Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 84 Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere
Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche.
Sono inclusi negli standard ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto, sono altresì individuate come attrezzature esistenti i distributori carburanti per uso autotrazione intesi come servizi all'utenza della strada. Essi non concorrono alla dotazione degli standards di legge.
Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermino le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.
Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla sostituzione edilizia.
Sono consentiti inoltre:
- - Addizione volumetrica (A);
- - Nuova edificazione (NE).
Per gli interventi di addizione volumetrica (A) e di nuova edificazione (NE) gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.
Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:
- a)Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
- b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
- c) Altezza massima H 10,50 m
- d) Numero massimo di piani fuori terra Nº 3
- e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici
salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 8,00 m - f) Distanza dai confini Dc 6,00 m
- g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme.