Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 130 Dotazione, quantità e caratteristiche dei parcheggi e del verde alberato
Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:
- a) parcheggi per la sosta stanziale: all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
- b) parcheggi per la sosta di relazione: nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.
- 1. Per gli esercizi di vicinato:
- a) i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali;
- b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita.
In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è definita dalle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme. - 2. Per le medie strutture di vendita:
- a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
- b) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle Medie Strutture di Vendita sono dimensionate almeno nella misura minima di mq. 1,50 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,00 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale,escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
Nel caso in cui la struttura abbia una superficie di vendita maggiore di mq. 400 la dotazione di cui al precedente punto b) non potrà essere abbattuta e la dotazione minima di parcheggi è dovuta per l'intera superficie di vendita.
In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza e le percentuali di abbattimento sono definite dalle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme.
Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.
Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio. - 3. Per le grandi strutture di vendita:
- a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
- b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse e complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.), escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.
La progettazione dei parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 mq. di superficie di vendita, dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche elencate nell'art. 31 del Regolamento di attuazione della LRT 28/2005 (DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R).
Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui all'art. 78 Deliberazione Consiglio Regionale 25 Gennaio 2000, n. 12.
Le specie vegetazionali maggiormente idonee da utilizzare nei parcheggi sono:specie apparato radicale sesto d'impianto consigliato (m.) Acer Campestre profondo 3 Celtis australis profondo 5 Populus Nigra var. italiaca superficiale 3 Platanus sp. profondo 5 Qercus robur profondo 6 Robinia pseudoacacia profondo 4 Ulmus campestris profondo 5
Le buche d'interro devono avere una dimensione minima di m. 1 x 1 x 1 nelle situazioni più sfavorevoli; nelle situazioni migliori si devono prevedere buche di interro di m. 2 x 2 x 1.
Dovrà essere esclusa la messa a dimora di specie arboree ed arbustive ritenute tossiche o dannose.
L'altezza delle siepi non dovrà superare l'altezza media delle parti frontali delle auto e occupare l'intero spessore dell'aiuola. Le specie utilizzate per le siepi dovranno essere resistenti alle ripetute potature, all'inquinamento prodotto dai gas di scarico ed alla creazione di divisori formali.
Le più idonee sono:caducifoglie sempreverdi Acer campestre
Potentilla fruticosa
Spirea sp
Deutia spViburnum tinus
Rosmarinus officinalis
Laurus nobilis
Buxus pumilia
Ligustrum vulgare
Quercus sempervirens
Buxus ovalifolium
Philirea latifolia



