Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 107- Generalità

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.

3. Il sistema della produzione è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • insediamenti nelle zone produttive (P1), del quale fa parte

il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)

  • insediamenti produttivi isolati (P2), composto da

la Fornace (P2.1)

la Pirotecnica (P2.2)

  • insediamenti a carattere misto (P3).

Art. 108- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà contemplare i requisiti adeguati al traffico pedonale e facilitare quello ciclabile, attraverso un'opportuna configurazione delle aree, mantenendo in ogni caso alti livelli di servizio allo svolgimento delle attività produttive, sia per gli addetti e gli utenti che per le merci.

2. Tutte le strade appartenenti al sistema della produzione dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno uno dei lati.

3. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 40 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Art. 109- Insediamenti delle zone produttive (P1)

1. Sono i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituiti da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali con esclusione delle attività estrattive
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività direzionali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • attività di servizio
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) dove già esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico oppure dove esplicitamente previsto nelle aree con discipline specifiche e nelle Aree di Trasformazione.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

8. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

4. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 110- Il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)

1. L'area, anche per la sua collocazione geografica, con un minore livello di accessibilità e più delicata dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, è vocata principalmente all'insediamento di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli ed alla localizzazione di attività con moderato livello di attrattività dal punto di vista del traffico indotto.

2. Oltre a quelle esplicitate al precedente articolo, valgono le seguenti regole:

  • sono esclusi impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • sono escluse attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività direzionali ed infrastrutture per la mobilità;
  • sono escluse attività commerciali, ad eccezione della somministrazione di alimenti e bevande;
  • tutti gli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica oppure di nuova edificazione sono condizionati alla contestuale realizzazione di impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie comunque non inferiore al 20% dell'area di intervento.

3. Diversamente dagli altri insediamenti delle zone produttive, in considerazione dello specifico contesto, nell'ambito P1.1sono consentiti:

  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) anche dove non esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; in tale caso è ammessa la destinazione ad alloggio del custode di una SUL massima di 90 mq. purché l'unità immobiliare abbia SUL non inferiore a 1.000 mq.; per ogni unità immobiliare è ammesso un solo alloggio;
  • attività turistico-ricettive.

Art. 111- Insediamenti produttivi isolati (P2)

1. Sono i complessi dedicati a specifiche lavorazioni, da tempo insediati nel territorio comunale, costituiti da insediamenti non appartenenti a tessuti produttivi, anche se in parte inseriti nell'area urbana di Matassino.

2. Tali aree sono destinate all'uso esclusivo di attività industriali artigianali; la residenza è consentita limitatamente ad eventuali abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

3. Gli interventi sono definiti specificamente per ciascuna di esse, tenendo conto delle caratteristiche non assimilabili a generici insediamenti produttivi che ad esse sono attribuibili.

Art. 112- La Fornace (P2.1)

1. L'azienda per la produzione di materiali in laterizio, che rappresenta un elemento di grande rilievo per l'economia produttiva locale, è collegata all'attività estrattiva esercitata nell'area immediatamente alle spalle dell'insediamento.

2. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, anche con realizzazione di fabbricati autonomi, secondo i seguenti parametri:

Rapporto di Copertura 0,5 - numero di piani 1 (altezza massima 7,00 ml.).

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo esteso all'intero ambito.

Art. 113- La Pirotecnica (P2.2)

1. L'azienda, in considerazione della peculiare tipologia produttiva, comprende una vasta area di pertinenza con alcuni edifici di modeste dimensioni a supporto dell'attività.

2. Sono ammessi interventi di nuova edificazione a completamento della struttura produttiva specialistica, secondo i seguenti parametri:

Superficie Coperta 510 mq. - numero di piani 1 (altezza massima 3,50 ml.).

I nuovi edifici non potranno essere localizzati nelle aree individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno - stralcio "Rischio idraulico" - come interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di tipo A e di tipo B e come aree di pertinenza fluviale.

Uffici, magazzini di materiale inerte e attrezzature sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota non superiore a 140 ml. s.l.m.; i depositi di materiali pericolosi sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota superiore a 140 ml. s.l.m. e dovranno essere completamente interrati.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti distanze dai confini dell'ambito:

  • 10 ml. per magazzini di materiale inerte
  • 10 ml. per uffici
  • 30 ml. per zone di lavorazione o deposito di materiale esplosivo.

Per l'edificio residenziale esistente ed il fabbricato pertinenziale ad esso sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b).

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo esteso all'intero ambito.

Art. 114- Insediamenti a carattere misto (P3)

1. Sono i luoghi dove oltre alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive, sono presenti in maniera rilevante anche diverse altre funzioni, soprattutto di tipo commerciale e che sono localizzate in aree assai prossime a quelle prevalentemente residenziali e centrali.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a laboratori artigianali ed artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali corrispondenti a fabbriche ed officine, nel caso di attività totalmente compatibili con le aree urbane prevalentemente residenziali
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività di servizio
  • residenza nei casi di

abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

abitazioni non connesse all'attività qualora gli alloggi siano già esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, compresa la trasformazione di abitazioni strettamente connesse all'attività in abitazioni non connesse all'attività

abitazioni non connesse all'attività, non esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, per una SUL non superiore al 15% di quella totale dell'edificio.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • nuova edificazione
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07