successivamente saturati in maniera impropria o fortemente alterati. Sono parti prive di omogeneità e di comuni regole insediative, spesso carenti di infrastrutture - ad esempio per quanto riguarda la viabilità -.

Le caratteristiche di tali contesti comportano la necessità di limitare ulteriori incrementi del carico urbanistico, privilegiando il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in relazione alle specifiche caratteristiche dei manufatti.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività di servizio.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X oppure secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto; sono in tali casi altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, nel rispetto dei medesimi parametri
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 103- Aree residenziali miste (R1.5)

1. Sono le parti che per tipologia insediativa e/o per localizzazione sono particolarmente caratterizzate o caratterizzabili dalla presenza di altre funzioni insieme a quella residenziale.

Questi tessuti sono spesso carenti per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali (ad esempio i parcheggi) e molti fabbricati necessitano di adeguamento, soprattutto nel caso delle costruzioni realizzate negli anni '60 e '70.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a laboratori artigianali ed artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni, comprese eventuali abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode).

Sono usi ammessi:

  • attività di servizio
  • infrastrutture per la mobilità limitatamente ad attività di trasporto collettivo, nel caso di aree poste lungo la viabilità principale intercomunale (M1).

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità diverse da quelle sopra citate.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X oppure secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato; sono in tale ultimo caso altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i medesimi parametri
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. Sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 104- Nuclei minori (R2); criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. Sono nuclei minori prevalentemente di matrice storica, quali Casabiondo, Caselli, Simonti, il Pino e Casariccio, che mantengono comunque un rilevante senso di identità, anche se interventi non adeguati al contesto e addizioni recenti ne hanno in alcuni casi alterato l'impianto e la caratterizzazione.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a tutelare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree, appropriate alle caratteristiche storiche e paesistiche.

3. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come luogo di riferimento per il nucleo.

4. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, parte dei quali riservati alle persone disabili, nella misura di 1 ogni 10 del numero totale di posti auto.

Art. 105- Nuclei minori dell'alta collina (R2.1)

1. Corrispondono ai nuclei di Casabiondo e Caselli dove, in virtù della particolare rilevanza dei luoghi, anche dal punto di vista paesaggistico, sono previsti interventi di conservazione dell'impianto e degli elementi di pregio o di valore storico-testimoniale.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica
  • nuova edificazione.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non sono ammesse la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 106- Nuclei minori del fondovalle (R2.2)

1. Corrispondono agli aggregati di Simonti, il Pino e Casariccio che, per le caratteristiche dei contesti e dei manufatti che li compongono e soprattutto per l'incidenza di alterazioni recenti e non, sono da prevedersi prevalentemente interventi di riqualificazione.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Capo III- Produzione (P)

Art. 107- Generalità

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.

3. Il sistema della produzione è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • insediamenti nelle zone produttive (P1), del quale fa parte

il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)

  • insediamenti produttivi isolati (P2), composto da

la Fornace (P2.1)

la Pirotecnica (P2.2)

  • insediamenti a carattere misto (P3).

Art. 108- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà contemplare i requisiti adeguati al traffico pedonale e facilitare quello ciclabile, attraverso un'opportuna configurazione delle aree, mantenendo in ogni caso alti livelli di servizio allo svolgimento delle attività produttive, sia per gli addetti e gli utenti che per le merci.

2. Tutte le strade appartenenti al sistema della produzione dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno uno dei lati.

3. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 40 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Art. 109- Insediamenti delle zone produttive (P1)

1. Sono i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituiti da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali con esclusione delle attività estrattive
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività direzionali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • attività di servizio
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) dove già esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico oppure dove esplicitamente previsto nelle aree con discipline specifiche e nelle Aree di Trasformazione.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

8. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

4. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 110- Il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)

1. L'area, anche per la sua collocazione geografica, con un minore livello di accessibilità e più delicata dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, è vocata principalmente all'insediamento di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli ed alla localizzazione di attività con moderato livello di attrattività dal punto di vista del traffico indotto.

2. Oltre a quelle esplicitate al precedente articolo, valgono le seguenti regole:

  • sono esclusi impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • sono escluse attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività direzionali ed infrastrutture per la mobilità;
  • sono escluse attività commerciali, ad eccezione della somministrazione di alimenti e bevande;
  • tutti gli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica oppure di nuova edificazione sono condizionati alla contestuale realizzazione di impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie comunque non inferiore al 20% dell'area di intervento.

3. Diversamente dagli altri insediamenti delle zone produttive, in considerazione dello specifico contesto, nell'ambito P1.1sono consentiti:

  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) anche dove non esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; in tale caso è ammessa la destinazione ad alloggio del custode di una SUL massima di 90 mq. purché l'unità immobiliare abbia SUL non inferiore a 1.000 mq.; per ogni unità immobiliare è ammesso un solo alloggio;
  • attività turistico-ricettive.

Art. 111- Insediamenti produttivi isolati (P2)

1. Sono i complessi dedicati a specifiche lavorazioni, da tempo insediati nel territorio comunale, costituiti da insediamenti non appartenenti a tessuti produttivi, anche se in parte inseriti nell'area urbana di Matassino.

2. Tali aree sono destinate all'uso esclusivo di attività industriali artigianali; la residenza è consentita limitatamente ad eventuali abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

3. Gli interventi sono definiti specificamente per ciascuna di esse, tenendo conto delle caratteristiche non assimilabili a generici insediamenti produttivi che ad esse sono attribuibili.

Art. 112- La Fornace (P2.1)

1. L'azienda per la produzione di materiali in laterizio, che rappresenta un elemento di grande rilievo per l'economia produttiva locale, è collegata all'attività estrattiva esercitata nell'area immediatamente alle spalle dell'insediamento.

2. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, anche con realizzazione di fabbricati autonomi, secondo i seguenti parametri:

Rapporto di Copertura 0,5 - numero di piani 1 (altezza massima 7,00 ml.).

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo esteso all'intero ambito.

Art. 113- La Pirotecnica (P2.2)

1. L'azienda, in considerazione della peculiare tipologia produttiva, comprende una vasta area di pertinenza con alcuni edifici di modeste dimensioni a supporto dell'attività.

2. Sono ammessi interventi di nuova edificazione a completamento della struttura produttiva specialistica, secondo i seguenti parametri:

Superficie Coperta 510 mq. - numero di piani 1 (altezza massima 3,50 ml.).

I nuovi edifici non potranno essere localizzati nelle aree individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno - stralcio "Rischio idraulico" - come interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di tipo A e di tipo B e come aree di pertinenza fluviale.

Uffici, magazzini di materiale inerte e attrezzature sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota non superiore a 140 ml. s.l.m.; i depositi di materiali pericolosi sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota superiore a 140 ml. s.l.m. e dovranno essere completamente interrati.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti distanze dai confini dell'ambito:

  • 10 ml. per magazzini di materiale inerte
  • 10 ml. per uffici
  • 30 ml. per zone di lavorazione o deposito di materiale esplosivo.

Per l'edificio residenziale esistente ed il fabbricato pertinenziale ad esso sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b).

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo esteso all'intero ambito.

Art. 114- Insediamenti a carattere misto (P3)

1. Sono i luoghi dove oltre alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive, sono presenti in maniera rilevante anche diverse altre funzioni, soprattutto di tipo commerciale e che sono localizzate in aree assai prossime a quelle prevalentemente residenziali e centrali.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a laboratori artigianali ed artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali corrispondenti a fabbriche ed officine, nel caso di attività totalmente compatibili con le aree urbane prevalentemente residenziali
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività di servizio
  • residenza nei casi di

abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

abitazioni non connesse all'attività qualora gli alloggi siano già esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, compresa la trasformazione di abitazioni strettamente connesse all'attività in abitazioni non connesse all'attività

abitazioni non connesse all'attività, non esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, per una SUL non superiore al 15% di quella totale dell'edificio.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • nuova edificazione
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Capo IV- Mobilità (M)

Art. 115- Generalità

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale e la viabilità minore di interesse generale, con esclusione della viabilità locale di distribuzione interna al sistema insediativo (corrispondente a luoghi centrali, residenza e produzione) e delle altre strade appartenenti alla viabilità minore. Comprendono le sedi stradali in senso stretto, gli svincoli e gli incroci, le aree laterali delimitanti il corpo stradale (cigli, scarpate, fossetti) ed i marciapiedi e/o eventuali percorsi ciclopedonali o piste ciclabili.

2. Il sistema della mobilità è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • viabilità principale intercomunale (M1)
  • viabilità di collegamento interno (M2), del quale fa parte

viabilità di collegamento nel centro abitato di Vaggio (M2.1)

  • altri itinerari di interesse generale (M3).

Art. 116- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico diversi dalle aree di circolazione ed in particolare quella delle aree di sosta dei veicoli dovrà contemplare i requisiti adeguati alla fruizione pedonale, attraverso un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; in ambito urbano nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

3. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta alle seguenti regole:

  • lungo le strade appartenenti al sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; sono consentiti striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico;
  • nel caso di strade individuate come viabilità di interesse storico e paesistico e nei tratti di particolare rilievo per panoramicità la collocazione degli impianti pubblicitari è comunque subordinata alla valutazione della compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto, anche sulla base di un progetto unitario relativo all'insieme dei manufatti della strada; gli impianti non potranno essere ubicati in ambiti aperti e privi di vegetazione e non dovranno interferire con aperture visuali e punti di vista panoramici; dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità dei centri abitati;
  • è in ogni caso vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); in prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

Art. 117- Viabilità principale intercomunale (M1)

1. La viabilità principale intercomunale M1 è costituita dagli assi fondamentali a servizio delle relazioni territoriali: la Provinciale della Castagneta, la Setteponti, la Provinciale Fiorentina e la via Urbinese.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M1 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano, cioè strade:

  • ad unica carreggiata
  • con almeno una corsia per senso di marcia e banchine
  • con intersezioni che potranno essere organizzate a raso e dovranno garantire elevati standard di sicurezza e minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico.

3. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  • autoveicoli privati
  • autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea
  • pedoni e ciclisti.

4. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

5. In ambito extraurbano:

  • per i mezzi privati la sosta è ammessa esclusivamente su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate;
  • è ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è ammesso il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria.

6. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1 ed appartenenti all'ambito V6.3 Coltivi di fondovalle, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti. Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui all'art. 61.

7. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

8. Nei tratti extraurbani della Strada Provinciale Setteponti e lungo la Strada Provinciale Fiorentina - dalla galleria alla località Ciliegiole -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

Art. 118- Viabilità di collegamento interno (M2)

1. La viabilità di collegamento M2 individua i tracciati che strutturano la mobilità all'interno dei centri abitati e le relazioni tra di essi, consentendo altresì l'accessibilità alle zone produttive.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M2 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano, cioè strade:

  • ad unica carreggiata
  • con almeno una corsia per senso di marcia e banchine
  • con intersezioni che potranno essere organizzate a raso e dovranno garantire elevati standard di sicurezza e minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico.

3. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  • autoveicoli privati
  • autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea
  • pedoni e ciclisti.

4. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

5. In ambito extraurbano:

  • per i mezzi privati la sosta è ammessa esclusivamente su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate;
  • è ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è ammesso il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria.

6. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

7. Nel tratto di via del Varco - dal cimitero di Faella a Vaggio - e lungo via del Palagio - dal Corbezzolo alla zona produttiva -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

Art. 119- Viabilità di collegamento nel centro abitato di Vaggio (M2.1)

1. Il tratto urbano di via del Varco a Vaggio è un contesto dove il traffico di attraversamento rappresenta una problematica rilevante alla quale potrà essere data adeguata soluzione solo a seguito della realizzazione dei tracciati alternativi proposti dal Piano Strutturale ed individuati dal presente Regolamento Urbanistico all'interno dell'Area di Trasformazione AT4.01: tale progetto comprende infatti la definizione del collegamento tra via del Varco e la Provinciale della Castagneta e del nuovo collegamento tra via del Varco e la Provinciale Ponte Matassino-Reggello; quest'ultimo progetto è soggetto a specifici accordi con il Comune di Reggello e con gli Enti sovraordinati competenti in materia, in particolare per quanto attiene alla realizzazione del nuovo ponte sul Resco.

2. In attesa dell'attuazione di una o di entrambe le opere, dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale via del Varco appartiene tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

3. Successivamente alla realizzazione di una o entrambe le opere il tratto urbano di via del Varco dovrà essere riqualificato nel rispetto dei requisiti stabiliti per la viabilità appartenente ai luoghi centrali di cui all'art. 94 delle presenti Norme.

Art. 120- Altri itinerari di interesse generale (M3)

1. Corrisponde ad una rete di tracciati che attraversa e mette in relazione i differenti paesaggi ed ambienti, i contesti urbani ed aree e siti di interesse storico-naturalistico; essa si identifica con le strade di origine antica che, insieme ai principali assi viari, hanno strutturato il territorio e gli insediamenti.

Si tratta di tracciati rilevanti per usi promiscui, cioè sia per collegare i nuclei rurali e le case sparse sia ai fini della produzione agricola e forestale sia per itinerari escursionistici e del tempo libero in generale.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M3 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade locali extraurbane, cioè strade:

  • ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia, banchine eventualmente pavimentate, con o senza marciapiedi.

3. Dovranno essere mantenuti e tutelati i manufatti complementari ai tracciati, tra i quali, in particolare, gli antichi ponti della strada lungo il Resco che attraverso il Pratomagno conduce a Gastra.

4. Lungo tali itinerari non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale e ciclabile; dovrà in ogni caso essere previsto il ripristino della continuità fisica del percorso ove questa sia interrotta.

5. Per tali percorsi dovranno essere messi a punto progetti complessivi, relativi ad un singolo tracciato o a più tracciati contigui, che prevedano la riqualificazione di situazioni non ottimali e la riapertura degli eventuali tratti attualmente chiusi. Tali progetti dovranno altresì individuare i servizi necessari e gli elementi di supporto, dando priorità in ogni caso al recupero o alla riqualificazione di strutture e manufatti esistenti.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione ed alla definizione dei materiali e delle caratteristiche delle sezioni dei tracciati ad esempio con la predisposizione di alberature per fornire un'adeguata ombreggiatura e l'introduzione di opportuna segnaletica stradale e turistica.

I progetti dovranno essere realizzati mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata o mediante progetti di opera pubblica.

6. Lungo la strada che collega Casabiondo e Menzano, da una parte, e dall'altra si snoda parallela alla Setteponti passando da Bergasassi, lungo la via della Ghiacciaia fino a Vallereggi e lungo la Strada di Montecarelli - dal ponte Bailey alla chiesa -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

7. È ammessa la realizzazione di eventuali nuovi tratti alternativi a quelli esistenti - purché di limitata estensione - che si rendessero necessari e di utilità pubblica ad esempio per consentire l'accessibilità ai mezzi di emergenza; i progetti dovranno assicurare, coerentemente al ruolo ricoperto per la mobilità, la continuità della percezione del percorso ed un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale, oltre a conservare e recuperare gli elementi costitutivi della trama viaria esistente, in particolare i muri in pietra ed il trattamento del fondo stradale, come al precedente comma 5.

Gli interventi, qualora proposti con iniziativa privata, sono subordinati alla stipula di convenzione per la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dei nuovi tratti realizzati.

8. Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

Art. 121- Viabilità di interesse storico e paesistico

1. La viabilità di interesse storico e paesistico individua la trama principale delle strade locali il cui tracciato risulta ancora sostanzialmente coerente a quello presente al Catasto Lorenese e che rivestono particolare importanza nel costituire, insieme agli insediamenti che vi si affacciano e/o agli ambiti rurali che attraversano, contesti paesistici di pregio.

2. Tale viabilità dovrà essere tutelata nei suoi elementi caratterizzanti, compatibilmente con la funzionalità attribuita a ciascun tracciato ai fini della circolazione, anche per quanto riguarda le sistemazioni e gli arredi delle aree contigue (muri a retta e di cinta, ponti, cippi miliari, edicole votive, filari alberati), ove necessario attraverso interventi di ripristino, adottando opportuni accorgimenti che non riducano le condizioni di sicurezza.

Nei tratti nei quali gli elementi caratterizzanti risultino già alterati dovranno essere previsti interventi di riqualificazione.

3. Il trattamento del fondo stradale dovrà essere mantenuto inalterato, evitando in particolare la sostituzione di materiali caratterizzanti quale la pietra (lastricato) e la pavimentazione delle strade bianche.

4. Per la viabilità di interesse storico e paesistico nel territorio rurale valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

Art. 122- Rete ciclopedonale, percorsi ciclopedonali e piste ciclabili

1. La rete ciclopedonale è destinata alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport.

All'interno dei centri abitati rappresenta un'alternativa valida all'uso dell'auto privata per coprire piccole distanze. In ambito urbano essa è integrata dalla viabilità e dagli spazi aperti appartenenti al sistema dei Luoghi centrali, nei quali è comunque privilegiato l'uso pedonale.

Nei fondovalle e sull'altopiano si sviluppa prevalentemente su terreni pianeggianti ed è adatta a qualunque tipo di utenza; nell'area collinare ed altocollinare è caratterizzata da pendenze più rilevanti, quindi particolarmente adatta ad esempio per le mountain bike.

2. La rete ciclopedonale principale è costituita dalle strade appartenenti al sottosistema M3 e dagli itinerari individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione come percorsi ciclopedonali. È ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

3. I percorsi ciclopedonali in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano anche tracciati esistenti, in particolare nel territorio rurale. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione ciclopedonale, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni; nel caso di itinerari individuati lungo strade appartenenti al sottosistemi M1 ed M2 i percorsi ciclopedonali dovranno essere sempre separati dalle corsie destinate al traffico carrabile.

4. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno se possibile in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano (all'interno dei centri abitati).

5. Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

6. Qualora non siano disponibili accessi carrabili alternativi, i percorsi ciclopedonali dovranno di norma consentire anche il transito lento di automezzi di emergenza.

7. Nel caso le dimensioni disponibili consentano la separazione degli spazi riservati al traffico ciclistico da quello pedonale, la larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Capo V- Ambiente (V)

Art. 123- Generalità

1. Fanno parte del sistema ambientale i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

Il sistema ambientale corrisponde al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005.

2. In tali aree si prevedono interventi di mantenimento e potenziamento dell'ecosistema ambientale, tutelando gli elementi di pregio naturalistico e di valore storico e paesaggistico, comprese le sistemazioni agrarie tradizionali, e favorendo le attività che assicurano un adeguato presidio del territorio, anche attraverso corrette modalità di fruizione collettiva degli spazi aperti.

3. Il sistema ambientale è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • riserve di naturalità (V1), del quale fa parte

Poggio alla Regina (V1.1)

  • emergenze geomorfologiche (V2), del quale fa parte

Poggio Rosso (V2.1)

  • rete principale delle connessioni ecologiche (V3)
  • fascia di transizione altocollinare (V4)
  • fascia di transizione dell'altopiano (V5), del quale fa parte

altopiano orientale (V5.1)

  • aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6), composto da

coltivi della bassa collina (V6.1)

coltivi di Simonti (V6.2)

coltivi di fondovalle (V6.3).

Art. 124- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a tutelare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree, appropriate alle caratteristiche storiche e paesistiche.

2. In particolare, le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica.

3. La trama viaria esistente dovrà essere conservata e recuperata nei suoi elementi costitutivi, in particolare i muri in pietra ed il trattamento del fondo stradale, non precludendo comunque la possibilità di impiegare materiali o tecnologie contemporanei qualora si dimostrassero adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

La modifica dei tracciati rurali esistenti è consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento; i nuovi tratti dovranno in ogni caso mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente; per le strade appartenenti alla viabilità di interesse storico e paesistico la modifica del tracciato non dovrà comunque alterare la percezione del paesaggio.

Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

4. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari, con esclusione delle aree poste lungo le strade appartenenti al sistema della mobilità per le quali valgono le prescrizioni di cui all'art. 116 delle presenti Norme; la segnaletica di carattere escursionistico e turistico è ammessa purché ne sia verificato il corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Art. 125- Riserve di naturalità (V1)

1. Sono le aree collinari e montane caratterizzate da continuità vegetazionale ed idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e coltivi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive, con esclusione dei campeggi.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. È vietato percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti e dei mezzi di soccorso. Sono inoltre vietate le attività di motocross.

4. Gli interventi dovranno essere finalizzati prioritariamente alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo l'incremento dei tempi di corrivazione tramite la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione, adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione), alla tutela delle praterie di crinale e delle aree aperte, contrastando, per quanto possibile, l'ulteriore sviluppo del bosco dovuto all'abbandono dei pascoli. Faranno eccezione le aree in cui la rinaturalizzazione tende a migliorare le prestazioni ecologiche, naturalistiche o idrogeologiche del territorio.

5. È ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie, lungo tracciati esistenti.

6. È consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture destinate a funzione antincendio, protezione civile, elisoccorso e per il raggiungimento degli obiettivi dei piani di assestamento forestale e per le attività pastorali, se proposti da soggetti pubblici.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi rurali, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni, di cui al comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, e di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Art. 126- V1.1 - Poggio alla Regina

1. È l'area corrispondente al sito archeologico di Castiglion della Corte e all'insediamento fortificato dei Conti Guidi.

2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi volti alla valorizzazione attraverso operazioni di consolidamento e restauro.

Per tali aree è disposto l'assoluto divieto di nuova edificazione e di installazione di manufatti.

3. L'area individuata come Parco territoriale (Svt) è destinata all'uso pubblico, quale luogo di interesse culturale ed ambientale, dove sono consentite esclusivamente attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative, documentaristiche e di sorveglianza, in accordo con la Soprintendenza Archeologica.

La viabilità di accesso dovrà essere mantenuta con le caratteristiche esistenti e con materiali permeabili.

Art. 127- Emergenze geomorfologiche (V2)

1. Sono costituite da un insieme di aree, comprendenti parti di territorio agricolo ed aree boscate, incluse in particolare quelle appartenenti all'ANPIL delle Balze - zona monumentale ed area segnalata -, connotate da elevata instabilità geomorfologica.

Tale contesto è riconosciuto di valore naturalistico, ambientale e paesistico e presenta continue dinamiche evolutive degli assetti morfologici e vegetazionali, di estremo interesse scientifico.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione).

Sono vietati colture e costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento.

Al fine del contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno, sono vietati i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede, la demolizione anche parziale delle formazioni verticali, la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante, a terrazzamenti e ciglionamenti, l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia, le attività estrattive, la sostituzione delle colture tradizionali.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Sono ammesse attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative e documentaristiche per l'ANPIL delle Balze.

6. È ammessa la realizzazione di interventi per l'attività di agricampeggio, con le caratteristiche definite all'art. 149 delle presenti norme.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

Art. 128- V2.1 Poggio Rosso

1. È l'area attualmente soggetta ad attività di escavazione collegata alla produzione di laterizio della fornace di Matassino.

2. L'ambito è caratterizzato dall'uso per attività estrattive (Ie).

3. Sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.A.E. e quelli in applicazione del Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.).

4. Sono ammesse, ove compatibili, le attività agricole.

5. Terminate le attività di escavazione è previsto il completo recupero ambientale, che sarà disciplinato attraverso un apposito Piano Attuativo; il risanamento ambientale dovrà essere effettuato con metodi di bioingegneria naturalistica adeguati alle specifiche problematiche dell'area. Il ripristino sarà finalizzato alla realizzazione di un parco naturalistico-scientifico legato ai valori naturalistici, alle caratteristiche del contesto ed all'ANPIL, ed all'interesse paleontologico riconosciuto.

Il progetto dovrà pertanto definire le modalità di fruizione pubblica delle aree, garantendo la percorribilità dei percorsi e l'eventuale connessione all'antica strada delle Chiuse; sarà consentita l'installazione di strutture ed attrezzature funzionali alle attività del parco.

Art. 129- Rete principale delle connessioni ecologiche (V3)

1. È la componente essenziale della rete ecologica, organizzata sui corridoi fluviali e sulle connessioni degli affluenti, sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti (biodiversità), sia per la indispensabile funzione di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al contenimento o all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico, al ripristino della continuità del sistema dei fossi, alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico, al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici, alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia, anche per quanto riguarda il reticolo idraulico minore.

Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente.

Dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) ed incentivati la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. È ammessa la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e di agricoltura biologica ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

6. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 130- Fascia di transizione altocollinare (V4)

1. È un ambito articolato e composito che denota un elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici da salvaguardare e valorizzare; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) ed ambiti antropizzati; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole, soprattutto oliveti, consolidate nell'uso e nei caratteri.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate, con eliminazione delle forme invasive del bosco ove si riscontri un valore paesaggistico o ambientale prevalente rispetto al valore di area forestale, e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con l'impegno a mantenere, negli ordinamenti colturali aziendali, la prevalenza dell'olivo.

In caso di cambio di destinazione d'uso nelle sistemazioni esterne la prevalenza dell'olivo dovrà essere comunque obbligatoriamente mantenuta, limitando ai casi non evitabili l'estirpazione delle piante.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, tutelando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta, che connota il sottosistema.

Terrazzamenti e ciglionamenti dovranno essere conservati o ricostruiti, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale.

4. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 131- Fascia di transizione dell'altopiano (V5)

1. Sono aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il principale centro urbano e i territori non antropizzati, e diffusamente insediate, alle quali spetta la funzione di relazione degli insediamenti concentrati e sparsi con la campagna circostante; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità ed ambiti antropizzati.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande
  • attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività direzionali diverse da quelle sopra citate
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di cambio degli assetti colturali basati sull'oliveto e il vigneto in coltura promiscua o specializzata.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, salvaguardando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta.

Sono vietati interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 132- V5.1 Altopiano orientale

1. Queste aree, situate ad est del Borro Cerbesi e del Borro della Docciolina, sono riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

2. Oltre a quelle esplicitate al precedente articolo, valgono le seguenti regole:

  • sono escluse attività commerciali, attività industriali ed artigianali, attività turistico-ricettive.

Art. 133- Aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6)

1. Sono aree agricole prevalentemente coltivate con assetti tradizionali a seminativi, seminativi arborati, prati-pascoli, con presenza di vigneti o oliveti, colture tradizionali organizzate su estesi appoderamenti.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio rivolti a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi, al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con la messa a coltura dei campi abbandonati e controllo dei recenti assetti colturali, al consolidamento del terreno e regimentazione delle acque superficiali.

Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. È ammessa la realizzazione di interventi per l'attività di agricampeggio, con le caratteristiche definite all'art. 149 delle presenti norme.

6. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

Art. 134- V6.1 Coltivi della bassa collina

1. Sono le aree appartenenti all'ambito di bassa collina.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono vietate colture e sistemazioni che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.

Art. 135- V6.2 Coltivi di Simonti

1. Sono aree, situate lungo il Resco a monte di Vaggio, appartenenti all'ambito di fondovalle e riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono escluse attività turistico-ricettive e attività industriali ed artigianali;
  • dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
  • non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 136- V6.3 Coltivi di fondovalle

1. Sono le aree appartenenti all'ambito di fondovalle.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono ammesse infrastrutture per la mobilità limitatamente ad impianti per la distribuzione di carburanti, nel caso di aree poste lungo la viabilità principale intercomunale (M1) e classificate quali zone E5b oppure E6, verificandone il corretto inserimento paesistico;
  • dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
  • non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Titolo IX- Interventi nel territorio rurale

Art. 137- Disposizioni generali

1. In tutto il territorio rurale valgono le seguenti prescrizioni:

  • tutti gli interventi devono tendere alla conservazione ed al ripristino degli elementi strutturanti del paesaggio agrario (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
  • per tutti gli interventi di trasformazione, anche se non connessi all'attività agricola, dovranno essere predisposti studi di dettaglio sulle tessiture agrarie e progetti che tengano conto degli elementi della tessitura agraria: la tessitura tradizionale a maglia fitta dovrà essere tutelata integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-agrarie e la vegetazione non colturale; potranno essere ammessi limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; dovranno inoltre essere salvaguardate la viabilità campestre, le piantate residue di bordo e quelle poste in fregio alla viabilità; nelle aree con tessitura agraria a maglia media e larga dovranno essere evitati ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e favorendo la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari; eventuali modifiche che si rendessero necessarie dovranno essere supportate da uno studio sulle condizioni di efficacia

idrogeologica del sistema scolante ed un progetto nel quale sia verificata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque ed alla difesa del suolo;

  • sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo e si dovrà prevedere la limitazione delle aree impermeabilizzate; nelle zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole piazzali e viabilità d'accesso dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche;
  • salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione, sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto;
  • fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti permanenti dei terreni che superino 0,30 ml. rispetto alle quote esistenti ed eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate all'approvazione di P.A.P.M.A.A. corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità;
  • tecniche e scelte di impianto e specie arboree e arbustive dovranno essere coerenti con il carattere dei luoghi;
  • dovrà essere verificata la necessità di realizzare interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • i luoghi degradati dovranno essere ripristinati;
  • fatto salvo quanto previsto al successivo art. 140 relativamente alle aree di pertinenza degli edifici, è ammessa la realizzazione di recinzioni in legno oppure in rete metallica qualora necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento o per proteggere le produzioni vegetali; l'impiego di recinzioni elettrificate a bassa tensione potrà essere autorizzato purché abbia carattere di temporaneità.

2. Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

3. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui al Capo II del Titolo IX delle presenti Norme. Tale disciplina non si applica nel caso di aree individuate dalle schede contenute al Capo II del Titolo X.

5. Nel caso di interventi che presuppongano incremento del carico urbanistico, anche in relazione alla presenza di addetti e di attività, dovrà essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete acquedottistica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

Art. 138- Impianti a rete e puntuali

1. Ferme restando le limitazioni e le specificazioni successive, nel territorio rurale sono ammissibili, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione, la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni.

2. Non sono ammissibili l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione degli impianti puntuali, per lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, nelle zone circostanti le aste fluviali; nei casi di nuova realizzazione può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale e sono comunque consentiti gli interventi di razionalizzazione e miglioramento, anche ai fini della riduzione degli impatti paesaggistici, delle reti per il trasporto dell'energia.

3. Gli impianti a rete nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere, in tutto il territorio rurale, interrati, fatti salvi eventuali ed inequivocabili impedimenti tecnici.

Essi dovranno essere di norma localizzati nei corridoi già presenti, lungo le strade, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alla conservazione dell'ambiente rurale e all'immagine paesaggistica complessiva, evitando che vengano localizzati in posizione visivamente dominante.

4. Degli impianti puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni deve essere mitigato l'impatto visivo con la messa in opera, sino ai limiti massimi di compatibilità con l'efficienza degli impianti medesimi, di mascherature vegetali con specie tipiche, autoctone o naturalizzate.

5. In tutto il territorio rurale, eccettuati i boschi in genere, sono inoltre ammissibili la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, e simili.

Le cabine elettriche devono essere del tipo a basso fusto e seminterrate.

In ogni altro caso tali impianti devono essere preferibilmente seminterrati ed essere opportunamente mascherati con specie vegetali tipiche, autoctone o naturalizzate.

Art. 139- Viabilità vicinale ed interpoderale

1. I sentieri, le strade vicinali ed i percorsi poderali costituiscono un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza e da mantenere in condizioni di fruibilità, garantendone l'accessibilità.

2. Devono pertanto essere conservate e, se necessario, ripristinate:

  • la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

4. È vietata l'asfaltatura ed in generale la pavimentazione delle strade bianche. Sono consentiti esclusivamente interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • in presenza di pendenze molto elevate.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. I percorsi possono essere eventualmente adeguati in base a inderogabili necessità sulla base di specifici progetti che tengano conto del miglior inserimento ambientale, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e dell'instabilità dei versanti.

6. È inoltre consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola o di servizio alla residenza, purché esse siano in terra battuta, inerbite o inghiaiate. E' ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno e secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

7. Le eventuali variazioni ai tracciati esistenti e le nuove strade interpoderali non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza.

Art. 140- Sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Negli interventi si dovranno rispettare, oltre a quanto eventualmente stabilito dalla disciplina dei sistemi funzionali, anche le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi; dovranno in particolare essere salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione;
  • le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto, utilizzando comunque materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria; sono consentite recinzioni in rete metallica con contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone; per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione;
  • le recinzioni avranno altezza tale da garantire comunque il mantenimento delle visuali preesistenti, sia verso l'esterno, sia verso l'interno;
  • negli spazi aperti sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  • nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; dovrà pertanto essere evitata la realizzazione di marciapiedi attorno agli edifici;
  • i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali presenti, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutte le opere previste.

Capo I- Nuove costruzioni rurali

Art. 141- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto disposto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005, dal relativo Regolamento di attuazione e s.m.i., la realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse è consentita solo nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola secondo le prescrizioni e condizioni riferite alla disciplina definita dallo statuto del territorio del Piano Strutturale, in particolare per quanto attiene alle invarianti.

In considerazione delle caratteristiche degli ambiti e dei singoli contesti, ai fini dell'applicazione dell'art. 41 della L.R. 1/2005, il territorio rurale è pertanto classificato attraverso un'articolazione delle zone E corrispondente ai differenti livelli di trasformabilità; ciascuna sottozona - identificata dalla sigla E accompagnata da un numero o da numero e lettera minuscola (da E1 a E8) - individua gli interventi ammessi e le eventuali specifiche regole da osservare. Nelle aree classificate solo come zone E non sono ammesse nuove costruzioni rurali ma le superfici agricole ivi ricadenti possono concorrere alla determinazione delle superfici fondiarie minime necessarie alla realizzazione, fuori da tali zone, di nuovi edifici rurali.

2. Nelle aree definite come boschi ai sensi della L.R. n. 39/2000, art. 3 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 è disposto il vincolo assoluto di non edificabilità; se consentita dalla zona E di appartenenza, può essere ammessa l'installazione di manufatti precari di supporto alle attività silvicolturali, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, in presenza di radure sufficientemente ampie e qualora sia dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, con esclusione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.

Nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione l'individuazione delle aree boscate corrisponde allo stato di fatto relativo alla data delle rilevazioni effettuate su tutto il territorio comunale in occasione della costruzione del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale; il perimetro dell'area boscata dovrà comunque essere verificato in relazione alle definizioni e prescrizioni di cui alla normativa vigente e le eventuali modifiche, rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici, dovranno essere appropriatamente documentate ed ottenere la validazione da parte degli Enti competenti.

In conformità alla L.R. n. 39/2000 ed al Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 la trasformazione dei boschi è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi e non può essere richiesta per l'installazione dei manufatti precari di supporto alle attività silvicolturali, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

3. La realizzazione di nuovi edifici rurali, comprese la realizzazione e l'installazione degli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), è vietata nel caso di trasferimenti parziali di fondi attuati al di fuori dei programmi aziendali di miglioramento e già dotati di annessi agricoli per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti dal frazionamento di proprietà sopradetto.

Tale divieto non si applica nel caso in cui i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, stabiliti nell'allegato C del P.T.C.P. di Arezzo, non siano stati superati in alcuna delle porzioni risultanti.

Il divieto non si applica altresì nei seguenti casi:

  • ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
  • ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali;
  • ai trasferimenti che hanno origine da risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari, da estinzione di enfiteusi o di servitù prediali, da procedure espropriative, da successioni ereditarie, da divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995 oppure da cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.

4. Il rapporto tra edifici e fondo previsto dall'allegato C al P.T.C.P. di Arezzo deve essere utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, al di fuori dei P.A.P.M.A.A., in relazione e secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. 1/2005.

5. Nella realizzazione dei nuovi edifici rurali - abitazioni rurali, annessi agricoli compresi quelli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie - dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo, analizzando i seguenti aspetti:

  • il tipo edilizio
  • la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali
  • la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti
  • il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali
  • caratteri dell'involucro (muratura facciavista, intonaco), presenza di scale esterne, logge, ecc.
  • disposizione e forma delle aperture, tipo di infissi
  • caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne (pavimentazioni, sistemazioni a verde).

Dovranno inoltre essere privilegiati soluzioni, materiali e tecniche di bio-edilizia ed orientati al perseguimento di alte prestazioni degli involucri edilizi e dell'efficienza energetica degli impianti ed il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, anche in riferimento alle norme per la sostenibilità ambientale del vigente Regolamento Edilizio.

6. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • collocazione lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale;
  • collocazione nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • localizzazione che non implichi significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, è prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • nel caso di contesti di fondovalle, localizzazione ad almeno 50 ml. dal bordo del terrazzo fluviale.

Art. 142- Nuove abitazioni rurali

1. La dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 160 mq. di SUL, per una superficie utile dei vani abitabili - così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 - comunque non superiore a 120 mq.; la dimensione minima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 80 mq.; da tali quantità massima e minima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani fuori terra.

4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta, in coerenza con le caratteristiche tradizionali degli edifici rurali del contesto; non sono ammessi balconi e portici esterni al volume principale dell'edificio.

Art. 143- Nuovi annessi agricoli (comma 4 e 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

2. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

3. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate; è ammessa la realizzazione di un livello interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché i fondi abbiano superficie pari almeno alla metà dei minimi fondiari, nel caso di imprenditori agricoli che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività (la prevalenza si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile):

  • allevamento intensivo di bestiame
  • trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento
  • allevamento di fauna selvatica
  • cinotecnica
  • acquacoltura
  • allevamenti zootecnici minori.

L'impresa dovrà risultare in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); l'azienda inoltre non dovrà avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

La dimensione massima consentita per gli annessi è proporzionale all'estensione fondiaria; per la trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento tale dimensione non potrà comunque essere superiore a 40 mq. di SUL.

Per gli annessi agricoli aventi consistenza complessiva superiore a 200 mq. di SUL la realizzazione è subordinata a piano attuativo.

5. In assenza di P.A.P.M.A.A., la realizzazione di annessi agricoli (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • dimostrazione della necessità della realizzazione del nuovo annesso per la conduzione agronomica attraverso la redazione di un'apposita relazione agronomica redatta da professionista abilitato;
  • sottoscrizione di atto d'obbligo per una durata non inferiore a dieci anni dove l'avente titolo si impegni a mantenere la destinazione d'uso agricola, impegnandosi altresì alla demolizione a propria cura e spese qualora i fabbricati non risultassero più necessari alla conduzione agricola del fondo una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo e perdita dei requisiti di superficie fondiaria minima o alla scadenza dell'atto d'obbligo qualora esso non venga rinnovato;
  • studio dei caratteri paesaggistici dell'area dell'intervento e del contesto, con particolare riferimento alla appartenenza a percorsi panoramici ed alla visibilità; l'inserimento dovrà essere analizzato anche con simulazione dettagliata dello stato dei luoghi resa mediante fotomodellazione, comprendente un adeguato intorno dell'area dell'intervento.

Art. 144- Nuovi annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. L'installazione di piccoli annessi o manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, o per le piccole produzioni è consentita esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

Su ciascun fondo (o insieme di terreni concorrenti complessivamente alla formazione della superficie richiesta per l'installazione degli annessi) è ammessa una sola costruzione.

2. L'installazione di tali annessi o manufatti è consentita a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

3. Nel caso di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli l'installazione dei manufatti per l'agricoltura amatoriale è ammessa a condizione che i soggetti richiedenti abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime e con le seguenti dimensioni massime:

  • da 0,1 a 1 ettaro - Superficie coperta non superiore a 18 mq.
  • oltre 1 ettaro - Superficie coperta non superiore a 32 mq., dei quali minimo 12 mq. costituiti da uno spazio coperto ma aperto su almeno due lati (tettoia); in tale caso le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

Qualora le superfici mantenute in coltura siano pari almeno al 60% delle superfici fondiarie minime richieste per la realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, è ammessa l'installazione di manufatti con Superficie coperta non superiore a 45 mq., dei quali minimo 15 mq. costituiti da uno spazio coperto ma aperto su almeno due lati (tettoia); anche in tale caso le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

4. Quanto previsto al precedente comma si applica anche nel caso di aziende che non raggiungono le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi annessi agricoli o che non rientrano tra quelle non soggette al rispetto di tali superfici così come individuate all'art. 143 delle presenti norme.

5. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e sono da considerarsi ad esse alternative; in tale caso la superficie fondiaria minima da mantenere a coltura è pari a 5.000 mq.

Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da un unico box o da massimo due box aggregati (di Superficie coperta pari a 15 mq. per ciascun box).

6. Per il ricovero di animali di bassa corte (polli, anatre, oche, conigli ecc.) e di cani da caccia, nel rispetto delle norme igienico sanitarie generali e comunali, è consentita la realizzazione di strutture coperte aggiuntive agli annessi agricoli con le seguenti dimensioni:

  • per conigli Superficie coperta non superiore a 2 mq. fino a 10 capi all'ingrasso o, in alternativa 4 riproduttori;
  • per altri animali di bassa corte Superficie coperta non superiore a 5 mq. fino a 10 capi e non superiore a 10 mq. fino a 20 capi;
  • per cani da caccia Superficie Coperta non superiore a 20 mq. fino a 4 capi, con relativa area recintata di superficie non inferiore a 15 mq. e non superiore a 30 mq. ogni uno o due cani.

In assenza di annessi agricoli, tali strutture sono ammesse purché i soggetti richiedenti abbiano e si impegnino a mantenere in coltura una superficie fondiaria minima pari a 0,1 ettari.

7. I nuovi annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • altezza misurata in gronda non superiore a

2,20 ml. per annessi di Superficie coperta non superiore a 18 mq.

3,00 ml. per i box cavalli

1,80 ml. per il ricovero degli animali da cortile

2,40 ml. per gli altri annessi;

  • struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • disponibilità di acqua per la gestione e l'igiene dell'allevamento;
  • non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti;
  • rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

8. E' vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso nel caso di ricoveri per i cavalli o di allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare; in tali casi la recinzione dovrà essere realizzata in legno o rete metallica e non potrà avere altezza superiore a 1,80 ml.

9. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire dei manufatti è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e contiene:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;
  • l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo con atto tra vivi con sottoscrizione di autodichiarazione;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica, un piano quotato ed adeguate sezioni ambientali illustrative della conformazione orografica e delle pendenze rilevate;
  • la verifica tecnica sulle cessioni negli ultimi dieci anni ai fini del rispetto di quanto prescritto al comma 3 dell'art. 141 delle presenti Norme;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

10. Nel caso di strutture per il ricovero di animali di bassa corte, in assenza di annessi agricoli, la realizzazione è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo, che deve contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni della struttura;
  • l'impegno alla rimozione della struttura al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo con atto tra vivi con sottoscrizione di autodichiarazione;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica, un piano quotato ed adeguate sezioni ambientali illustrative della conformazione orografica e delle pendenze rilevate;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

Art. 145- Nuovi manufatti precari (comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. L'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole è consentita previa comunicazione al Comune a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Su ciascun fondo (o insieme di terreni concorrenti complessivamente alla formazione della superficie richiesta per l'installazione degli annessi) è ammessa l'installazione di un solo manufatto, previa demolizione di tutti i manufatti precari incongrui eventualmente presenti.

2. I manufatti precari dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Superficie coperta massima di 35 mq. (18 mq. nel caso di aziende che non raggiungono le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi annessi agricoli o che non rientrano tra quelle non soggette al rispetto di tali superfici così come individuate all'art. 143 delle presenti Norme);
  • unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione, di altezza misurata in gronda non superiore a 2,40 ml.;
  • struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero e delle lamiere incongrue;
  • assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio;
  • assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

Tipologie diverse sono ammesse esclusivamente per comprovate esigenze produttive.

3. La comunicazione per l'installazione di manufatti precari, presentata dal titolare dell'azienda agricola, dovrà contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica;
  • il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore ad 1 anno;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato, che deve essere dimostrato con polizza fidejussoria di importo pari al costo di demolizione;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

Ove perdurino le esigenze, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione possono essere mantenuti o reinstallati previa rimozione anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale.

4. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale 5R/2007 è consentita solo alle aziende agricole e previa comunicazione al Comune e dovrà essere riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno.

Le distanze minime non devono essere inferiori a:

  • 5 ml. dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • 10 ml. da tutte le altre abitazioni o 5 ml. nel caso la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • 3 ml. dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a 5 ml. o 1 ml. negli altri casi.

5. La comunicazione per l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale, presentata dal titolare dell'azienda agricola, dovrà contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • la superficie e la dimensione di ciascuna serra ed i materiali utilizzati;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
  • la conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005 ed al Regolamento Regionale 5R/2007 e s.m.i.

Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

Non sono soggette alla disciplina citata le coperture temporanee con altezza inferiore a 1 ml.

Art. 146- Nuove costruzioni rurali - articolazione delle zone E

1. Le sottozone E1 corrispondono alle aree di maggiore tutela, per le quali sono da prevedere interventi di conservazione; comprendono il reticolo idrografico, le aree di elevato pregio naturalistico e le aree di interesse archeologico.

Nelle sottozone E1:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi agricoli, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni né l'installazione di manufatti precari.

2. Le sottozone E2 corrispondono ad aree di tutela che comprendono le aree di rilevante valore naturalistico ed interesse ambientale e le aree di pertinenza fluviale e per gli interventi di riduzione del rischio idraulico.

Nelle sottozone E2:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi agricoli, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni;
  • è consentita, purché autorizzata dagli Enti competenti in particolare per quanto riguarda le aree di pertinenza fluviale e per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005; nelle sottozone E2a, poste in ambito altocollinare e montano, è comunque esclusa l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.

3. Le sottozone E3 corrispondono ad aree di tutela costituite dai geotopi di valore monumentale.

Nelle sottozone E3:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni né l'installazione di manufatti precari;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) esclusivamente nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, purché in contiguità con i complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti e sempreché l'intervento non interessi aree in alcun modo riconducibili alle balze che contraddistinguono l'ANPIL; le aree oggetto di intervento dovranno essere caratterizzate da terreni pianeggianti o leggermente acclivi, poste a distanza di sicurezza dal ciglio e dal piede dei versanti scoscesi ed esterne a gole o altre zone non vocate;

la realizzazione dei nuovi annessi agricoli è subordinata all'approvazione di piano attuativo contenente la relazione di incidenza;

  • non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

4. Le sottozone E4 corrispondono ad aree di tutela, caratterizzate dalle sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti, ed appartenenti in particolare alla fascia di transizione altocollinare.

Nelle sottozone E4, comprese le sottozone E4a:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • non è ammessa l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Nelle sottozone E4, escluse le sottozone E4a:

  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione, qualora l'intervento sia compatibile con la conservazione integrale delle sistemazioni agrarie - terrazzamenti, ciglionamenti, viabilità - oppure qualora si tratti di aree degradate e l'intervento sia contestualmente finalizzato al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione oppure ancora qualora sia documentata in modo inequivocabile, sulla base di studi e rilievi di dettaglio, la totale assenza di sistemazioni agrarie da tutelare, tenendo altresì conto del contesto di appartenenza e delle caratteristiche delle aree circostanti;

la realizzazione non dovrà alterare in alcun modo la conformazione dei terreni esistente e dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: copertura a capanna, muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale, profondità massima pari a quella dell'eventuale terrazzamento, parete tergale coincidente con il muro a retta a monte, fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzamenti poco profondi, limitate aperture finestrate nel fronte a valle;

la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), alle condizioni sopra esposte e purché nel rispetto delle caratteristiche sopra definite ed esclusivamente con funzione di ricovero attrezzi è ammessa limitatamente ad aziende con superfici superiori a 1,5 ettari.

Nelle sottozone E4a la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel rispetto di quanto sopra esposto per le sottozone E4, è consentita comunque solo nel caso in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria e in tale caso dovranno essere svolte le procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P. di Arezzo per la verifica di compatibilità paesistica ed architettonica: il progetto dovrà basarsi su analisi storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite simulazioni prospettiche le possibili

alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

Nelle sottozone E4a inoltre non è consentita la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

5. Le sottozone E5 corrispondono ad aree di tutela paesistica: le sottozone E5a sono aree di pertinenza paesistica di ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio; le sottozone E5b sono aree di pertinenza paesistica di nuclei ed aggregati ed altri insediamenti di antico impianto.

Sono comprese inoltre nelle sottozone E5 le aree soggette a salvaguardia in quanto interessate dal corridoio infrastrutturale per la realizzazione della viabilità di collegamento tra il capoluogo e Faella (dal Palagio a Casariccio). In tali aree, individuate come sottozone E5c, sono inibiti interventi che possano pregiudicare l'attuazione del progetto della nuova viabilità; sono comunque ammessi interventi di iniziativa pubblica per la realizzazione di percorsi pedonali o ciclopedonali: un possibile tracciato è indicativamente riportato nella tavola Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione in scala 1:5.000.

Nelle sottozone E5, comprese le sottozone E5a, E5b ed E5c:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Nelle sottozone E5a:

  • è consentita, nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria, la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti; in tale caso dovranno essere svolte le procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P. di Arezzo per la verifica di compatibilità paesistica ed architettonica: il progetto dovrà basarsi su analisi storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite

simulazioni prospettiche le possibili alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza;

  • non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

Nelle sottozone E5b:

  • è consentita, nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria, la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

Nelle sottozone E5c:

  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) esclusivamente nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione e purché in contiguità con i complessi rurali esistenti;
  • la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è consentita esclusivamente in contiguità con i complessi rurali esistenti.

6. Le sottozone E6 corrispondono ad aree di fondovalle.

Nelle sottozone E6:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché in contiguità dei complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005, con esclusione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.

7. Le sottozone E7 corrispondono ad aree appartenenti alla fascia di transizione dell'altopiano.

Nelle sottozone E7:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

8. Le sottozone E8 corrispondono ad aree di fondovalle e della bassa collina.

Nelle sottozone E8:

  • è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) ), purché in contiguità dei complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

9. Nel caso in cui l'intervento comprenda aree appartenenti a più zone E, tutte potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime. Nel caso di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni dovrà in ogni caso essere verificato che la superficie prevalente dell'area ricada in zone nelle quali è ammessa la realizzazione dei manufatti.

Art. 147- Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, zona agronomica "Valdarno", possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale ( P.A.P.M.A.A.) per:

  • interventi di nuova edificazione;
  • interventi sul patrimonio edilizio esistente inclusi i cambi di destinazione d'uso;
  • frazionamenti di proprietà.

2. Per la redazione dei P.A.P.M.A.A. si fa riferimento ai parametri, agli indirizzi ed ai criteri contenuti nel P.T.C.P. di Arezzo ed in particolare alle specifiche per zone agronomiche e tipi di paesaggio agrario contenute nell'allegato C sopra citato. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il P.A.P.M.A.A. censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto.

3. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della L.R. 1/2005, i P.A.P.M.A.A. assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda uno o più dei seguenti interventi:

  • realizzazione di più di una abitazione rurale;
  • realizzazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali, per un volume complessivo uguale o superiore a 2.000 mc. fuori terra e a 3.000 mc. di volume compresi interrati e seminterrati;
  • sistemazioni esterne per una superficie uguale o superiore a 3.000 mq. e, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso;
  • movimenti di terra con modifiche di quota superiori a 0,5 ml. nelle sistemazioni esterne delle sole aree pertinenziali degli edifici;
  • interventi edilizi da effettuarsi in zone specifiche quali il sottosistema V4 e gli ambiti V5.1 e V6.1.

Art. 148- Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso P.A.P.M.A.A. e/o sistemazioni ambientali sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  • mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti il territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  • messa a coltura dei campi abbandonati, controllo sui recenti assetti colturali e definizione del limite fisico del bosco;
  • impiego di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi di delimitazione dei fondi agricoli;
  • evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore;
  • realizzazione di eventuali interventi di regimazione idraulica e/o di consolidamento dei terreni;
  • modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • ripristino degli eventuali luoghi degradati;
  • impiego di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici, in particolare nei contesti di principale pregio naturalistico;
  • adozione di specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante misure di riconnessione ecologico-ambientale;
  • adozione di specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti); verificare condizioni (bonifica idraulica, sistemazione dei rilevati e delle sponde compatibile con un corretto inserimento ambientale e paesaggistico...).

2. Nell'ambito degli interventi consentiti attraverso P.A.P.M.A.A., il ripristino della tessitura agraria di pregio e delle sistemazioni tradizionali è da considerare un miglioramento ambientale prioritario.

3. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 149- Agricampeggio

1. Le aree destinate all'ospitalità stagionale in spazi aperti, quale integrazione del reddito agricolo aziendale, devono utilizzare le infrastrutture esistenti ed il loro utilizzo non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con il paesaggio, anche con schermature vegetali coerenti con il contesto rurale tradizionale, evitando comunque la rimozione delle eventuali alberature esistenti.

2. In tali aree è consentita la predisposizione di un massimo di 8 piazzole per tende; non sono ammessi spazi per la sosta di camper e roulotte.

3. Tutti i servizi necessari per garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari ed il supporto a tale attività (bagni, lavabi, lavanderie ed altri locali tecnici) non dovranno comportare la realizzazione di nuove strutture, ma essere unicamente ricavati nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. I limiti dimensionali per tale attività sono definiti all'art.13 della L.R. 30/2003 e s.m.i., mentre i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti sono fissati dall'art. 27 del regolamento n. 46/2004 e s.m.i. di attuazione della suddetta legge.

Capo II- Patrimonio edilizio esistente

Art. 150- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b);
  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ivi compresi i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito (tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente); in tale caso le addizioni funzionali possono comprendere un ampliamento una tantum pari a 100 mc. per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative, e fino ad un massimo di 300 mc. e del 10% del volume esistente sugli annessi agricoli;
  • sostituzione edilizia, purché i nuovi volumi siano realizzati nello stesso ambito di pertinenza, senza incremento di SUL e di Superficie Coperta, con altezza massima non superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra e senza determinare alcun intervento sulle opere di urbanizzazione; eventuali interventi di ricostruzione dei volumi in ambiti di pertinenza limitrofi potranno essere valutati nei casi in cui i volumi da sostituire si trovino in terreni totalmente classificati con pericolosità idraulica molto elevata (classe 4) e/o pericolosità geomorfologica elevata (classe 4); l'intervento di sostituzione edilizia non dovrà in nessun caso comportare il frazionamento del volume sostituito; per i nuovi volumi valgono le prescrizioni relative ai nuovi edifici rurali.

Tali interventi non possono comunque prevedere il mutamento della destinazione d'uso agricola; nel caso in cui gli interventi siano attuati per attività agrituristica, l'imprenditore agricolo si dovrà impegnare (tramite atto unilaterale d'obbligo) a non mutare la destinazione d'uso agricola per 20 anni dalla loro realizzazione; l'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità abitative esistenti non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività agrituristica), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Il mutamento della destinazione d'uso agricola, trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle precedenti fattispecie sono consentiti per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dal P.T.C.P. di Arezzo e sono comunque subordinati all'approvazione del P.A.P.M.A.A.

5. Sono esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 151- Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 45 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di attuazione, il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

2. La dimensione delle aree di pertinenza di cui all'art. 45 della L.R. 1/2005 non potrà essere inferiore a 1.000 mq.;

Nel caso di cambio d'uso in attività turistico-ricettive per un numero di posti letto uguale o superiore a venti la dimensione delle aree di pertinenza non potrà essere inferiore a 5.000 mq.; l'intervento è altresì subordinato all'impegno ad effettuare operazioni di mantenimento dei caratteri morfologici e paesaggistici del contesto.

In tutti i casi pertinenze di poco inferiori a quelle sopra definite potranno essere ammesse se inequivocabilmente motivate, come può essere, ad esempio, per resede storicamente definiti.

3. Il progetto dovrà in ogni caso prevedere il mantenimento di adeguati locali accessori per la conduzione del fondo ed al servizio delle nuove destinazioni da ospitare; per ciascuna unità immobiliare residenziale dovranno comunque essere mantenuti ad uso di rimessa, cantina o deposito locali accessori per una superficie di almeno 20 mq.

4. L'individuazione dell'area di pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto: dell'andamento morfologico del terreno, della configurazione del reticolo idrografico e della configurazione dell'ordinamento colturale preesistente.

Sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.).

5. Gli interventi ambientali devono garantire: un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

6. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

7. Il mutamento della destinazione d'uso potrà essere consentito esclusivamente nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia con esclusione di incrementi di Superficie Utile Lorda e di modifiche alla sagoma esistente - per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli.

Sono comunque esclusi fabbricati minori e non assimilabili ad edifici (tettoie, manufatti parzialmente chiusi, serre, porcilaie, stalletti, pollai, forni, pozzi...), così come i manufatti di servizio ed accessori di cui al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme esclusi dal computo della SUL, e manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie, altezza, prospetti.

La consistenza minima dei manufatti da recuperare è in ogni caso stabilita in 80 mq. di SUL, dimensione corrispondente alla superficie minima di ciascuna unità immobiliare nel caso di cambio d'uso in residenza.

8. L'ammissibilità del cambio d'uso in residenza e destinazioni compatibili (attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande; attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni; attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni) oppure in attività turistico-ricettive è subordinata alla verifica delle quantità disponibili in ciascuna nel quinquennio di riferimento, riportate all'art. 5 delle presenti Norme.

Art. 152- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Al fine di favorire la riqualificazione e l'adeguamento del patrimonio edilizio meno recente e privo di valore storico-documentale, gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) sono ammessi limitatamente agli edifici realizzati precedentemente al 1990 e che non sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia i cui lavori siano stati conclusi successivamente al 1990; in tali casi l'ammissibilità dell'intervento di addizione funzionale è comunque subordinata alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo che preveda un vincolo pertinenziale tra l'immobile ampliato e l'area di pertinenza non inferiore a 1.000 mq.

L'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del comma 7 dell'art. 20 delle presenti Norme, non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività turistico-ricettive), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Sono esclusi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica e di sostituzione edilizia - fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche schede -; sono in ogni caso esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 153- Demolizione e ricostruzione di volumi accessori privi di valore storico-documentale

1. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali, quali piccoli depositi e annessi, ecc., realizzati in muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora siano indiscutibilmente privi di valore storico-documentale e presentino condizioni di degrado per le quali non sia possibile l'intervento di recupero, possono essere demoliti e ricostruiti; tali costruzioni dovranno essere realizzate sullo stesso sedime con tecniche e materiali tradizionali, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

2. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali realizzati in materiali diversi dalla muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora presentino condizioni di degrado e/o risultino incongrui con il contesto, possono essere demoliti e ricostruiti; in tale caso i nuovi manufatti dovranno essere realizzati con materiali analoghi cioè con materiali leggeri (ad esempio legno) ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere, sullo stesso sedime, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta

non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

3. I manufatti potranno eventualmente essere ricollocati e/o accorpati in un solo sito o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto unitario ed organico che dimostri inequivocabilmente il miglioramento qualitativo complessivo nel rispetto dei valori paesaggistico-ambientali presenti e preveda adeguate opere di riqualificazione dei sedimi originariamente occupati. In tale caso dovranno essere rispettate le prescrizioni definite per le nuove costruzioni rurali riportate al comma 6 dell'art. 141 delle presenti Norme.

Titolo X- Aree con discipline specifiche

Capo I- Interventi con discipline specifiche nelle aree urbane

Art. 154- Disposizioni generali

1. Le Aree di Completamento e le Aree di Riqualificazione individuano all'interno o al margine delle aree urbane quegli interventi di modesta dimensione che si configurano come integrazione/reintegrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto.

2. Tali aree si attuano attraverso intervento diretto convenzionato.

3. Le Aree di Completamento e le Aree di Riqualificazione, individuate dalla viabilità che ne descrive la localizzazione, sono identificate da una sigla composta dall' di appartenenza e da un numero progressivo; esse sono perimetrate ed indicate con tale sigla nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

4. I successivi articoli definiscono, per ciascuna Area:

  • destinazione d'uso;
  • quantità massime edificabili, attraverso interventi di nuova edificazione o di sostituzione edilizia, e relativi parametri ( SUL, numero di alloggi, numero di piani, Rapporto di Copertura);
  • opere ed attrezzature da realizzare e/o cedere al Comune;
  • specifici indirizzi e prescrizioni in relazione ai singoli contesti, anche per quanto attiene eventuali interventi di recupero compresi nel progetto.

La progettazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e per le attività di servizio dovrà rispettare i criteri e le regole generali definiti all'art. 59 ed i criteri e le regole specifici definiti per ciascun Sistema o Sottosistema agli artt. 94, 98, 104, 108, 116 e 124 delle presenti Norme.

Ai fini della verifica delle dotazioni degli standard urbanistici si fa riferimento ai parametri riportati all'art. 46 delle presenti Norme specificando le tipologie di standard urbanistici da realizzare ed in particolare i casi nei quali è prevista la destinazione totale delle aree a parcheggio pubblico nonché gli eventuali casi nei quali è prevista la monetizzazione delle aree a standard richieste, fermo restando il rispetto dei parametri quantitativi sopra esposti, ed i casi per i quali è richiesta la realizzazione di opere ed attrezzature diverse da giardini e parcheggi pubblici, in sostituzione e/o in aggiunta rispetto alle aree a standard sopra richiamate. Nel caso in cui venga edificata una quantità di SUL inferiore al 60% di quella massima ammessa le dotazioni richieste sono calcolate sulla base della SUL effettiva in attuazione, fermo restando l'obbligo di realizzazione completa di eventuali opere ed attrezzature pubbliche in sostituzione e/o in aggiunta rispetto alle aree a standard.

5. Le regole per l'attuazione del progetto, ove opportuno per maggiore chiarezza e relazione con il contesto, sono sinteticamente rappresentate nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione attraverso indicazioni grafiche che riguardano prioritariamente la definizione degli spazi pubblici e la loro disposizione reciproca ed orientano l'impianto insediativo ed i caratteri dell'edificazione.

Tali indicazioni hanno carattere di indirizzo e - fermo restando l'obbligo di rispetto del dimensionamento e delle disposizioni specifiche stabiliti dal Regolamento Urbanistico - possono essere oggetto di rettifiche e parziali modifiche in sede di approvazione dei progetti al fine di meglio coordinarsi con i luoghi e con le aree contermini, entro i limiti seguenti:

  • viabilità

sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre sono indicativi il dimensionamento in sezione, il percorso e le modalità di intersezione;

  • piazze e spazi pedonali, parcheggi

la precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative delle regole definite nella disciplina specifica delle presenti Norme.

6. Nelle Aree di Completamento e di Riqualificazione fino all'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico su edifici e spazi aperti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono pertanto ammessi, in particolare, il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

7. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico, per gli edifici e le aree di pertinenza comprese nelle Aree di Completamento e di Riqualificazione saranno ammessi interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), fatto salvo quanto eventualmente disciplinato per edifici di particolare pregio.

Art. 155- Aree di Completamento

AC2.01 via G. Marconi

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 2.162 mq.

SUL massima: 480 mq. - numero alloggi massimo: 5

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,25

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) nella parte prospettante via G. Marconi;

disposizioni specifiche:
L'edificazione dovrà essere localizzata nella parte sud, mantenendo inedificata l'area interclusa tra i fabbricati esistenti: tale area sarà destinata a parcheggio (parcheggio pubblico e parcheggio pertinenziale) ed alla viabilità di servizio al nuovo insediamento residenziale; quest'ultima dovrà in ogni caso essere esclusa dal computo delle superfici ai fini della verifica delle aree a standard richieste.

Il progetto deve essere corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista paesaggistico.

AC2.02 via della Ripa, via D. Alighieri

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 2.644 mq.

SUL massima: 490 mq. - numero alloggi massimo: 6

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) lungo via D. Alighieri;

disposizioni specifiche:
Mantenimento del muro di contenimento su via della Ripa.

AC2.03 piazza G. Cuccoli

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 679 mq.

SUL massima: 150 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste.

AC2.04 via M.L. King

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 713 mq.

SUL massima: 180 mq. - numero alloggi massimo: 3

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) lungo strada su via M.L. King, lato nord.

AC2.05 via di Casalivo, via G. La Pira

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 1.964 mq.

SUL massima: 300 mq. - numero alloggi massimo: 4

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di una piazza per Casalivo, con pavimentazione coerente alle caratteristiche del nucleo di antica formazione e recupero del tratto in pietra ancora presente nella parte nord; cessione dell'area per la realizzazione di parcheggio (Sp) lungo via G. La Pira (superficie pari a 720 mq.);

disposizioni specifiche:
Per il fabbricato presente nell'area è previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), recuperando il locale e la tettoia ad usi accessori alla residenza.

AC2.06 via G. Impastato

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 927 mq.

SUL massima: 200 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) lungo strada.

AC2.07 via Gigliorotto

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 1.487 mq.

SUL massima: 240 mq. - numero alloggi massimo: 3

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di un nuovo tratto di strada di servizio al nuovo insediamento residenziale e funzionale al collegamento tra via Gigliorotto e via San Miniato (lunghezza di circa 50 ml., larghezza di 8 ml.), con parcheggio (Sp) lungo strada.

disposizioni specifiche:
L'attuazione dell'intervento è vincolata alla demolizione di tutti i manufatti presenti nell'area.

AC2.08 località il Corbezzolo

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 2.158 mq.

SUL massima: 450 mq. - numero alloggi massimo: 6

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: non sono richieste aree a standard in quanto già realizzate e cedute nell'ambito della lottizzazione originaria;

disposizioni specifiche:
L'intervento può essere realizzato anche per parti, individuando due oppure tre lotti di edificazione, fermo restando il rispetto dei parametri sopra definiti.

AC2.09 via San Lorenzo 1

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali (con esclusione di attività estrattive, impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali);

area di intervento (ST): 5.230 mq.

SUL massima: 1.600 mq. - numero alloggi massimo: 1 (alloggio del custode)

quota di SUL massima per residenza (alloggio del custode): 90 mq.

numero piani massimo: 1 (entro l'altezza massima di 7 ml. è consentita la realizzazione di una parte a due livelli, per una quota non superiore ad 1/3 della Superficie Coperta); è ammessa la realizzazione di eventuali piani interrati, entro la sagoma dell'edificio

Rapporto di Copertura massimo: 0,45

opere ed attrezzature pubbliche: riqualificazione del parcheggio posto a chiusura di via San Lorenzo (marciapiedi, alberature, attrezzature urbane) e monetizzazione delle aree a standard richieste;

disposizioni specifiche:
Dovranno essere contestualmente realizzati impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie non inferiore al 20% dell'area di intervento, da localizzare nella parte retrostante, al margine della zona produttiva verso il limite delle balze.

AC2.10 via San Lorenzo 2

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali (con esclusione di attività estrattive, impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali)

area di intervento (ST): 5.243 mq.

SUL massima: 1.600 mq. - numero alloggi massimo: 1 (alloggio del custode)

quota di SUL massima per residenza (alloggio del custode): 90 mq.

numero piani massimo: 1 (entro l'altezza massima di 7 ml. è consentita la realizzazione di una parte a due livelli, per una quota non superiore ad 1/3 della Superficie Coperta); è ammessa la realizzazione di eventuali piani interrati, entro la sagoma dell'edificio

Rapporto di Copertura massimo: 0,45

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) lungo strada su via San Lorenzo e di un'area a verde pubblico con alberature lungo la strada vicinale di San Lorenzo, nel rispetto dei parametri e delle proporzioni definite all'art. 46 delle presenti Norme;

disposizioni specifiche:
Dovranno essere contestualmente realizzati impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie non inferiore al 20% dell'area di intervento, da localizzare nella parte retrostante, al margine della zona produttiva verso il limite delle balze.

AC2.11 via Tagliamento

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 740 mq.

SUL massima: 160 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste;

AC2.12 via Mascagni

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 627 mq.

SUL massima: 140 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste.

disposizioni specifiche:
L'attuazione dell'intervento è vincolata alla demolizione di tutti i manufatti presenti nell'area.

AC2.13 via di Caselli

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 539 mq.

SUL massima: 120 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste.

AC2.14 via Galvani

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 1.154 mq.

SUL massima: 240 mq. - numero alloggi massimo: 3

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: allargamento e sistemazione di via Galvani e realizzazione di parcheggio (Sp) lungo strada.

AC2.15 via San Lorenzo 3

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali (con esclusione di attività estrattive, impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali);

area di intervento (ST): 2.810 mq.

SUL massima: 850 mq. - numero alloggi massimo: 1 (alloggio del custode)

quota di SUL massima per residenza (alloggio del custode): 90 mq.

numero piani massimo: 1 (entro l'altezza massima di 7 ml. è consentita la realizzazione di una parte a due livelli, per una quota non superiore ad 1/3 della Superficie Coperta); è ammessa la realizzazione di eventuali piani interrati, entro la sagoma dell'edificio

Rapporto di Copertura massimo: 0,45

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste;

disposizioni specifiche:
Dovranno essere contestualmente realizzati impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie non inferiore al 20% dell'area di intervento.

AC2.16 via Carducci

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali (con esclusione di attività estrattive, impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali);

area di intervento (ST): 2.318 mq.

SUL massima: 700 mq. - numero alloggi massimo: 1 (alloggio del custode)

quota di SUL massima per residenza (alloggio del custode): 90 mq.

numero piani massimo: 1 (entro l'altezza massima di 7 ml. è consentita la realizzazione di una parte a due livelli, per una quota non superiore ad 1/3 della Superficie Coperta); è ammessa la realizzazione di eventuali piani interrati, entro la sagoma dell'edificio

Rapporto di Copertura massimo: 0,45

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di un nuovo tratto di strada di servizio al nuovo insediamento produttivo in prolungamento di via Carducci attrezzata con parcheggio (Sp) lungo strada (lunghezza di circa 40 ml., larghezza di 12,50 ml.), sistemazione del tratto finale di via Carducci e del tratto finale di via Neruda;

disposizioni specifiche:
L'accesso carrabile alla pertinenza dovrà avvenire da via Carducci, in considerazione del minore dislivello tra la viabilità ed il piano di campagna.

Dovranno essere contestualmente realizzati impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie non inferiore al 20% dell'area di intervento, da localizzare al margine della zona produttiva.

Gli immobili di proprietà pubblica compresi nell'Area di Completamento sono oggetto di intervento nell'ambito del progetto ma ad essi non sono attribuiti potenzialità edificatorie ed oneri.

AC2.17 via San Lorenzo 4

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali (con esclusione di attività estrattive, impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali);

area di intervento (ST): 7.968 mq.

SUL massima: 2.650 mq. - numero unità immobiliari massimo: 3

quota di SUL massima per residenza (alloggio del custode): 90 mq.; numero alloggi massimo: 1

numero piani massimo: 1 (entro l'altezza massima di 7 ml. è consentita la realizzazione di una parte a due livelli, per una quota non superiore ad 1/3 della Superficie Coperta); è ammessa la realizzazione di eventuali piani interrati, entro la sagoma dell'edificio

Rapporto di Copertura massimo: 0,40

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) e verde (Sv); la viabilità di servizio al nuovo insediamento produttivo dovrà in ogni caso essere esclusa dal computo delle superfici ai fini della verifica delle aree a standard richieste; è comunque facoltà dell'Amministrazione, in fase di definizione della convenzione, optare per la monetizzazione - totale o parziale - della quota di verde pubblico;

disposizioni specifiche:
L'intervento dovrà prevedere la riproposizione dell'attuale conformazione dei margini sud ed ovest, corrispondente ad una scarpata verde di raccordo tra il lotto e la viabilità principale; in conseguenza dell'adozione di tale soluzione, la pertinenza avrà un unico accesso carrabile che dovrà avvenire da via San Lorenzo, in prossimità dell'imbocco della strada vicinale.

Dovranno essere contestualmente realizzati impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie non inferiore al 20% dell'area di intervento, da localizzare al margine est, verso la campagna, lungo la strada vicinale e lungo la viabilità principale; il verde pubblico, se previsto, dovrà essere individuato nella fascia inedificata corrispondente al dislivello lungo la viabilità principale.

Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere verificate le eventuali necessità di potenziamento delle infrastrutture esistenti e le condizioni per interventi di rinnovo della rete di approvvigionamento dell'acquedotto, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

E' previsto il completo interramento della linea elettrica a media tensione che attraversa l'area di intervento.

AC2.18 via del Palagio

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali (con esclusione di attività estrattive, impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali);

area di intervento (ST): 7.892 mq.

SUL massima: 2.550 mq. - numero unità immobiliari massimo: 3

quota di SUL massima per residenza (alloggio del custode): 90 mq.; numero alloggi massimo: 1

numero piani massimo: 1 (entro l'altezza massima di 7 ml. è consentita la realizzazione di una parte a due livelli, per una quota non superiore ad 1/3 della Superficie Coperta); è ammessa la realizzazione di eventuali piani interrati, entro la sagoma dell'edificio

Rapporto di Copertura massimo: 0,40

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) e verde (Sv); la viabilità di servizio al nuovo insediamento produttivo dovrà in ogni caso essere esclusa dal computo delle superfici ai fini della verifica delle aree a standard richieste; è comunque facoltà dell'Amministrazione, in fase di definizione della convenzione, optare per la monetizzazione - totale o parziale - della quota di verde pubblico;

disposizioni specifiche:
L'intervento dovrà prevedere la riproposizione dell'attuale conformazione del margine ovest, corrispondente ad una scarpata verde di raccordo tra il lotto e la viabilità principale; in conseguenza dell'adozione di tale soluzione, la pertinenza avrà un unico accesso carrabile che dovrà avvenire da via del Palagio, a sud, nel tratto rettilineo.

Dovranno essere contestualmente realizzati impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie non inferiore al 20% dell'area di intervento, da localizzare ai margini nord ed est, verso la campagna, e lungo la viabilità principale; il verde pubblico, se previsto, dovrà essere individuato nella fascia inedificata corrispondente al dislivello lungo la via del Palagio.

Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere verificate le eventuali necessità di potenziamento delle infrastrutture esistenti e le condizioni per interventi di rinnovo della rete di approvvigionamento dell'acquedotto, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

E' previsto il completo interramento della linea elettrica a media tensione che attraversa l'area di intervento.

AC3.01 via dell'Artigianato

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività commerciali o direzionali

area di intervento (ST): 1.965 mq.

SUL massima: 1.965 mq. - numero alloggi massimo: 0

numero piani massimo: 2 (altezza massima in gronda 8 ml.) Rapporto di Copertura massimo: 0,50

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste e realizzazione di una quinta verde (filare alberato) sul lato del lotto prospettante via del Varco.

AC3.02 via A. Modigliani

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 2.293 mq.

SUL massima: 350 mq. - numero alloggi massimo: 4

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,20

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) lungo strada su via A. Modigliani;

disposizioni specifiche:
Il progetto deve essere corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista paesaggistico.

AC3.03 località Casariccio

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 1.034 mq.

SUL massima: 170 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) nella parte prospettante la viabilità secondaria a servizio del nucleo di Casariccio;

disposizioni specifiche:
L'edificazione dovrà essere localizzata nella parte est, mantenendo inedificata l'area a contatto con la viabilità secondaria di accesso a Casariccio: tale area sarà destinata a parcheggio (parcheggio pubblico e parcheggio pertinenziale) ed alla viabilità di servizio al nuovo insediamento residenziale; quest'ultima dovrà in ogni caso essere esclusa dal computo delle superfici ai fini della verifica delle aree a standard richieste.

Non sono ammessi accessi carrabili diretti dalla Strada Provinciale Fiorentina.

AC3.04 via M. Biagi

destinazione d'uso: Attività industriali ed artigianali (con esclusione di attività estrattive), attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività commerciali o direzionali per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio

area di intervento (ST): 2.523 mq.

SUL massima: 800 mq. - numero alloggi massimo: 0

numero piani massimo: 2 (altezza massima in gronda 9 ml.) Rapporto di Copertura massimo: 0,50

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) lungo strada su via M. Biagi.

AC3.05 viale Galilei

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 671 mq.

SUL massima: 140 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste.

AC3.06 via della Molina

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 1.442 mq.

SUL massima: 300 mq. - numero alloggi massimo: 3

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione della nuova strada, con parcheggio (Sp) lungo strada nel tratto finale (minimo 5 posti auto).

disposizioni specifiche:
L'attuazione dell'intervento è vincolata alla demolizione di tutti i manufatti presenti nell'area.

L'area è parzialmente soggetta alle norme sovraordinate previste per le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano ( D.Lgs. n. 152/2006), con conseguenti limitazioni alle attività ammesse e misure di tutela specifiche per le zone di rispetto.

AC3.07 piazza di L'Horme

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 344 mq.

SUL massima: 110 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,35

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste.

AC4.01 via Emilia

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 350 mq.

SUL massima: 110 mq. - numero alloggi massimo: 2

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,35

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste.

AC5.01 via Urbinese, località Montalpero

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 2.619 mq.

SUL massima: 480 mq. - numero alloggi massimo: 5

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,25

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) nella parte prospettante via Urbinese;

disposizioni specifiche:
L'edificazione dovrà essere localizzata nella parte nord, mantenendo inedificata l'area interclusa tra i fabbricati esistenti: tale area sarà destinata a parcheggio pubblico ed alla viabilità di servizio al nuovo insediamento residenziale; quest'ultima dovrà in ogni caso essere esclusa dal computo delle superfici ai fini della verifica delle aree a standard richieste.

Art. 156- Aree di Riqualificazione

AR3.01 via di Rantigioni

destinazione d'uso: Residenza

area di intervento (ST): 1.326 mq.

SUL massima: 400 mq. - numero alloggi massimo: 5

numero piani massimo: 3 - Rapporto di Copertura massimo: 0,30

opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione di parcheggio (Sp) nella parte prospettante via di Rantigioni; l'area di parcheggio comprende la viabilità di servizio al nuovo insediamento residenziale;

disposizioni specifiche:
L'edificazione dovrà essere localizzata nella parte ovest, mantenendo inedificata l'area a diretto contatto con via di Rantigioni: tale area sarà destinata a parcheggio (parcheggio pubblico e parcheggio pertinenziale) ed alla viabilità di servizio al nuovo insediamento residenziale; quest'ultima dovrà in ogni caso essere esclusa dal computo delle superfici ai fini della verifica delle aree a standard richieste.

AR3.02 via degli Orti

destinazione d'uso: Residenza, attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni

area di intervento (ST): 890 mq.

SUL massima: 260 mq. - numero alloggi massimo: 3

numero piani massimo: 2 - Rapporto di Copertura massimo: 0,40

opere ed attrezzature pubbliche: sistemazione dell'ultimo tratto e prolungamento di via degli Orti e realizzazione di parcheggio (Sp) lungo strada e spazio di manovra;

disposizioni specifiche:
Non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate.

AR5.02 via Urbinese, località Ontaneto

destinazione d'uso: Residenza, attività industriali ed artigianali limitatamente all'attività già insediata nell'area (impresa macchine movimento terra)

area di intervento (ST): 5.137 mq.

SUL massima: 500 mq. fuori terra, destinati all'attività produttiva, e 1.000 mq. interrati destinati a rimessa dei mezzi, da realizzare in corrispondenza del dislivello sotto descritto, con accesso a valle

numero piani massimo: 1 (altezza massima in gronda di 5 ml.) Rapporto di Copertura massimo: 0,4

opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione delle aree a standard richieste.

disposizioni specifiche:
L'area è articolata in due parti, poste a quote differenti, separate dal dislivello corrispondente al terrapieno delimitato da un muro in cemento armato:

  • la parte a monte, posta alla quota superiore e servita dalla viabilità interna sul lato nord, è destinata ad ospitare l'attività produttiva, riorganizzata attraverso la demolizione di tutte le strutture presenti, compreso l'edificio di più antica formazione attualmente in precarie condizioni di conservazione, e la costruzione di nuovi fabbricati funzionali all'attività; gli uffici ed i locali per i personale saranno localizzati nella parte ovest, in modo da rendere il complesso più integrato con il tessuto prevalentemente residenziale sottostante;
  • la parte a valle, a quota inferiore, prospettante la vecchia via Urbinese, è destinata a residenza, attraverso il recupero della casa colonica leopoldina e la riqualificazione degli spazi tra questa e le abitazioni ubicate immediatamente a sud, oltre agli spazi indispensabili all'accesso dei mezzi alla rimessa interrata.

Per l'edificio di matrice storica è previsto un intervento di restauro e risanamento conservativo, con ripristino dei prospetti originari (così come desumibili da documentazione iconografica storica, anche in riferimento a fabbricati analoghi presenti nel contesto) e demolizione della struttura aggiunta sul retro; la destinazione d'uso ammessa è residenza, per un massimo di 2 alloggi.

In relazione ai fenomeni di dissesto in corrispondenza della porzione superiore del versante ed alla difficoltosa regimazione ed al degrado dell'impluvio posto al limite settentrionale dell'area, dovranno essere rispettati le prescrizioni ed i condizionamenti definiti dalla Scheda di fattibilità, che comprendono in particolare la realizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica di interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione dal punto di vista idrogeologico.

Capo II- Interventi con discipline specifiche nel territorio rurale

Art. 157- Disposizioni generali

1. Nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione sono individuati attraverso perimetrazione e sigla (di colore viola) le aree di pertinenza di nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale; gli interventi per essi consentiti sono indicati attraverso le Schede normative riportate al successivo art. 158.

2. Gli interventi previsti dalle Schede si attuano attraverso intervento edilizio diretto oppure attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.

3. All'interno delle aree di pertinenza dei nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni rurali.

4. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, con solo accesso interno, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

5. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività turistico-ricettiva o agrituristica), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

6. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito per le sistemazioni delle aree di pertinenza all'art. 140 delle presenti norme, oltre alle eventuali indicazioni specifiche riportate nelle singole Schede, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  • gli aggetti delle coperture non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  • non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • architravi in cemento nelle aperture esterne
    • finitura delle superfici parietali esterne in intonaco di cemento
    • canne fumarie e comignoli in cemento o altro materiale con finitura analoga
    • pluviali in PVC
    • infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga
    • persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga
    • avvolgibili e rotolanti, saracinesche metalliche
    • vetri fumé o a specchio
    • gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale;
    • materiali ed elementi in contrasto, se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti in caso di interventi di risanamento e ristrutturazione;
  • nei sistemi di oscuramento deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento;
  • gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta;
  • non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce, ad eccezione degli edifici che sotto di esso mostrano la presenza di un ordinato, pregevole ed unitario faccia a vista;
  • negli interventi sulle facciate è obbligatorio riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti, provvedendo di norma alla sistemazione in traccia nella muratura; eventuali sportelli dei contatori devono essere del colore della facciata; sulla facciate principali dovrà essere evitato il posizionamento delle condutture dell'acqua e del gas, che dovranno essere comunque opportunamente occultate;
  • eventuali impianti relativi alla ricezione dei segnali televisivi e terrestri dovranno essere centralizzati nel numero di un impianto per ogni edificio e inseriti in modo da non interferire con la percezione unitaria dell'edificato; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare vedute panoramiche;
  • pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali.

Art. 158- Schede

S001 Podere Gualtiere

Sottosistema/ambito: V1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dell'aia in pietra.

Il sentiero di accesso al podere dovrà essere mantenuto non pavimentato.

S002 Podere Tamoggio

Sottosistema/ambito: V1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Particolare cura dovrà essere riservata al ripristino o al rifacimento della gronda di copertura, caratterizzata dalla tradizionale disposizione degli elementi in laterizio con effetto decorativo.

Il recupero dell'edificio non potrà prevedere opere di viabilità tali da alterare il contesto paesaggistico, ambientale e naturalistico; particolari cautele dovranno essere adottate anche in fase di cantiere per garantire il minimo impatto sull'area.

S003 Edificio vicino a Podere Tamoggio

Sottosistema/ambito: V1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);

disposizioni specifiche:
Il recupero dell'edificio non potrà prevedere opere di viabilità tali da alterare il contesto paesaggistico, ambientale e naturalistico; particolari cautele dovranno essere adottate anche in fase di cantiere per garantire il minimo impatto sull'area.

S004 Podere Credo

Sottosistema/ambito: V1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S005 Case Polveriera

Sottosistema/ambito: V1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S006 Case agli Ori

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
I percorsi dovranno essere mantenuti non pavimentati.

S007 Campiano di sopra

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dell'aia in pietra.

S008 Campiano di sotto

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dell'aia in pietra.

S009 Edificio in località Molino rovinato

Sottosistema/ambito: V3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S010 Edificio in località Credo di sotto

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Il recupero dell'edificio non potrà prevedere opere di viabilità tali da alterare il contesto paesaggistico, ambientale e naturalistico; particolari cautele dovranno essere adottate anche in fase di cantiere per garantire il minimo impatto sull'area.

L'intervento di conservazione dovrà comprendere la tutela del muro di contenimento in pietra che articola la pertinenza su due livelli.

S011 Casa Figlinelli

Sottosistema/ambito: V1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione e ripristino dei terrazzamenti.

I percorsi dovranno essere mantenuti non pavimentati.

S012 Edificio vicino a La Terina

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione del percorso e dell'area pavimentata in pietra.

L'intervento di conservazione dovrà comprendere la tutela del muro di contenimento in pietra a monte.

S013 La Terina

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza e delle aree pavimentate in pietra che anche costituiscono punti panoramici notevoli.

Tutela delle alberature presenti.

I percorsi dovranno essere mantenuti non pavimentati.

S014 Edifici in località Querceto

Sottosistema/ambito: V3 (annesso isolato) e V4 (casa colonica e cappella); zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per la casa colonica mentre per i corpi giustapposti a sud-est si prevede la possibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo di antica formazione, mantenendo la stessa sagoma e senza incremento di SUL (parte 1); restauro e risanamento conservativo per la cappella e per l'annesso isolato a ovest (parti 2 e 3).

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza e delimitano la viabilità, che dovrà essere mantenuta non pavimentata.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S015 Edificio in località Valli

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza.

S016 Torre di Menzano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S017 Edifici in località Prato di Menzano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza.

Tutela delle alberature presenti.

Il recupero degli edifici non potrà prevedere opere di viabilità tali da alterare il contesto paesaggistico, ambientale e naturalistico; particolari cautele dovranno essere adottate anche in fase di cantiere per garantire il minimo impatto sull'area.

S018 Edificio in località Avane verso Menzano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S019 Edifici in località Avane verso S. Donato

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S020 Edifici in località Casellina Menzano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S021 Case Treggiano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S022 Edifici vicini a Case Treggiano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S023 Menzano di sotto

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S024 Menzano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo, compreso il recupero ed il consolidamento della cappella del cimitero;

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza e delle aree pavimentate in pietra.

S025 Edificio in località Poggio di Menzano

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza.

S026 Edificio in località Bergagodi

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dell'aia in pietra.

Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza.

I percorsi dovranno essere mantenuti non pavimentati.

S027 Case S. Donato

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S028 Edifici in località Tognaccini

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza.

Conservazione della strada lastricata in pietra e delle aree pavimentate in pietra.

S029 Casamanno

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per la parte centrale del complesso, corrispondente al nucleo più antico (parte 2); ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per l'edificio posto a nord (parte 1); per il fabbricato più recente, ubicato ad est (parte 3), sono ammessi interventi di demolizione ricostruzione dei manufatti, mantenendone il sedime e la sagoma e senza incremento di SUL, impiegando tecniche, materiali e finiture adeguati al contesto e coerenti alle caratteristiche del complesso di antica formazione.

disposizioni specifiche:
Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza e dei percorsi pavimentati in pietra.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S030 Case Bergasassi

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per la parte a nord (parte 1) e per l'edificio posto a sud del complesso (parte 3), già recuperati ed in uso; ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per gli edifici della parte 4; per il complesso centrale (parte 2), da tempo dismesso ed in condizioni di rilevante degrado, compresa la cappella adiacente all'edificio a sud, sono da prevedersi interventi di recupero analoghi a quelli ammessi per gli edifici diruti, come disciplinati all'art. 35 delle presenti Norme, e subordinati alla redazione di un Piano di Recupero.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S031 Villa La Capitata

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S032 Edifici in località Castagnola

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S033 Edifici in località Piano Poggio

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S034 Casabiondo

Sottosistema/ambito: R2, R2.1, M3; zona territoriale omogenea: A, B;

interventi: restauro e risanamento conservativo per il nucleo più antico e per la cappella; ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per gli edifici di matrice storica posti a nord; ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) per la palazzina moderna a sud.

disposizioni specifiche:
Il giardino pubblico adiacente alla cappella è destinato a spazio di uso collettivo quale luogo di ritrovo per l'aggregato.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S035 Edifici in località Pratese

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S036 Edifici vicino a La Cella

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S037 La Cella

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S038 Edifici in località Turbina

Sottosistema/ambito: V3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

I percorsi dovranno essere mantenuti non pavimentati.

S039 Edificio in località Cialli

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S040 Casamora

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S041 Casa Ciani

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S042 Casa Formica

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Particolare cura dovrà essere riservata agli elementi complementari esterni di finitura quali intonaci, cornici delle aperture, ringhiere, o alla gronda di copertura, caratterizzata in alcuni fabbricati dalla tradizionale disposizione degli elementi in laterizio con effetto decorativo.

Dovrà essere conservata e valorizzata la pavimentazione in pietra della corte sulla quale affacciano gli edifici.

La viabilità di accesso delimitata dai muri di contenimento in pietra, dovrà essere mantenuta non pavimentata.

S043 Edificio in località Al luogo di sopra

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S044 Edifici in località Al luogo di sotto

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S045 Podere Solatio

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Tutela delle alberature presenti.

Il recupero dell'edificio non potrà prevedere opere di viabilità tali da alterare il contesto paesaggistico ed ambientale; particolari cautele dovranno essere adottate anche in fase di cantiere per garantire il minimo impatto sull'area.

S046 Edifici a ovest della località Caselle

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S047 Edifici in località Caselle

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S048 Edificio in località Solatio

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S049 Edifici in località Corniole

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a); per l'edificio posto a sud si prevede che la parte superiore, corrispondente ad una sorta di loggia, sia demolita e ricostruita mantenendo la stessa sagoma e senza incremento di SUL utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo di antica formazione.

S050 Corniole

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S051 Edifici in località Gespoli

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S052 Podere Vitoni

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Tutela delle alberature presenti.

Conservazione dei muri di contenimento in pietra che articolano la pertinenza.

S053 Edifici in località Montemassi

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S054 Montemassi

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S055 Podere Ager Mentis

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per gli edifici già recuperati, a nord e ad ovest (parte 1); restauro e risanamento conservativo per la parte del complesso attualmente dismessa (parte 2).

disposizioni specifiche:
Il completo recupero del complesso non potrà prevedere opere di viabilità tali da alterare il contesto paesaggistico ed ambientale; particolari cautele dovranno essere adottate anche in fase di cantiere per garantire il minimo impatto sull'area.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S056 Edifici in località Vallereggi

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S057 Edifici in località Monti

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

S058 Edifici vicino a Caselli

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

S059 Podere in via Poggio Bonetti

Sottosistema/ambito: V4; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S060 Podere in località Gravanella

Sottosistema/ambito: V5.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per l'edificio principale (parte 1); per l'annesso posto a sud della casa si prevede la possibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo di antica formazione, mantenendo la stessa sagoma e senza incremento di SUL (parte 2); per gli altri manufatti (parte 3), per i quali non è consentito il mutamento della destinazione d'uso, è ammessa la sostituzione, senza incremento di Superficie coperta e di altezza, utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo di antica formazione.

disposizioni specifiche:
Conservazione dell'aia in pietra.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S061 Gravanella

Sottosistema/ambito: V5.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S062 Edifici in via del Palagio

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S063 Edificio in via del Monamea

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

S064 Edificio tra via del Palagio e via Monamea

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S065 Edifici in località Pianacci

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S066 Edificio tra via del Palagio e via dei Pianacci

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Tutela delle alberature presenti.

S067 Villa in via del Palagio

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo;

disposizioni specifiche:
Tutela delle alberature presenti.

S068 Edifici tra via Larga e il Palagio

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S069 Edifici in via Larga

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S070 Edifici in località Gigliorotto

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per l'edificio principale e per l'annesso ubicato ad ovest (parte 1); per l'annesso posto a sud-ovest della casa (parte 2) si prevede la possibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo di antica formazione, mantenendo la stessa sagoma e senza incremento di SUL.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S071 Edifici in località Codilungo

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per la parte 1; per l'edificio posto all'inizio del nucleo (parte 2) ed in parziale stato di degrado si prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo con ripristino delle parti crollate e della copertura ed integrale salvaguardia della muratura in pietra con angolari, cornici e conci degli archi delle aperture.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S072 Edifici in località Casabianca

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S073 Chiesa di S. Biagio

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

destinazione d'uso: servizi per il culto (Sr);

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S074 Camerino

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S075 Edificio in località Camerino

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S076 Edifici in località Docce

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S077 Edificio vicino a Montecarelli

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S078 Cimitero di Montecarelli

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

destinazione d'uso: servizi cimiteriali (Sc);

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S079 Chiesa di Montecarelli

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

destinazione d'uso: servizi per il culto (Sr);

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S080 Edificio a Montecarelli

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S081 Cimitero di S. Miniato

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

destinazione d'uso: servizi cimiteriali (Sc);

interventi: ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b).

S082 Villa Monnalisa

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S083 Edifici in località Campiglia

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S084 Podere in località Campiglia

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S085 Case Campiglia

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S086 Edifici in località Sodacci

Sottosistema/ambito: V5; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

S087 Edifici in località Commezzano

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) per la palazzina a nord-ovest (parte 2); ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per gli altri edifici (parte 1).

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S088 Podere Corti I

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per la cappella (parte 2); ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per gli altri edifici (parte 1);

disposizioni specifiche:
Conservazione dell'aia in pietra.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S089 Podere Corti II

Sottosistema/ambito: V6.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S090 Casa Rossa

Sottosistema/ambito: V2; zona territoriale omogenea: E;

interventi: per il complesso, da tempo dismesso ed in condizioni di rilevante degrado, sono da prevedersi interventi di recupero analoghi a quelli ammessi per gli edifici diruti, come disciplinati all'art. 35 delle presenti Norme, e subordinati alla redazione di un Piano di Recupero;

disposizioni specifiche:
Mantenimento della viabilità esistente di accesso al podere, non pavimentata, evitando l'introduzione di ulteriori tracciati.

S091 Podere Brolio I

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

S092 Edifici in località Guidotta

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S093 Edifici in località Ciliegiolo

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S094 Edifici in località Corbinaia

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S095 Edifici in località Vallimaggiori

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S096 Podere in località Casalino

Sottosistema/ambito: V6.3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per l'edificio principale, con demolizione delle strutture incongrue e precarie aggiunte nella parte retrostante in adiacenza al complesso di matrice antica (parte 1); è previsto un intervento di demolizione e ricostruzione del corpo ad un solo livello sul lato ovest (parte 2) utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo di valore storico-architettonico; per l'annesso posto a nord (parte 3) si prevede la possibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo, mantenendo la stessa sagoma e senza incremento di SUL.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S097 Podere in via del Varco

Sottosistema/ambito: V3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S098 Edificio in via di Rantigioni

Sottosistema/ambito: V2; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S099 Podere in fondo a via di Rantigioni

Sottosistema/ambito: V3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S100 Edifici in via della Costa

Sottosistema/ambito: V6.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: per il complesso, da tempo dismesso ed in condizioni di rilevante degrado, sono da prevedersi interventi di recupero analoghi a quelli ammessi per gli edifici diruti, come disciplinati all'art. 35 delle presenti Norme, e subordinati alla redazione di un Piano di Recupero.

S101 Valluccio

Sottosistema/ambito: V6.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S102 Edificio in località Prato di Faella

Sottosistema/ambito: V6.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo.

S103 Fattoria Raffantini

Sottosistema/ambito: V6.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per la villa e per gli annessi vicini; ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per la casa colonica posta ad est con eventuale intervento di demolizione e ricostruzione del corpo ad un livello giustapposto sul lato sud utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo, mantenendo la stessa sagoma e senza incremento di SUL;

disposizioni specifiche:
Tutela delle alberature esistenti.

Mantenimento del trattamento non pavimentato degli spazi aperti, in particolare per quanto riguarda la viabilità.

S104 Edifici in località Sportico

Sottosistema/ambito: V3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S105 Tegliaia

Sottosistema/ambito: V6.1; zona territoriale omogenea: E;

interventi: restauro e risanamento conservativo per l'edificio principale e quello posto ad est (parte 1); ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per l'edificio ubicato sul retro (parte 2);

disposizioni specifiche:
Conservazione degli spazi pavimentati in pietra sul fronte principale degli edifici.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici

S106 Edifici in località Casegrandi

Sottosistema/ambito: V3; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

S107 Edifici in località Casellina Faella

Sottosistema/ambito: V2; zona territoriale omogenea: E;

interventi: ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per l'edificio principale; per gli annessi si prevede la possibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione utilizzando materiali e tecnologie coerenti al contesto ed adeguate alle caratteristiche del nucleo di antica formazione, mantenendo la stessa sagoma e senza incremento di SUL.

Pianta dell'area e distribuzione degli edifici
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07