Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 115- Generalità

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale e la viabilità minore di interesse generale, con esclusione della viabilità locale di distribuzione interna al sistema insediativo (corrispondente a luoghi centrali, residenza e produzione) e delle altre strade appartenenti alla viabilità minore. Comprendono le sedi stradali in senso stretto, gli svincoli e gli incroci, le aree laterali delimitanti il corpo stradale (cigli, scarpate, fossetti) ed i marciapiedi e/o eventuali percorsi ciclopedonali o piste ciclabili.

2. Il sistema della mobilità è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • viabilità principale intercomunale (M1)
  • viabilità di collegamento interno (M2), del quale fa parte

viabilità di collegamento nel centro abitato di Vaggio (M2.1)

  • altri itinerari di interesse generale (M3).

Art. 116- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico diversi dalle aree di circolazione ed in particolare quella delle aree di sosta dei veicoli dovrà contemplare i requisiti adeguati alla fruizione pedonale, attraverso un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; in ambito urbano nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

3. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta alle seguenti regole:

  • lungo le strade appartenenti al sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; sono consentiti striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico;
  • nel caso di strade individuate come viabilità di interesse storico e paesistico e nei tratti di particolare rilievo per panoramicità la collocazione degli impianti pubblicitari è comunque subordinata alla valutazione della compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto, anche sulla base di un progetto unitario relativo all'insieme dei manufatti della strada; gli impianti non potranno essere ubicati in ambiti aperti e privi di vegetazione e non dovranno interferire con aperture visuali e punti di vista panoramici; dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità dei centri abitati;
  • è in ogni caso vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); in prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

Art. 117- Viabilità principale intercomunale (M1)

1. La viabilità principale intercomunale M1 è costituita dagli assi fondamentali a servizio delle relazioni territoriali: la Provinciale della Castagneta, la Setteponti, la Provinciale Fiorentina e la via Urbinese.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M1 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano, cioè strade:

  • ad unica carreggiata
  • con almeno una corsia per senso di marcia e banchine
  • con intersezioni che potranno essere organizzate a raso e dovranno garantire elevati standard di sicurezza e minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico.

3. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  • autoveicoli privati
  • autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea
  • pedoni e ciclisti.

4. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

5. In ambito extraurbano:

  • per i mezzi privati la sosta è ammessa esclusivamente su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate;
  • è ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è ammesso il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria.

6. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1 ed appartenenti all'ambito V6.3 Coltivi di fondovalle, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti. Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui all'art. 61.

7. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

8. Nei tratti extraurbani della Strada Provinciale Setteponti e lungo la Strada Provinciale Fiorentina - dalla galleria alla località Ciliegiole -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

Art. 118- Viabilità di collegamento interno (M2)

1. La viabilità di collegamento M2 individua i tracciati che strutturano la mobilità all'interno dei centri abitati e le relazioni tra di essi, consentendo altresì l'accessibilità alle zone produttive.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M2 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano, cioè strade:

  • ad unica carreggiata
  • con almeno una corsia per senso di marcia e banchine
  • con intersezioni che potranno essere organizzate a raso e dovranno garantire elevati standard di sicurezza e minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico.

3. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  • autoveicoli privati
  • autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea
  • pedoni e ciclisti.

4. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

5. In ambito extraurbano:

  • per i mezzi privati la sosta è ammessa esclusivamente su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate;
  • è ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è ammesso il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria.

6. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

7. Nel tratto di via del Varco - dal cimitero di Faella a Vaggio - e lungo via del Palagio - dal Corbezzolo alla zona produttiva -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

Art. 119- Viabilità di collegamento nel centro abitato di Vaggio (M2.1)

1. Il tratto urbano di via del Varco a Vaggio è un contesto dove il traffico di attraversamento rappresenta una problematica rilevante alla quale potrà essere data adeguata soluzione solo a seguito della realizzazione dei tracciati alternativi proposti dal Piano Strutturale ed individuati dal presente Regolamento Urbanistico all'interno dell'Area di Trasformazione AT4.01: tale progetto comprende infatti la definizione del collegamento tra via del Varco e la Provinciale della Castagneta e del nuovo collegamento tra via del Varco e la Provinciale Ponte Matassino-Reggello; quest'ultimo progetto è soggetto a specifici accordi con il Comune di Reggello e con gli Enti sovraordinati competenti in materia, in particolare per quanto attiene alla realizzazione del nuovo ponte sul Resco.

2. In attesa dell'attuazione di una o di entrambe le opere, dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale via del Varco appartiene tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

3. Successivamente alla realizzazione di una o entrambe le opere il tratto urbano di via del Varco dovrà essere riqualificato nel rispetto dei requisiti stabiliti per la viabilità appartenente ai luoghi centrali di cui all'art. 94 delle presenti Norme.

Art. 120- Altri itinerari di interesse generale (M3)

1. Corrisponde ad una rete di tracciati che attraversa e mette in relazione i differenti paesaggi ed ambienti, i contesti urbani ed aree e siti di interesse storico-naturalistico; essa si identifica con le strade di origine antica che, insieme ai principali assi viari, hanno strutturato il territorio e gli insediamenti.

Si tratta di tracciati rilevanti per usi promiscui, cioè sia per collegare i nuclei rurali e le case sparse sia ai fini della produzione agricola e forestale sia per itinerari escursionistici e del tempo libero in generale.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M3 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade locali extraurbane, cioè strade:

  • ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia, banchine eventualmente pavimentate, con o senza marciapiedi.

3. Dovranno essere mantenuti e tutelati i manufatti complementari ai tracciati, tra i quali, in particolare, gli antichi ponti della strada lungo il Resco che attraverso il Pratomagno conduce a Gastra.

4. Lungo tali itinerari non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale e ciclabile; dovrà in ogni caso essere previsto il ripristino della continuità fisica del percorso ove questa sia interrotta.

5. Per tali percorsi dovranno essere messi a punto progetti complessivi, relativi ad un singolo tracciato o a più tracciati contigui, che prevedano la riqualificazione di situazioni non ottimali e la riapertura degli eventuali tratti attualmente chiusi. Tali progetti dovranno altresì individuare i servizi necessari e gli elementi di supporto, dando priorità in ogni caso al recupero o alla riqualificazione di strutture e manufatti esistenti.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione ed alla definizione dei materiali e delle caratteristiche delle sezioni dei tracciati ad esempio con la predisposizione di alberature per fornire un'adeguata ombreggiatura e l'introduzione di opportuna segnaletica stradale e turistica.

I progetti dovranno essere realizzati mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata o mediante progetti di opera pubblica.

6. Lungo la strada che collega Casabiondo e Menzano, da una parte, e dall'altra si snoda parallela alla Setteponti passando da Bergasassi, lungo la via della Ghiacciaia fino a Vallereggi e lungo la Strada di Montecarelli - dal ponte Bailey alla chiesa -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

7. È ammessa la realizzazione di eventuali nuovi tratti alternativi a quelli esistenti - purché di limitata estensione - che si rendessero necessari e di utilità pubblica ad esempio per consentire l'accessibilità ai mezzi di emergenza; i progetti dovranno assicurare, coerentemente al ruolo ricoperto per la mobilità, la continuità della percezione del percorso ed un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale, oltre a conservare e recuperare gli elementi costitutivi della trama viaria esistente, in particolare i muri in pietra ed il trattamento del fondo stradale, come al precedente comma 5.

Gli interventi, qualora proposti con iniziativa privata, sono subordinati alla stipula di convenzione per la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dei nuovi tratti realizzati.

8. Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

Art. 121- Viabilità di interesse storico e paesistico

1. La viabilità di interesse storico e paesistico individua la trama principale delle strade locali il cui tracciato risulta ancora sostanzialmente coerente a quello presente al Catasto Lorenese e che rivestono particolare importanza nel costituire, insieme agli insediamenti che vi si affacciano e/o agli ambiti rurali che attraversano, contesti paesistici di pregio.

2. Tale viabilità dovrà essere tutelata nei suoi elementi caratterizzanti, compatibilmente con la funzionalità attribuita a ciascun tracciato ai fini della circolazione, anche per quanto riguarda le sistemazioni e gli arredi delle aree contigue (muri a retta e di cinta, ponti, cippi miliari, edicole votive, filari alberati), ove necessario attraverso interventi di ripristino, adottando opportuni accorgimenti che non riducano le condizioni di sicurezza.

Nei tratti nei quali gli elementi caratterizzanti risultino già alterati dovranno essere previsti interventi di riqualificazione.

3. Il trattamento del fondo stradale dovrà essere mantenuto inalterato, evitando in particolare la sostituzione di materiali caratterizzanti quale la pietra (lastricato) e la pavimentazione delle strade bianche.

4. Per la viabilità di interesse storico e paesistico nel territorio rurale valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

Art. 122- Rete ciclopedonale, percorsi ciclopedonali e piste ciclabili

1. La rete ciclopedonale è destinata alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport.

All'interno dei centri abitati rappresenta un'alternativa valida all'uso dell'auto privata per coprire piccole distanze. In ambito urbano essa è integrata dalla viabilità e dagli spazi aperti appartenenti al sistema dei Luoghi centrali, nei quali è comunque privilegiato l'uso pedonale.

Nei fondovalle e sull'altopiano si sviluppa prevalentemente su terreni pianeggianti ed è adatta a qualunque tipo di utenza; nell'area collinare ed altocollinare è caratterizzata da pendenze più rilevanti, quindi particolarmente adatta ad esempio per le mountain bike.

2. La rete ciclopedonale principale è costituita dalle strade appartenenti al sottosistema M3 e dagli itinerari individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione come percorsi ciclopedonali. È ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

3. I percorsi ciclopedonali in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano anche tracciati esistenti, in particolare nel territorio rurale. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione ciclopedonale, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni; nel caso di itinerari individuati lungo strade appartenenti al sottosistemi M1 ed M2 i percorsi ciclopedonali dovranno essere sempre separati dalle corsie destinate al traffico carrabile.

4. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno se possibile in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano (all'interno dei centri abitati).

5. Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

6. Qualora non siano disponibili accessi carrabili alternativi, i percorsi ciclopedonali dovranno di norma consentire anche il transito lento di automezzi di emergenza.

7. Nel caso le dimensioni disponibili consentano la separazione degli spazi riservati al traffico ciclistico da quello pedonale, la larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07